Trib. Siena, sentenza 02/12/2024, n. 170

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 02/12/2024, n. 170
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 170
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. 3078/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3078/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Francesco Montomoli, presso il cui studio in
Siena, Via di Pantaneto n. 31, è elettivamente domiciliata
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in calce CP_1 C.F._2
al ricorso congiunto, dall'Avv. Luca Azzano-Cantarutti, presso il cui studio in Adria (RO), Corso
Vittorio Emanuele II n. 99, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.11.2024 entrambi i ricorrenti così concludono congiuntamente: “Voglia il Tribunale di Siena pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai IGg.
[...]
e in Monteriggioni in data 13.08.2011, trascritto nel Parte_1 CP_1


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registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2011, al n.28, Parte II, serie A, ordinando l'annotazione nei registri di stato civile del Comune medesimo;
confermare
l'autosufficienza economica dei coniugi, con esonero dal reciproco mantenimento;
omologare le seguenti condizioni di divorzio, concordate tra i coniugi:
1) La figlia minore è affidata congiuntamente ai genitori, i quali eserciteranno Persona_1
pertanto congiuntamente la potestà genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i coniugi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la potestà sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2) La figlia sarà collocata ed avrà la residenza anagrafica presso la madre. Persona_1
3) Il padre avrà il diritto di tenere con sé la figlia : a) un week-end a settimane Persona_1 alterne, dal sabato mattina ore 09,00 per e dall'uscita da scuola per sino alle ore Per_1 Per_2
18,00 della domenica per entrambi;
b) tre giorni durante le vacanze di carnevale;
c) tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
d) sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendendo, ad anni alternati, il giorno di Natale o il
Capodanno ossia il periodo dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
e) venti giorni - anche non consecutivi - durante le vacanze scolastiche estive, la cui esatta cadenza dovrà essere concordata dai genitori
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