Trib. Bolzano, sentenza 03/05/2024, n. 76
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Testo completo
N. R.G.317-2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 317/2023 R.G.L., promossa da:
PR NT, nato a [...] il [...] e residente a [...], c.f.: [...], rappresentato e difeso dall'avv. Renato
Brazzini (c.f.: [...]– fax: 0471/325778 - PEC: brazzini@pec.it) del Foro di Bolzano, presso il cui studio a Bolzano in Via Rosmini
11 ha eletto domicilio, giusta delega in calce al ricorso
Ricorrente
pagina 1 di 12 contro
INPS in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv Lucia Orsingher ([...]) in forza di procura generale alle liti del 23.01.2023 rep. N. 37590 a rogito RT NI di
Roma, elettivamente domiciliata presso la sede di Bolzano, C.so Libertà 1
Convenuto
e
Agenzia delle Entrate
Intervenuto ex art. 107 c.p.c. contumace
In punto: accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la pensione come vittima del dovere senza trattenute fiscali ai sensi dell'art. 1 comma 211 della legge 232/2016 (legge stabilità 2017)
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 3.5.2024 sulle seguenti
conclusioni: per la parte ricorrente:
(in ricorso) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, nel merito, in via principale: per i motivi di cui in narrativa,
1) accertare e dichiarare che il sig. NT PR, in quanto “vittima del dovere” e per i motivi esposti in narrativa, ha diritto al beneficio fiscale di esenzione
pagina 2 di 12
dall'IRPEF previsto dall'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 nonché dalle addizionali regionali e comunali sul trattamento pensionistico a lui dovuto;
2) conseguentemente ordinare all'INPS di non trattenere più in futuro, quale sostituto di imposta, alcuna somma a titolo di IRPEF o di addizionali regionali e comunali sulla pensione dovuta al sig. NT PR;
3) conseguentemente condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni da lui subiti in seguito all'indebita trattenuta dell'INPS dal 01.01.2017 in poi come sostituto di imposta sulla pensione a lui spettante nella misura di Euro 5.000,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà riconosciuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo pagamento;
4) con vittoria di spese e compenso professionale di causa, rifusione di Cap ed Iva come per legge.
Per parte convenuta :
(in comparsa di costituzione)
Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti
In via pregiudiziale e preliminare
a) Accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria e la giurisdizione della Corte dei Conti ovvero del giudice tributario
In via principale
pagina 3 di 12
b) Rigettare il ricorso avverso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con
rifusione delle spese giudiziali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19.05.2023 il sig. PR NT ha convenuto in giudizio l'INPS esponendo al Tribunale di aver ottenuto in data 14.10.2015 con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
di percepire una
pensione come vittima del dovere e di avere diritto conseguentemente dal
2017 all'esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico in base al disposto dell'art. 1 comma 211 della legge 11.12.2016 n.232;
che l'INPS non aveva mai applicato l'esenzione fiscale;
che per gli anni 2018, 2019 e 2020 egli aveva richiesto ed ottenuto da Agenzia delle Entrate il rimborso. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'accertamento del suo diritto all'esenzione dall'irpef, la condanna dell'inps a non trattenere più in futuro quale sostituto
d'imposta l'irpef, nonché al risarcimento del danno conseguente alle illegittime trattenute subite dal 2017. Rassegnava nello specifico le
conclusioni sopra riportate.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l'INPS eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore della Corte dei Conti o del
pagina 4 di 12
Giudice Tributario e sostenendo nel merito che l'esenzione fiscale per cui è
causa si applica solamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere, requisito che nel caso di specie non ricorrerebbe. L'istituto contestava
poi che il proprio comportamento avesse cagionato alcun danno in capo al
ricorrente e rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 19.09.2023 il Giudice rappresentava alle parti l'opportunità di estendere il contraddittorio ad
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 317/2023 R.G.L., promossa da:
PR NT, nato a [...] il [...] e residente a [...], c.f.: [...], rappresentato e difeso dall'avv. Renato
Brazzini (c.f.: [...]– fax: 0471/325778 - PEC: brazzini@pec.it) del Foro di Bolzano, presso il cui studio a Bolzano in Via Rosmini
11 ha eletto domicilio, giusta delega in calce al ricorso
Ricorrente
pagina 1 di 12 contro
INPS in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv Lucia Orsingher ([...]) in forza di procura generale alle liti del 23.01.2023 rep. N. 37590 a rogito RT NI di
Roma, elettivamente domiciliata presso la sede di Bolzano, C.so Libertà 1
Convenuto
e
Agenzia delle Entrate
Intervenuto ex art. 107 c.p.c. contumace
In punto: accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la pensione come vittima del dovere senza trattenute fiscali ai sensi dell'art. 1 comma 211 della legge 232/2016 (legge stabilità 2017)
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 3.5.2024 sulle seguenti
conclusioni: per la parte ricorrente:
(in ricorso) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, nel merito, in via principale: per i motivi di cui in narrativa,
1) accertare e dichiarare che il sig. NT PR, in quanto “vittima del dovere” e per i motivi esposti in narrativa, ha diritto al beneficio fiscale di esenzione
pagina 2 di 12
dall'IRPEF previsto dall'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 nonché dalle addizionali regionali e comunali sul trattamento pensionistico a lui dovuto;
2) conseguentemente ordinare all'INPS di non trattenere più in futuro, quale sostituto di imposta, alcuna somma a titolo di IRPEF o di addizionali regionali e comunali sulla pensione dovuta al sig. NT PR;
3) conseguentemente condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni da lui subiti in seguito all'indebita trattenuta dell'INPS dal 01.01.2017 in poi come sostituto di imposta sulla pensione a lui spettante nella misura di Euro 5.000,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà riconosciuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo pagamento;
4) con vittoria di spese e compenso professionale di causa, rifusione di Cap ed Iva come per legge.
Per parte convenuta :
(in comparsa di costituzione)
Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti
In via pregiudiziale e preliminare
a) Accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria e la giurisdizione della Corte dei Conti ovvero del giudice tributario
In via principale
pagina 3 di 12
b) Rigettare il ricorso avverso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con
rifusione delle spese giudiziali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19.05.2023 il sig. PR NT ha convenuto in giudizio l'INPS esponendo al Tribunale di aver ottenuto in data 14.10.2015 con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
di percepire una
pensione come vittima del dovere e di avere diritto conseguentemente dal
2017 all'esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico in base al disposto dell'art. 1 comma 211 della legge 11.12.2016 n.232;
che l'INPS non aveva mai applicato l'esenzione fiscale;
che per gli anni 2018, 2019 e 2020 egli aveva richiesto ed ottenuto da Agenzia delle Entrate il rimborso. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'accertamento del suo diritto all'esenzione dall'irpef, la condanna dell'inps a non trattenere più in futuro quale sostituto
d'imposta l'irpef, nonché al risarcimento del danno conseguente alle illegittime trattenute subite dal 2017. Rassegnava nello specifico le
conclusioni sopra riportate.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l'INPS eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore della Corte dei Conti o del
pagina 4 di 12
Giudice Tributario e sostenendo nel merito che l'esenzione fiscale per cui è
causa si applica solamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere, requisito che nel caso di specie non ricorrerebbe. L'istituto contestava
poi che il proprio comportamento avesse cagionato alcun danno in capo al
ricorrente e rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 19.09.2023 il Giudice rappresentava alle parti l'opportunità di estendere il contraddittorio ad
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