Trib. Pisa, sentenza 06/12/2024, n. 754
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 552/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 26.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e SI ND, presso i cui indirizzi telematici
è elettivamente domiciliata;
ricorrente
CONTRO
, IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO TEMPORE (C.F.: ), in persona del Ministro pro P.IVA_1
tempore, e (C.F.: Controparte_2
), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. P.IVA_2
dalla dott.ssa e dal dott. , quali funzionari Persona_1 Controparte_3 delegati dall'Amministrazione resistente, elettivamente domiciliata presso il convenuto
;
Controparte_4
resistente
OGGETTO: Applicazione clausola di salvaguardia e riconoscimento di fascia retributiva superiore
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “- previa declaratoria della parziale nullità Parte_1 dell'accordo del 4 agosto 2011 e dei contratti individuali di lavoro, stipulati dalla parte ricorrente, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea e dall'art. 6 del D. Lgs. n. 368/2001;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del c.c.;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico del di Pisa, PIPS04000G, decreto Prot. n. 640 del Controparte_5
28.02.2018 registrato Ragioneria Territoriale dello Stato in data 28.11.2018, CP_6
nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore della ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. - PER L'EFFETTO, CONDANNARE il
[...]
a pagare, in favore della ricorrente, LA SOMMA DI €2.627,80 o la Controparte_1
diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 2 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei
Pag. 2 di 12 sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite.”
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 15.06.2022, , docente di ruolo, Parte_1
chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, con conseguente diritto
a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
chiedeva, dunque, di condannare il alla corresponsione delle Controparte_1 differenze retributive della somma di € 2.627,80, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di essere stata assunta a tempo indeterminato, per la classe di concorso A.18 (Filosofia e Scienze) in data
01.09.2016 con retrodatazione giuridica dall'01.09.2015 ed economica al
09.07.2016 e di aver prestato servizio di preruolo, nel pregresso periodo, dal
25.06.1997 al 06.07.2015. Spiegava che il convenuto, in sede di CP_1
ricostruzione della carriera, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali, aveva applicato il CCNL relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto in data 19.07.2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8 e che, per tale ragione, con decreto di ricostruzione della carriera del 28.02.2018, del Dirigente del Liceo Scolastico F.
Buonarroti di Pisa, prot. n. 640, le veniva attribuita la prima posizione di cui alle
Pag. 3 di 12
tabelle contrattuali all'epoca vigenti, corrispondente all'anzianità di anni zero.
Ricordava che con il CCNL di categoria sottoscritto il 19.07.2011, le posizioni stipendiali del personale docente venivano rimodulate, prevedendo 6 fasce stipendiali, in luogo delle 7 precedenti, e venivano accorpate la prima (0-2) e la seconda fascia (3-8), portandola a 0-8 e che l'accordo sindacale del 04.08.2011 aveva permesso ai docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data dell'01.09.2010, inseriti nella fascia stipendiale 0-2 anni a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni. Pertanto, invocava
l'estensione di tale “clausola di salvaguardia”, deducendo che la mancata applicazione violasse il principio di non discriminazione tra dipendenti assunti a termine e dipendenti assunti a tempo indeterminato, sancito alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
3. In data 26.09.2022 si costituiva il , che Controparte_1
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto in relazione alle pretese retributive e contributive, relativa al periodo antecedente il quinquennio della data di notifica del ricorso introduttivo o da altro atto precedente interruttivo della prescrizione.
4. Nel merito, rilevava che con decreto di ricostruzione della carriera n. 764 del
28.03.2018 – PIPS0400G – e non il decreto citato Controparte_5
dalla ricorrente – aveva riconosciuto alla docente un'anzianità pari a 7 anni, 8 mesi e 9 giorni di servizio preruolo come utili ai fini giuridici e 1 anno, 3 mesi e
0 giorni ai fini economici, applicando correttamente gli artt. 569 e 570 del d.lgs.
n 97/1994, nonché il d.l. n. 78/2010, convertito con modificazione dalla l. n.
122/2010. Eccepiva che l'anzianità maturata dalla docente alla data richiesta non fosse
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 552/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 26.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e SI ND, presso i cui indirizzi telematici
è elettivamente domiciliata;
ricorrente
CONTRO
, IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO TEMPORE (C.F.: ), in persona del Ministro pro P.IVA_1
tempore, e (C.F.: Controparte_2
), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. P.IVA_2
dalla dott.ssa e dal dott. , quali funzionari Persona_1 Controparte_3 delegati dall'Amministrazione resistente, elettivamente domiciliata presso il convenuto
;
Controparte_4
resistente
OGGETTO: Applicazione clausola di salvaguardia e riconoscimento di fascia retributiva superiore
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “- previa declaratoria della parziale nullità Parte_1 dell'accordo del 4 agosto 2011 e dei contratti individuali di lavoro, stipulati dalla parte ricorrente, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea e dall'art. 6 del D. Lgs. n. 368/2001;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del c.c.;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico del di Pisa, PIPS04000G, decreto Prot. n. 640 del Controparte_5
28.02.2018 registrato Ragioneria Territoriale dello Stato in data 28.11.2018, CP_6
nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore della ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. - PER L'EFFETTO, CONDANNARE il
[...]
a pagare, in favore della ricorrente, LA SOMMA DI €2.627,80 o la Controparte_1
diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 2 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei
Pag. 2 di 12 sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite.”
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 15.06.2022, , docente di ruolo, Parte_1
chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, con conseguente diritto
a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
chiedeva, dunque, di condannare il alla corresponsione delle Controparte_1 differenze retributive della somma di € 2.627,80, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di essere stata assunta a tempo indeterminato, per la classe di concorso A.18 (Filosofia e Scienze) in data
01.09.2016 con retrodatazione giuridica dall'01.09.2015 ed economica al
09.07.2016 e di aver prestato servizio di preruolo, nel pregresso periodo, dal
25.06.1997 al 06.07.2015. Spiegava che il convenuto, in sede di CP_1
ricostruzione della carriera, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali, aveva applicato il CCNL relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto in data 19.07.2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8 e che, per tale ragione, con decreto di ricostruzione della carriera del 28.02.2018, del Dirigente del Liceo Scolastico F.
Buonarroti di Pisa, prot. n. 640, le veniva attribuita la prima posizione di cui alle
Pag. 3 di 12
tabelle contrattuali all'epoca vigenti, corrispondente all'anzianità di anni zero.
Ricordava che con il CCNL di categoria sottoscritto il 19.07.2011, le posizioni stipendiali del personale docente venivano rimodulate, prevedendo 6 fasce stipendiali, in luogo delle 7 precedenti, e venivano accorpate la prima (0-2) e la seconda fascia (3-8), portandola a 0-8 e che l'accordo sindacale del 04.08.2011 aveva permesso ai docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data dell'01.09.2010, inseriti nella fascia stipendiale 0-2 anni a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni. Pertanto, invocava
l'estensione di tale “clausola di salvaguardia”, deducendo che la mancata applicazione violasse il principio di non discriminazione tra dipendenti assunti a termine e dipendenti assunti a tempo indeterminato, sancito alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
3. In data 26.09.2022 si costituiva il , che Controparte_1
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto in relazione alle pretese retributive e contributive, relativa al periodo antecedente il quinquennio della data di notifica del ricorso introduttivo o da altro atto precedente interruttivo della prescrizione.
4. Nel merito, rilevava che con decreto di ricostruzione della carriera n. 764 del
28.03.2018 – PIPS0400G – e non il decreto citato Controparte_5
dalla ricorrente – aveva riconosciuto alla docente un'anzianità pari a 7 anni, 8 mesi e 9 giorni di servizio preruolo come utili ai fini giuridici e 1 anno, 3 mesi e
0 giorni ai fini economici, applicando correttamente gli artt. 569 e 570 del d.lgs.
n 97/1994, nonché il d.l. n. 78/2010, convertito con modificazione dalla l. n.
122/2010. Eccepiva che l'anzianità maturata dalla docente alla data richiesta non fosse
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