Trib. Lecce, sentenza 05/11/2024, n. 3430

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 05/11/2024, n. 3430
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 3430
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

N. 7290/2023 R.G.TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa C S, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 7290/2023 promossa da
, nata in Colombia il 17.12.1967, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. N M M, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.10.2023, ha impugnato Parte_1 il provvedimento del 03.10.2023, notificato il 17.10.2023, con il quale il Questore di Lecce ha rigettato l'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare in quanto madre di , titolare di un permesso di Persona_1 soggiorno per protezione sussidiaria.
Con decreto del 06.12.2023, è stata fissata la comparizione delle parti e sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato. Il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce;
dall'informativa pervenuta dalla Questura non si evincono precedenti di polizia a carico della ricorrente. All'udienza del 24.10.2024, la causa è stata rimessa al Giudice delegante per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Tribunale, a seguito di una valutazione attenta delle risultanze acquisite, ritiene che il la domanda avanzata dalla ricorrente può trovare accoglimento.


2
Invero, l'art. 29 del dec. Lgs n. 286/1998 prevede che “1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.


1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati”. Il successivo comma 3 recita:
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