Trib. Velletri, sentenza 13/09/2024, n. 1280

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 13/09/2024, n. 1280
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 1280
Data del deposito : 13 settembre 2024

Testo completo

N. 4673/2020 RG


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa V V, all'esito dell'udienza del 13 settembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4673/2020 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento per esito negativo della prova e differenze retributive
PROMOSSA DA
nato a Marino (RM) il 18/1/89 c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. C N (c.f. , giusta C.F._2
procura allegata al ricorso;

- Ricorrente -
CONTRO
c.f. Controparte_1 PartitaIVA_1
), in persona del Presidente del C.d.A. dott. (C.F. P.IVA_2 CP_2
con sede legale in Velletri (00049 -RM), Viale Salvo D'Acquisto n. C.F._3
67, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo D'eletto del Foro di Velletri (c.f.
) e dall'Avv. F Leggiero (C.F. ), in virtù C.F._4 C.F._5
delle procure in atti;
- Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Svolgimento del processo.




1.Con ricorso depositato il 13/12/2020, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
di:
“NEL MERITO
1) accertare e dichiarare che il Dott. ha lavorato dal 13/4/2020 al Parte_1
20/5/2020 alle dipendenze della (con sede Controparte_1 in Velletri - RM, viale Salvo D'Acquisto n. 67, c.f. , p.i. , PEC: P.IVA_3 P.IVA_2
, secondo i tempi e le modalità di cui in narrativa e Email_1
quindi in via principale
2) accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 20/5/2020, per le ragioni esposte in narrativa;

3) conseguentemente, condannare la resistente al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del recesso sino a quella (30/9/2020) di naturale scadenza del contratto
(“retribuzione lorda base” di “€ 1.814,03” vds. docc. 01A e 02 x 13 mensilità : 12 mesi = €
1.965,20 di retribuzione globale x 4 mesi = € 7.860,80), ovvero di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;

4) altresì, condannare la convenuta, per la causale ed i titoli di cui in narrativa, al pagamento della complessiva somma di € 797,94 (settecentonovantasette/94) per differenze retributive, di cui € 209,31 per i mesi di aprile e maggio 2020, € 588,63 per T.F.R. (ovvero di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia);
in via subordinata (nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga valido e/o legittimo il licenziamento)

5) condannare la convenuta, per la causale ed i titoli di cui in narrativa, al pagamento della complessiva somma di € 209,31 per differenze retributive riferite ai mesi di aprile e maggio
2020 (ovvero di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia).
Il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti ex art. 429 c.p.c.
2 Con vittoria di compensi professionali del giudizio, oltre accessori di legge, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.


2.Con memoria difensiva del 5/11/2021 si costituiva in giudizio
[...] per chiedere al Tribunale adito di: “in via principale: Controparte_1
rigettare nel merito tutte le avverse domande siccome infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, ed in via subordinata:
per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento della invalidità e/o illegittimità del recesso datoriale, contenere nel minimo di giustizia le somme che dovessero essere a qualsiasi titolo ritenute dovute dalla parte datoriale al ricorrente detraendovi anche l'aliunde perceptum e percipiendum.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.


3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 16/11/2021, rinviata d'ufficio all'udienza del 14/6/2022, differita d'ufficio alle udienze del 17/1/2023 e del 19/9/2023;
a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
seguiva l'udienza di escussione dei testimoni ammessi del 1°/3/2024;
seguiva infine l'udienza di discussione del 13/9//2024 all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
All'udienza del 13/9/2024 parte ricorrente eccepiva la tardività delle note autorizzate sino a
10 giorni prima dell'udienza depositata da parte resistente in data 5/9/2024 ed eccepiva che in essa parte resistente aveva anche formulato delle repliche alle conclusioni di parte ricorrente.
Osserva il decidente che le note autorizzate, depositate tardivamente rispetto al termine concesso ex art 429 comma 2 cpc sono ammissibili, essendo detto termine ordinatorio, atteso che la perentorietà del termine deve essere espressamente prevista dalla legge. In ordine alle difese spiegate nella memoria deve ritenersi l'ammissibilità delle stesse in quanto la parte ha preso posizione sull'esito dell'istruttoria espletata, per l'effetto si rigettano in questa sede le superiori eccezioni sollevate.
3
In ordine alla domanda per responsabilità aggravata ex art 96 cpc formulata per la prima volta da parte resistente con le note autorizzate, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte ricorrente a verbale d'udienza del 13/9/2024, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza proposta dalla parte resistente per lite temeraria, essendo domanda nuova formulata in violazione del disposto di cui all'art. 416 cpc.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti e nell'assunzione delle prove testimoniali (teste di parte ricorrente e teste Tes_1 Tes_2
di parte resistente, v. verbale udienza 1/3/2024).
[...]
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