Trib. Palmi, sentenza 07/01/2025, n. 9
TRIB Palmi
Sentenza
7 gennaio 2025
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7 gennaio 2025
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7 gennaio 2025
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7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1668/2024
VERBALE DI UDIENZA del 7 gennaio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Maria Calogero, la quale si riporta alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per INPS, parte resistente, l'Avv. Concetta Loredana Alvaro, per delega dell'Avv. Lolli Cinzia , la quale si riporta alla memoria difensiva e ai verbali di causa e chiede che la causa venga trattenuta in decisione...
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 1668 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
AL CE (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Calogero (CF: [...]N), giusta procura in atti ricorrente
E
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA (c.f. 80078750587), in persona del suo Presidente pro-tempore, corrente in RO , elettivamente domiciliato presso l'Agenzia INPS in Palmi Via Volta n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. dall' Avv. Cinzia Lolli(c.f. [...]–pec avv.cinzia.lolli@postacert.inps.gov.it), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti 22 marzo 2024 a rogito del dott. Roberto Fantini, notaio in Fiumicino.
resistente
All'udienza del 7 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 13,00 assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2024, il ricorrente conveniva in giudizio l'I.N.P.S. innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento del 23.06.2023
A fondamento della sua domanda, il ricorrente ha dedotto che: -il 25.05.2023 aveva presentato all'I.N.P.S. domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale;
-la suddetta domanda veniva respinta dall' INPS con missiva datata
23.06.2023, con la seguente motivazione :“non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 25.05.2023, per il seguente motivo: persistenza della coabitazione con l'ex coniuge (accertamento al comune di
Rosarno del 29.05.23), consistenza dei redditi dell'ex coniuge e breve periodo intercorrente tra la separazione coniugale e la domanda di AS”. Parte ricorrente, eccepiva che la tesi sostenuta dall'INPS nel respingere la domanda non poteva essere condivisa, in quanto il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti per ottenere la prestazione richiesta (essere cittadino italiano residente in I., avere compiuto 65 anni di età, versare in determinate situazione reddituali descritte all'art. 3 della L. n. 335 del 1995) e che le valutazioni relative alla vita personale ( persistente coabitazione del ricorrente) non competevano all'Istituto. Pertanto , concludeva chiedendo di:” Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che GA SC ha diritto all'accoglimento della domanda di assegno sociale, depositata in data 25.05.2023, poiché titolare dei requisiti richiesti dalla legge;
2) Condannare l'INPS al pagamento di tutti i ratei relativi all'assegno sociale sin dal 25.05.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3) Condannare in ogni caso l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, antistatario”. In via istruttoria chiedeva prova per testi.
Regolarmente citato in giudizio si costituiva l'INPS, il quale, a sostegno della propria pretesa eccepiva che-il ricorrente non aveva i requisiti richiesti ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale, in quanto verificata la sussistenza delle condizioni economiche e la veridicità di quanto dichiarato in domanda, al fine di valutare l'effettivo stato di bisogno del richiedente, conformemente alle indicazioni Inps del 02/04/2021, era emerso che il ricorrente aveva mantenuto lo stato civile di “coniugato” e la medesima residenza del coniuge, RI SO
. Inoltre, per l'anno 2023, quest'ultima aveva percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 14.815,00. Qundi, concludeva chiedendo il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto ed in ogni caso sfornito di prova. Con vittoria di spese.
All'udienza del 10 dicembre 2024 veniva espletata la prova testimoniale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la discussione, all'udienza odierna la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
È pacifico che il ricorrente al momento della presentazione della domanda possedesse i requisiti di cui all'art. 3 comma 6 L. n. 335 del 1995: lo stesso aveva
67 anni ed era privo di redditi individuali. L'Inps rigettava la richiesta di assegno sociale motivando che persisteva la coabitazione con l'exconiuge .
Ebbene la suddetta argomentazione è tuttavia in contrasto con i principi oramai
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 1668/2024
VERBALE DI UDIENZA del 7 gennaio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Maria Calogero, la quale si riporta alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per INPS, parte resistente, l'Avv. Concetta Loredana Alvaro, per delega dell'Avv. Lolli Cinzia , la quale si riporta alla memoria difensiva e ai verbali di causa e chiede che la causa venga trattenuta in decisione...
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 1668 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
AL CE (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Calogero (CF: [...]N), giusta procura in atti ricorrente
E
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA (c.f. 80078750587), in persona del suo Presidente pro-tempore, corrente in RO , elettivamente domiciliato presso l'Agenzia INPS in Palmi Via Volta n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. dall' Avv. Cinzia Lolli(c.f. [...]–pec avv.cinzia.lolli@postacert.inps.gov.it), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti 22 marzo 2024 a rogito del dott. Roberto Fantini, notaio in Fiumicino.
resistente
All'udienza del 7 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 13,00 assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2024, il ricorrente conveniva in giudizio l'I.N.P.S. innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento del 23.06.2023
A fondamento della sua domanda, il ricorrente ha dedotto che: -il 25.05.2023 aveva presentato all'I.N.P.S. domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale;
-la suddetta domanda veniva respinta dall' INPS con missiva datata
23.06.2023, con la seguente motivazione :“non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 25.05.2023, per il seguente motivo: persistenza della coabitazione con l'ex coniuge (accertamento al comune di
Rosarno del 29.05.23), consistenza dei redditi dell'ex coniuge e breve periodo intercorrente tra la separazione coniugale e la domanda di AS”. Parte ricorrente, eccepiva che la tesi sostenuta dall'INPS nel respingere la domanda non poteva essere condivisa, in quanto il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti per ottenere la prestazione richiesta (essere cittadino italiano residente in I., avere compiuto 65 anni di età, versare in determinate situazione reddituali descritte all'art. 3 della L. n. 335 del 1995) e che le valutazioni relative alla vita personale ( persistente coabitazione del ricorrente) non competevano all'Istituto. Pertanto , concludeva chiedendo di:” Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che GA SC ha diritto all'accoglimento della domanda di assegno sociale, depositata in data 25.05.2023, poiché titolare dei requisiti richiesti dalla legge;
2) Condannare l'INPS al pagamento di tutti i ratei relativi all'assegno sociale sin dal 25.05.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3) Condannare in ogni caso l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, antistatario”. In via istruttoria chiedeva prova per testi.
Regolarmente citato in giudizio si costituiva l'INPS, il quale, a sostegno della propria pretesa eccepiva che-il ricorrente non aveva i requisiti richiesti ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale, in quanto verificata la sussistenza delle condizioni economiche e la veridicità di quanto dichiarato in domanda, al fine di valutare l'effettivo stato di bisogno del richiedente, conformemente alle indicazioni Inps del 02/04/2021, era emerso che il ricorrente aveva mantenuto lo stato civile di “coniugato” e la medesima residenza del coniuge, RI SO
. Inoltre, per l'anno 2023, quest'ultima aveva percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 14.815,00. Qundi, concludeva chiedendo il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto ed in ogni caso sfornito di prova. Con vittoria di spese.
All'udienza del 10 dicembre 2024 veniva espletata la prova testimoniale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la discussione, all'udienza odierna la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
È pacifico che il ricorrente al momento della presentazione della domanda possedesse i requisiti di cui all'art. 3 comma 6 L. n. 335 del 1995: lo stesso aveva
67 anni ed era privo di redditi individuali. L'Inps rigettava la richiesta di assegno sociale motivando che persisteva la coabitazione con l'exconiuge .
Ebbene la suddetta argomentazione è tuttavia in contrasto con i principi oramai
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