Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 25

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 25
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 25
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2739/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. SA Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF , rispettivamente difesi e rappresentati dagli avv. CodiceFiscale_2
KLINGER ANNA PAOLA e CHIARUTTINI OTTAVIA, presso le stesse elettivamente
domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la residenza ove vorrà, con obbligo di reciproco rispetto;

2) Il figlio minorenne rimane affidato in via condivisa a d entrambi Persona_1
genitori con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Venezia
San Polo 2761 ove la stessa è domiciliata ed ha già chiesto il cambio di residenza;

3) La casa coniugale condotta in locazione in Venezia, unitamente ai mobili arredi, corredi e pertinenze viene dunque assegnata alla signora C.F. Parte_2 C.F._2
nell'interesse dei figli, una maggiorenne e l'altro minorenne, entrambi non
[...]
economicamente autosufficienti;

4) Il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro 30 giorni dal la Pt_1
pubblicazione della sentenza, asportando i soli beni personali;

5) Il sig. visiterà il figlio minore SA almeno ogni 15 giorni, tendenzialmente Pt_1
durante i weekend, e per i primi mesi, in attesa di definire una diversa organizzazione, la
signora nulla oppone a che il sig. pernotti nella casa coniugale in occasione Pt_2 Pt_1
delle visite ai figli, salva sempre la possibilità per il minore di vedere il padre liberamente ogniqualvolta ne faccia richiesta, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e quelli
lavorativi del genitore;

6) Salvo diverso accordo tra i genitori, nel periodo delle festività natalizie il padre trascorrerà con il figlio SA sette giorni, alternativamente e ad anni alterni nel periodo intercorrente tra la mattina del giorno di Natale e la mattina del 31.12, ovvero la Vigilia di
Natale e poi dal pomeriggio della Vigilia di Capodanno all'Epifania festività AS , ad anni alterni, con i ponti festivi all'altro genitore;
durante le vacanze estive, quindici giorni
anche non consecutivi con ciascun genitore, in periodo da concordarsi di volta in volta, secondo le esigenze del minore;

7) La LI , essendo maggiorenne, frequenterà liberalmente il padre prendendo Per_2
accordi diretti con lo stesso, tanto per le visite ordinarie quanto per le vacanze;

8) Dato atto delle condizioni economico/reddituali /patrimoniali dei coniugi il sig. Pt_3
verserà alla signora in via mensile anticipata Euro 13.000,00 , rivalutabili ISTAT, Pt_2
entro e non oltre il cinque di ogni mese di cui euro 8.000,00 a titolo di assegno di
separazione per la signora d euro 5.000,00 2.500,00 per ciascun figlio Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli . Inoltre, in ragione del caro vita a Venezia, il sig. fino al termine del percorso liceale del figlio SA, integrerà l'assegno per la Pt_1
moglie e l'assegno per il solo figlio SA di € 750 mensile ciascuno, dovendosi detta quota invece essere riconsiderata tra le parti allorquando, conclusa l'esperienza scolastica liceale di SA, la famiglia valuterà eventuale nuova possibile
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi