Trib. Bologna, sentenza 20/05/2024, n. 154
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Testo completo
N. R.G. 1249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1249/2024 promossa con ricorso congiunto per separazione e divorzio, depositato in data 31.01.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERRI CLARISSA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CERRI CATERINA ( VIA MARSILI 19 40124 BOLOGNA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MARSILI N. 19 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CERRI
CLARISSA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DORE Controparte_1 C.F._3
ANTONELLA, elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI 40 IMOLA presso il difensore avv.
DORE ANTONELLA
RICORRENTI
unitisi in matrimonio in data 1.12.2012 nel Comune di Castel Guelfo di Bologna, con atto trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune al N. 14, anno 2012, Parte I, Serie Ufficio 1, optando per il regime di comunione dei beni;
con un figlio: nato il [...] a [...] Persona_1
evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
pagina 1 di 7
10894/05;
Cass. n. 22576/13;
Cass. 6136/15;
Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 12.02.2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.01.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) al fine di soddisfare interessi riconducibili alle eSIenze sorte in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare e, precipuamente, al fine di garantire al minore la conservazione dell'ambiente nel quale si è svolta la vita familiare ed il mantenimento delle sue consuetudini di vita e delle relazioni sociali, la SI.ra potrà continuare ad abitare, insieme al figlio , Controparte_1 PE nell'abitazione coniugale, per 18 mesi a decorrere dalla pronuncia dell'omologazione della separazione. Successivamente, allo scadere del suddetto periodo, comunque entro e non oltre il 30 novembre 2025, insieme al figlio trasferirà altrove la propria dimora e residenza, Controparte_1 rimanendo comunque nell'ambito del medesimo Comune di attuale residenza o trasferendosi in un Comune limitrofo. Resta inteso che il sottoscala esterno all'abitazione familiare rimarrà nella disponibilità esclusiva del SI. onde poter riporre i propri oggetti ed effetti personali;
Pt_1
3) per il periodo in cui nella casa coniugale continueranno ad abitare il figlio e Parte_1 [...]
si impegna, entro 7 giorni dall'udienza che verrà fissata per la separazione, a trasferire la CP_1 propria dimora e residenza altrove, portando con sé i suoi beni ed effetti di uso personale (tra cui TV e mobilio dallo stesso acquistato). Conseguentemente, nei successivi 7 giorni dall'uscita di casa del SI. la SI.ra , si impegna ed obbliga a volturare a suo nome tutte le utenze dell'abitazione Pt_1 CP_1 familiare (energia elettrica, acqua, gas, telefono e internet, rifiuti) provvedendo integralmente ai relativi costi. Resta inteso che, al termine del periodo meglio precisato nella superiore condizione 2), ovvero anche prima, qualora la SI.ra dovesse trasferirsi altrove anticipatamente, il SI. CP_1 Parte_1 tornerà ad abitare nella casa familiare che, nel frattempo, la SI.ra avrà liberato portando seco CP_1
i propri effetti personali, precisamente elencati nella condizione 13);
4) il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori e resterà collocato in via Persona_1 prevalente presso la madre, disponendo quest'ultima, in considerazione degli orari in cui esplica la propria attività lavorativa, di maggior tempo da dedicare al figlio;
5) i genitori, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
6) le decisioni di maggior interesse inerenti all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
7) potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, nel rispetto degli impegni scolastici Parte_1 ed extrascolastici del minore, previo accordo e comunicazione alla madre con almeno uno o due giorni di preavviso. In ogni caso, ed anche in mancanza di accordo tra i genitori, il minore PE trascorrerà con il padre due pomeriggi infrasettimanali, e precisamente il giovedì e il venerdì, dall'uscita dalla scuola sino alla mattina del giorno successivo allorquando verrà riaccompagnato a pagina 2 di 7
scuola o a casa della madre qualora non debba recarsi a scuola;
nonché a week end alterni che coincidano con quelli in cui il padre terrà con sé gli altri suoi due figli, al fine di garantire al minore
una certa continuità nel rapporto con i fratelli. Il padre potrà altresì tenere con sé il figlio, PE avvalendosi anche della collaborazione della sua rete familiare, nelle giornate in cui la madre, la quale suo malgrado non dispone di una rete familiare, è impegnata al lavoro e che quest'ultima si impegna a comunicare preventivamente con anticipo di almeno 2-3 giorni. I genitori concorderanno altresì preventivamente tra loro le giornate nelle quali gestire gli impegni relativi alle attività sportive praticate dal figlio. Attualmente il minore è impegnato nell'attività calcistica, pertanto, i genitori concorderanno tra loro, in relazione ai propri orari di lavoro, le giornate in cui ciascuno di essi o, eventualmente, la rete familiare paterna, sarà in grado di gestire i suddetti impegni che, al momento, sono fissati nelle seguenti giornate: il lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30, il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30, il giovedì dalle 18 alle 19.30 e tutte le domeniche. Relativamente alle vacanze scolastiche i genitori convengono che durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre un periodo di 3 settimane, anche non consecutive;
durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà -ad anni alterni tra i genitori - il periodo dal termine delle lezioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1249/2024 promossa con ricorso congiunto per separazione e divorzio, depositato in data 31.01.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERRI CLARISSA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CERRI CATERINA ( VIA MARSILI 19 40124 BOLOGNA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MARSILI N. 19 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CERRI
CLARISSA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DORE Controparte_1 C.F._3
ANTONELLA, elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI 40 IMOLA presso il difensore avv.
DORE ANTONELLA
RICORRENTI
unitisi in matrimonio in data 1.12.2012 nel Comune di Castel Guelfo di Bologna, con atto trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune al N. 14, anno 2012, Parte I, Serie Ufficio 1, optando per il regime di comunione dei beni;
con un figlio: nato il [...] a [...] Persona_1
evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
pagina 1 di 7
10894/05;
Cass. n. 22576/13;
Cass. 6136/15;
Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 12.02.2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.01.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) al fine di soddisfare interessi riconducibili alle eSIenze sorte in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare e, precipuamente, al fine di garantire al minore la conservazione dell'ambiente nel quale si è svolta la vita familiare ed il mantenimento delle sue consuetudini di vita e delle relazioni sociali, la SI.ra potrà continuare ad abitare, insieme al figlio , Controparte_1 PE nell'abitazione coniugale, per 18 mesi a decorrere dalla pronuncia dell'omologazione della separazione. Successivamente, allo scadere del suddetto periodo, comunque entro e non oltre il 30 novembre 2025, insieme al figlio trasferirà altrove la propria dimora e residenza, Controparte_1 rimanendo comunque nell'ambito del medesimo Comune di attuale residenza o trasferendosi in un Comune limitrofo. Resta inteso che il sottoscala esterno all'abitazione familiare rimarrà nella disponibilità esclusiva del SI. onde poter riporre i propri oggetti ed effetti personali;
Pt_1
3) per il periodo in cui nella casa coniugale continueranno ad abitare il figlio e Parte_1 [...]
si impegna, entro 7 giorni dall'udienza che verrà fissata per la separazione, a trasferire la CP_1 propria dimora e residenza altrove, portando con sé i suoi beni ed effetti di uso personale (tra cui TV e mobilio dallo stesso acquistato). Conseguentemente, nei successivi 7 giorni dall'uscita di casa del SI. la SI.ra , si impegna ed obbliga a volturare a suo nome tutte le utenze dell'abitazione Pt_1 CP_1 familiare (energia elettrica, acqua, gas, telefono e internet, rifiuti) provvedendo integralmente ai relativi costi. Resta inteso che, al termine del periodo meglio precisato nella superiore condizione 2), ovvero anche prima, qualora la SI.ra dovesse trasferirsi altrove anticipatamente, il SI. CP_1 Parte_1 tornerà ad abitare nella casa familiare che, nel frattempo, la SI.ra avrà liberato portando seco CP_1
i propri effetti personali, precisamente elencati nella condizione 13);
4) il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori e resterà collocato in via Persona_1 prevalente presso la madre, disponendo quest'ultima, in considerazione degli orari in cui esplica la propria attività lavorativa, di maggior tempo da dedicare al figlio;
5) i genitori, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
6) le decisioni di maggior interesse inerenti all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
7) potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, nel rispetto degli impegni scolastici Parte_1 ed extrascolastici del minore, previo accordo e comunicazione alla madre con almeno uno o due giorni di preavviso. In ogni caso, ed anche in mancanza di accordo tra i genitori, il minore PE trascorrerà con il padre due pomeriggi infrasettimanali, e precisamente il giovedì e il venerdì, dall'uscita dalla scuola sino alla mattina del giorno successivo allorquando verrà riaccompagnato a pagina 2 di 7
scuola o a casa della madre qualora non debba recarsi a scuola;
nonché a week end alterni che coincidano con quelli in cui il padre terrà con sé gli altri suoi due figli, al fine di garantire al minore
una certa continuità nel rapporto con i fratelli. Il padre potrà altresì tenere con sé il figlio, PE avvalendosi anche della collaborazione della sua rete familiare, nelle giornate in cui la madre, la quale suo malgrado non dispone di una rete familiare, è impegnata al lavoro e che quest'ultima si impegna a comunicare preventivamente con anticipo di almeno 2-3 giorni. I genitori concorderanno altresì preventivamente tra loro le giornate nelle quali gestire gli impegni relativi alle attività sportive praticate dal figlio. Attualmente il minore è impegnato nell'attività calcistica, pertanto, i genitori concorderanno tra loro, in relazione ai propri orari di lavoro, le giornate in cui ciascuno di essi o, eventualmente, la rete familiare paterna, sarà in grado di gestire i suddetti impegni che, al momento, sono fissati nelle seguenti giornate: il lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30, il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30, il giovedì dalle 18 alle 19.30 e tutte le domeniche. Relativamente alle vacanze scolastiche i genitori convengono che durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre un periodo di 3 settimane, anche non consecutive;
durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà -ad anni alterni tra i genitori - il periodo dal termine delle lezioni
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