Trib. Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 10

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 10
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 10
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 5709/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5709/2022 promossa da:
CO LA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ROSINI SILVIA e dell'avv. MAZZAGARDI FLAVIA ([...]) VIALE XII GIUGNO 26 40124 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO 26 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ROSINI SILVIA
ATTORE contro
ER ASSICURAZIONI (C.F. 12244220153), con il patrocinio dell'avv. MISERENDINO
UBERTO, elettivamente domiciliato in VIA MUCCINI 28 19138 SARZANA presso il difensore avv. MISERENDINO UBERTO
PIETRO D'AMATO (C.F. [...]), contumace
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“preliminarmente si dichiara di a) non voler sanare i vizi da cui risultano eventualmente affetti gli atti di Parte Convenuta;
b) non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e comunque mai sino ad oggi formulate da Parte Convenuta;
c) voler richiamare integralmente le argomentazioni tutte contenute in atto di Citazione e allegata documentazione nonché nelle memorie difensive ritualmente versate in atti, ed insiste per l'accoglimento integrale delle svolte domande;
conseguentemente, chiede che Codesto Ill.mo Giudice, disattesa e respinta ogni avversa domanda e/o eccezione e/o deduzione, trattenuta la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art.
pagina 1 di 17 190 cpc, Voglia accogliere le seguenti Conclusioni NEL MERITO - attesa l'esclusiva, comprovata, responsabilità del Sig. D'AM PI nella causazione del sinistro de quo, dichiarare tenuto, e perciò stesso, condannare quest'ultimo, anche in solido con la OM Verti Ass.ni, a risarcire integralmente Parte Attorea dei danni tutti dalla stessa patiti ed oggetto del presente giudizio;
- conseguentemente, in virtù di quanto emerso e sulla base delle risultanze istruttorie, determinare le somme dovute a Parte Attore a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, quindi patrimoniali e non patrimoniali (e pertanto danno fisico – biologico – morale, esistenziale), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da quando dovuti al saldo;
Con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi in favore delle scriventi procuratrici che, all'uopo, si dichiarano antistatarie.

IN VIA ISTRUTTORIA Affinchè le stesse non vengano considerate come rinunciate, si insiste per
l'ammissione delle prove tutte dedotte nella memoria 183 V° comma n. 2 depositata nell'interesse del sig. ND CO.”
Parte convenuta:
“Nell'interesse di ER ASSICURAZIONI S.P.A., richiamato quanto ampiamente argomentato, dedotto e concluso in sede di comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie ex art. 183 co. VI
c.p.c., nonché nei verbali di udienza – da intendersi quivi interamente riportati e trascritti – si chiede che l'Ecc.mo G.I. del Tribunale adito Voglia trattenere la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e accogliendo le seguenti CONCLUSIONI “Piaccia all'Ill.mo Giudice designando dell'intestato
Tribunale, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: Per tutti i motivi esposti in parte narrativa, rigettare in toto tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: Per tutti i motivi esposti in parte narrativa, per la sola denegata ipotesi, e nei limiti in cui vengano rigorosamente dimostrati dall'attore

i fatti costitutivi delle proprie pretese, ridurre il risarcimento entro i limiti rigorosissimi della prova dallo stesso fornita, sia in ordine al grado di responsabilità del Sig. D'AM nella causazione dell'incidente, sia in ordine all'esistenza stessa dei singoli pregiudizi e spese reclamati ed al loro nesso causale con l'incidente de quo, sia, infine, in ordine all'effettivo e congruo ammontare dei singoli danni e delle spese rivendicate, detratto quanto già corrisposto all'attore ante causam da ER
Ass.ni Spa e da LO Spa, quale acconto rispetto al maggior avere, in conseguenza del sinistro per cui è causa. IN OGNI CASO: - In via istruttoria, per tutti i motivi esposti in parte
pagina 2 di 17 narrativa, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183, co.6 c.p.c. ma non ammesse e/o rigettate e, nello specifico, si chiede ammettersi: • l'interrogatorio formale del
Sig. CO ND sui capitoli n. 3 – 4 – 6 – 7 compiutamente formulati in sede di memoria ex art.
183, co. 6 n.2 c.p.c.;
• una C.T.U. cinematica atta a ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto in data 30.09.2019 attesa la prospettazione divergente fornita dalle parti;
• l'ordine di esibizione ex art.

213 c.p.c. all'INPS e all'INAIL nei confronti dell'attore al fine di accertare rispettivamente l'effettivo periodo di occupazione e la sua decorrenza nonché eventuali denunce di infortunio a carico dell'attore
e di conoscere i relativi importi dallo stesso percepiti a titolo di indennità, stante l'inidoneità della documentazione prodotta dall'attore a fornire sufficienti chiarimenti in merito alle circostanze oggetto della presente richiesta istruttoria. - Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio ingiustamente provocato dall'attore, in favore della OM odierna convenuta, oltre accessori come per legge, rimborso generale 15 % compreso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.5.2022, CO ND si rivolgeva all'intestato Tribunale per sentire condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 30.9.2019 in Bologna, Via Marano.
L'attore esponeva in fatto che il giorno 30.9.2019, mentre percorreva, in sella al proprio motociclo
Yamaha YP250R, targato DD89674, Via Marano (BO), con direzione di marcia Castenaso, giunto all'intersezione con Via Ca' dell'Orbo, veniva improvvisamente investito dall'autovettura Hyundai
TU, targata FP626KD, della quale risultava essere proprietario e conducente l'odierno convenuto,
PI D'AM. In particolare, quest'ultimo si accingeva ad effettuare una svolta a sinistra omettendo di concedere la dovuta precedenza al ND, proveniente dalla direzione opposta, il quale, pertanto, impattava contro l'autovettura senza riuscire ad evitare il sinistro. Sul luogo, interveniva la Polizia
Locale Unione Terre di Pianura, che elevava a carico del D'AM verbale per la violazione degli artt.
154
e 145 Codice della Strada. A causa delle lesioni riportate, l'attore veniva trasportato al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna, ove gli veniva riscontrato un politrauma.
L'attore dava atto di aver subito un ricovero in terapia intensiva e di essere stato sottoposto al primo intervento;
successivamente, veniva trasferito presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia con la diagnosi di politrauma frattura femore sovraintercondiloidea esposta dx;
frattura bifocale femore sx;
frattura rotula dx;
frattura scapola e clavicola sx;
trauma toracico con fratture costali multiple e
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contusione polmonare, dove rimaneva ricoverato fino al 20.12.2019 con una prognosi iniziale di 60 giorni. Seguivano ulteriori controlli ed interventi: in data 27.11.2020, l'attore veniva sottoposto alla rimozione mezzi di sintesi, resezione femore distale e al posizionamento di spaziatore antibiotato, con ulteriore ricovero;
veniva poi dimesso in data 10.12.2020, con prognosi di 90 giorni, che veniva, tuttavia, prolungata in occasione delle numerose visite di controllo;
infine, in data 13.4.2021, l'attore veniva ricoverato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna per essere sottoposto a protesizzazione di ginocchio da revisione, con prognosi di ulteriori 60 giorni.
All'introduzione del giudizio, le condizioni del ND non erano stabilizzate: l'attore presentava una importante limitazione funzionale alle gambe e un marcato dolore alla deambulazione in entrambe le ginocchia, oltre a dolori costali e alla spalla sinistra, nonché a lombalgia.
Dava, altresì, conto di essersi sottoposto a visita medico-legale da parte del Dott. Minarini, il quale quantificava una inabilità temporanea assoluta di 180 giorni;
una ITP al 75% per 90 giorni e al 50% per
90 giorni;
ITP minima per restanti 90 giorni;
oltre ad una IP del 40-45%, e riteneva ipotizzabile anche un danno specifico lavorativo, in ragione del lavoro di dirigente di stabilimento, lavoro che esigeva frequenti spostamenti e visite ai clienti.
Dal punto di vista lavorativo, l'attore deduceva che nel 2014 era stato assunto a tempo determinato dall'azienda Metal Acciai e l'anno successivo il suo contratto era stato trasformato in uno a tempo indeterminato con mansioni di managing director. Tuttavia, successivamente, a causa della crisi economica, l'azienda cessava la sua attività e collocava il ND in mobilità, condizione nella quale si trovava al momento del sinistro. Nel 2019, dopo aver svolto qualche occupazione temporanea, pochi giorni prima del sinistro (precisamente, il 23.9.2019), il ND riceveva dalla ditta Sew What s.r.l. proposta di assunzione a tempo indeterminato presso la sede di Ozzano dell'Emilia con decorrenza dal

4.11.2019 e retribuzione mensile di circa € 2.500,00;
la proposta, tuttavia, non veniva sottoscritta dal
ND a cagione del sinistro.
Oltre all'attività predetta, l'attore evidenziava di essere stato uno sportivo e di aver praticato football americano a livello professionale nel periodo 1982-2009, oltre ad aver ricoperto incarichi di allenatore in diverse società italiane fino alla data del sinistro. In data 10.9.2019, aveva ricevuto l'incarico di allenatore della difesa della squadra Vipers — ASD American Football team di Modena per l'intera stagione, a fronte di € 1.250 al mese, a cui non aveva potuto dare seguito sempre in ragione del sinistro.
In diritto, l'attore
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