Trib. Gorizia, sentenza 11/02/2025, n. 22

TRIB Gorizia
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Gorizia
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gorizia, sentenza 11/02/2025, n. 22
Giurisdizione : Trib. Gorizia
Numero : 22
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

RG 370/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 11/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Pezzini, in sostituzione dell'avv. De Tina e, per parte resistente, la dott.ssa Sammartini.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti e difese a verbale.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri


R.G. 370/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. 370/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1
dagli avv.ti Maurizio Riommi, Daniele Verduchi e Flaviano De Tina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., Controparte_1 tivamente domiciliato presso l' orizia, a Gorizia, via Controparte_2
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resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e note autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 9 settembre 2024, , collaboratore Parte_1 scolastico a tempo indeterminato dal 01.09.2010 in precedenza, assunta reiteratamente a tempo determinato dal (di seguito, per Controparte_1 brevità, anche MIM) - ha agito in giudizio nei confronti di quest'ultimo sostenendo che successivamente alla sua immissione in ruolo il servizio prestato in precedenza sarebbe stato valorizzato secondo i meccanismi della c.d. ricostruzione di carriera previsti dall'art. 569, d.lgs. 279 del 1994, ciò che condurrebbe, a suo dire, ad un trattamento discriminatorio rispetto al personale a tempo indeterminato. Ha quindi chiesto la condanna dell'amministrazione a riconoscerle, al momento dell'immissione in ruolo, l'intero servizio effettivo prestato – pari a 9 anni, 11 mesi e 14 giorni - e a collocarla nella fascia stipendiale 9-14 anni dalla data del 01.09.2010, in quella 15-20 anni dal 27.09.2016 e in quella 21-27 anni dal 27.09.2022, con condanna al versamento delle differenze retributive, calcolate fino al 31.08.2024 in misura pari ad euro 4.257,78.
* 2. L'amministrazione si è costituita in giudizio senza formulare specifiche osservazioni in ordine all'impatto discriminatorio della normativa applicata in sede di ricostruzione di carriera ai collaboratori scolastici. Dopo aver richiamato la disciplina applicata per la ricostruzione di carriera di , e averne sottolineato Pt_1
l'attuale vigenza, ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati e ha proposto, in ogni caso, di definire in via conciliativa la controversia, con riconoscimento dell'intero servizio effettivo risultante dallo stato matricolare della ricorrente e versamento dei crediti non prescritto, con rinuncia agli accessori e termine di sei mesi per dare esecuzione all'accordo. Il tutto con la disponibilità ad un minimo contributo alle spese legali sostenute dalla ricorrente.
* 3. Le parti non hanno raggiunto un accordo e la causa, previa istruzione documentale, è stata discussa dai difensori, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, è noto che rispetto alla vicenda della ricostruzione di carriera dei collaboratori scolastici sia intervenuta la Corte di cassazione, la cui statuizione, in quanto condivisibile, va richiamata nei seguenti termini. «Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli
assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla I. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che «Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo.» La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.p.r. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui «Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici ». Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.

3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.». Il successivo art. 570 aggiunge che «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate
utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.» Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto. Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.». Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente
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