Trib. Firenze, sentenza 11/12/2024, n. 3964
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Testo completo
N. R. G. 7614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7614 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Francesca Messina e Pietro Pane in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dagli avvocati Francesca Candiano e Antonio Gaetano in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 5/12/2024):
1
“A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune Parte_1 CP_1 di Rignano sull'Arno e di cui all'atto integrale in atti versato;
B) disporre l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dei minori presso la madre;
i minori, pertanto, continueranno a vivere e risiedere con la stessa presso l'alloggio ubicato in Firenze, via Pisana 972.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, sempre tenuto conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni degli stessi.
Nei rispettivi periodi di convivenza, entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione.
In ogni caso, entrambi i genitori dovranno tenersi sempre reciprocamente informati in ordine a tutte le questioni relative ai figli.
Per quanto concerne la frequentazione genitoriale
B1) Il sig. terrà con sé i figli un fine settimana ogni due e precisamente dal venerdì Pt_1 pomeriggio (dopo l'uscita dalla scuola) al lunedì mattina allorché i figli verranno riaccompagnati a scuola. Nel corso della settimana nella quale è previsto che i figli trascorrano con lo stesso il fine settimana, lo stesso terrà i figli anche nella giornata di martedì dall'uscita della scuola fino al rientro a scuola la mattina successiva. Nel corso della settimana nella quale è invece previsto che i figli trascorrano il fine settimana con la madre, il padre li terrà, con le medesime modalità, nei giorni di martedì e giovedì.
Durante i periodi non scolastici verranno rispettati, nelle settimane nelle quali è previsto che i figli trascorrano con il padre il fine settimana, gli stessi giorni ed orari, salvo modificare il luogo di prelievo/scambio dei figli. Nelle settimane, invece, sempre non scolastiche, nelle quali è previsto che i figli trascorrano il fine settimana con la madre, il giorno del martedì sarà sostituito con quello del mercoledì.
Il ricorrente, fermo quanto sopra, in considerazione dell'età dei figli, terrà con gli stessi contatti diretti concordando autonomamente occasioni di incontro nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali, previo coordinamento con la madre.
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I genitori si impegnano a collaborare reciprocamente nell'interesse dei figli, tenendo questi ultimi in caso di motivata assenza dell'uno o dell'altro genitore, comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni.
B2) Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i genitori trascorreranno con i figli, con