Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 17269

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 17269
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 17269
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

R.G.N. 28499/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. EF Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24899 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020, e vertente
tra
AZIENDA AGRICOLA DI DE CH EF (P.IVA 02752340592) in persona del titolare
De AR EF, elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier n. 39 presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Sabia e Laura Minoli che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di costituzione dei predetti difensori
- Opponente
e
COOPCREDIT S.C.P.A – COOPERATIVA P.A. PRODUZIONE E LAVORO DI MEDIAZIONE
CREDITIZIA A MUTUALITA' PREVALENTE (P.IVA 01426650881) in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Tuscolana n. 1256 presso lo studio dell'avv. Alessio Paolucci che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Opposta Conclusione delle parti: per la parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
IN VIA PRINCIPALE, CIRCA LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO:
accertare e dichiarare la mancanza di prova scritta ex artt. 633 e seguenti cod. proc. civ. della pretesa creditoria fatta valere dalla odierna opposta, per nullità e/o annullabilità del contratto di mediazione, per violazione dell'art. 1754 cod. civ. e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare
Pag. 1 a 10 annullato e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3334/2020, r.g. 2796/2020, emesso dal
Tribunale civile di Roma, in data 14 febbraio 2020, depositato in data 17 febbraio 2020, notificato in data 9 marzo 2020, per i motivi di cui in narrativa;

“accertare e dichiarare la mancanza di prova scritta ex artt. 633 e seguenti cod. proc. civ. della pretesa creditoria fatta valere dalla odierna opposta e, l'effetto, revocare e/o dichiarare annullato e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3334/2020, r.g. 2796/2020, emesso dal
Tribunale civile di Roma, in data 14 febbraio 2020, depositato in data 17 febbraio 2020, notificato in data 9 marzo 2020, per i motivi di cui in narrativa;

IN VIA PRINCIPALE: CIRCA IL MANCATO DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELLA PROVVIGIONE:
“accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1755 cod. civ. stante
l'insussistenza di qualsivoglia attività di mediazione posta in essere dalla CO e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che nulla risulta dovuto dalla società opponente nei confronti della CO per i motivi tutti esposti;
sotto altro profilo, accertare e dichiarare

l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1755 cod. civ stante la mancata erogazione delle somme di cui al contratto di mutuo e, dunque, il mancato raggiungimento dello scopo della mediazione, presupposto del diritto alla provvigione e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla risulta dovuto dalla società opponente nei confronti della CO per i motivi tutti esposti;
IN OGNI CASO: “revocare e/o dichiarare annullato e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo
n. 3334/2020, r.g. 2796/2020, emesso dal Tribunale civile di Roma, in data 14 febbraio 2020, depositato in data 17 febbraio 2020, notificato in data 9 marzo 2020, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Per la parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, preliminarmente:
- sussistendo tutti i presupposti di legge, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Nel merito: 1) confermare il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n.
3334/2020 del 17/02/2020 emesso nel procedimento r.g. n. 2796/2020 – Tribunale di Roma) previo rigetto della spiegata opposizione e di tutte le domande nella stessa contenute. 2) In ogni caso, accertare l'esistenza del credito della parte opposta e per l'effetto condannare la parte opponente al pagamento, a favore della parte opposta, della somma di euro 39.000,00 o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
3) condannare la parte opponente al pagamento dei compensi di lite, oltre a I.V.A. e

C.P.A”.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Pag. 2 a 10
All'udienza del 12/02/2024 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Azienda agricola Di De AR EF proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3334/2020 reso dal Tribunale di Roma il
14/02/2020, notificato il 9/03/2020 in favore della CO per la somma di € 39.000,00 vantati a titolo di provvigione per l'attività di mediazione creditizia dalla medesima svolta, esponendo che:
- nel corso dell'anno 2017 avrebbe acceso un rapporto di conto corrente con la NC
LA del Lazio;

- nel 2018 si sarebbe profilata la necessità di acquistare un'azienda agricola dalla Società
Agricola Martella, pertanto, esso opponente, in qualità di titolare della omonima ditta, si sarebbe recato presso la suddetta banca al fine di ottenere l'erogazione di un mutuo necessario per procedere al menzionato acquisto;

- la predetta banca lo avrebbe indirizzato presso la CO per una consulenza in materia di finanziamenti, con la quale avrebbe poi sottoscritto un contratto di mediazione finalizzato proprio alla ricerca di un finanziamento da parte di istituti di credito;

- la CO avrebbe poi individuato, successivamente, l'istituto di credito mutuante proprio nella NC LA del Lazio, che in effetti deliberava il finanziamento.
A sostegno della svolta opposizione, allegava:
- la nullità, annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per la violazione dell'art. 1754 c.c. e delle norme di settore, posta l'assenza, in capo alla CO, del requisito di terzietà ed imparzialità che dovrebbe connotare l'attività di mediazione da essa svolta, inficiato dalla sussistenza di un accordo tra essa stessa e la BPL e di conseguenza la nullità del contratto di mediazione per violazione della citata disposizione;

- che, infatti, recatosi presso la predetta banca per l'erogazione di un mutuo, quest'ultima lo avrebbe costretto a recarsi presso la CO, la cui precipua funzione sarebbe proprio quella di istruire le pratiche per conto della BPL;

- che sussisterebbero rapporti di parentela (come meglio espressi nell'atto di opposizione) tra il presidente del collegio sindacale di CO ed il socio di maggioranza della BPL;

Pag. 3 a 10
- che tali rilievi osterebbero al riconoscimenti del diritto alla provvigione da parte della
CO;

- che la fattura in formato pdf posta a fondamento del procedimento monitorio non sarebbe idonea a provare il credito portato nel decreto ingiuntivo;

- che in ogni caso l'attività svolta dalla CO non potrebbe essere considerata alla stregua di un'attività di mediazione e dunque non sarebbe dovuta
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