Trib. Foggia, sentenza 15/02/2025, n. 320

TRIB Foggia
Sentenza
15 febbraio 2025
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TRIB Foggia
Sentenza
15 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 15/02/2025, n. 320
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 320
Data del deposito : 15 febbraio 2025

Testo completo

N. 6090/2023 R.Gen.Aff.Cont.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 6090 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del
05.02.2025, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione”
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Foggia, alla S.S. 673 Km. 19,520, presso lo studio dell'avv. DI BRITA MARIA MARILENA
ADDOLORATA (C.F.: ), dalla quale è C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE
E
(C.F.: , elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in Foggia, alla via Vittime Civili n. 84, presso lo studio dell'avv. PAGLIA VINCENZO (C.F.: ), C.F._4 dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce della memoria di costituzione
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE


Conclusioni: All'udienza del 05.02.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti;
il P.M. ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2023 ha Parte_1 chiesto, a modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 279/2012 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del procedimento RG. n. 1495/2007 e passata in giudicato in data 01.04.2013, cui era seguito l'annullamento del matrimonio da parte della di revocare e/o comunque CP_2 dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento quale contributo al mantenimento dei due figli, (nata il [...]) e Persona_1
(nato il [...]), entrambi maggiorenni, dopo Per_2 apposito accertamento da parte del Tribunale della loro autosufficienza a provvedere al proprio sostentamento.
A sostegno della propria domanda il ricorrente, in particolare, ha dedotto che, rispetto al momento della separazione, dove era stato statuito l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento dei due figli versando complessivamente 500,00 euro mensili, erano intervenuti giustificati motivi che hanno reso necessaria una modifica delle condizioni della sentenza di separazione giudiziale e precisamente:
• che il figlio ha lasciato l'abitazione materna per trasferirsi Per_2 nel comune di Sacile (Pordenone), ove convive con Pt_2
[...]
• che la figlia dopo aver conseguito il diploma di scuola Persona_1 alberghiera, non ha proseguito con gli studi universitari e non si è mai impegnata alla ricerca di una occupazione lavorativa adeguata alla sua formazione, nonostante goda di ottime condizioni di salute;

• che, dalla nuova relazione con , con la quale ha anche Parte_3 contratto matrimonio civile in data 12.06.2016, è diventato padre di altre tre figlie: (nata il [...]), (nata Per_3 Per_4
l'08.11.2011) e (nata il [...]), quest'ultima nata Per_1 successivamente all'intervenuta separazione tra le parti;

• che si è verificato un peggioramento delle condizioni economiche rispetto alla data della separazione a causa di alcuni finanziamenti contratti e del mantenimento delle altre tre figlie, ancora minorenni.
- 2 -
Con memoria di costituzione del 26.01.2024 la resistente ha richiesto di rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, nello specifico, mentre ha dichiarato che il figlio ha costituito un autonomo nucleo familiare e pertanto non Per_2 ha più interesse a percepire la sua quota di mantenimento, ha insistito affinché il ricorrente continuasse a contribuire al mantenimento della figlia ancora alla ricerca di una Persona_1 occupazione lavorativa, in mancanza di apposita prova documentale del ricorrente che attesti il raggiungimento dell'indipendenza economica. Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
03.04.2024 entrambe le parti hanno reiterato le proprie conclusioni.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.04.2024, ha pronunciato, in data 08.04.2024, l'ordinanza con quale ha adottato i provvedimenti provvisori nei seguenti termini:
letti gli atti;
valutate le reciproche deduzioni;
ritenuto di dover revocare così come richiesto dal ricorrente a decorrere dalla data del deposito del ricorso gli assegni di mantenimento previsti con la sentenza di separazione in favore di entrambi i figli già da molto tempo divenuti maggiorenni;
considerati gli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte che intende sostenere la persistenza del diritto in questione a fronte di figli ormai quasi trentenni;
considerata la pacificità degli orientamenti giurisprudenziali nazionali e sovranazionali sul punto;
infine, ritenuto di non dover ammettere le prove articolate risultando superflue ai fini della decisione e rilevato come la causa vada quindi rinviata per discussione ai fini della precisazione
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