Trib. Piacenza, sentenza 14/11/2024, n. 754
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Testo completo
N. R.G. 1153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa M G Presidente
Dott.ssa L V Giudice Rel.
Dott.ssa M L D Giudice GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1153/2023 promossa da:
, C.F. , con l'avv. EUFRASIA GRAZIA Parte_1 C.F._1
LONGO
- Ricorrente -
contro
, C.F. con l'avv. ELEONORA POSSENTI CP_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi per cui è causa con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, chiedendo dichiararsi la separazione personale dei CP_1
coniugi e lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 9 gennaio 1988 a Gussola
(Cr) e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Gussola, N. 1, Parte 2, Serie A, anno 1988, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, con reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio concordatario in data 9 gennaio 1988 nel comune di Gussola (Cr), in regime di separazione dei beni ed il relativo atto veniva trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Gussola (Cr) all'anno 1988, N. 1, Parte 2, Serie A;
- dall'unione nasceva la figlia
nata a Casalmaggiore (CR) il [...], ad [...] maggiorenne, Persona_1
autonoma ed economicamente autosufficiente;
- a causa di una serie di circostanze
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa M G Presidente
Dott.ssa L V Giudice Rel.
Dott.ssa M L D Giudice GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1153/2023 promossa da:
, C.F. , con l'avv. EUFRASIA GRAZIA Parte_1 C.F._1
LONGO
- Ricorrente -
contro
, C.F. con l'avv. ELEONORA POSSENTI CP_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi per cui è causa con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, chiedendo dichiararsi la separazione personale dei CP_1
coniugi e lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 9 gennaio 1988 a Gussola
(Cr) e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Gussola, N. 1, Parte 2, Serie A, anno 1988, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, con reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio concordatario in data 9 gennaio 1988 nel comune di Gussola (Cr), in regime di separazione dei beni ed il relativo atto veniva trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Gussola (Cr) all'anno 1988, N. 1, Parte 2, Serie A;
- dall'unione nasceva la figlia
nata a Casalmaggiore (CR) il [...], ad [...] maggiorenne, Persona_1
autonoma ed economicamente autosufficiente;
- a causa di una serie di circostanze
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