Trib. Bologna, sentenza 06/06/2024, n. 1632

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 06/06/2024, n. 1632
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 1632
Data del deposito : 6 giugno 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o

I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Silvia Migliori Presidente dott.ssa Sonia Porreca Relatore dott.ssa Carmen Giraldi Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5156 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2021 promossa da
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avvocato RITA ROSSI del Foro di Bologna parte attrice contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato LUIGI SORACE del Foro di Foggia
parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza del 18.1.2024.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 21.4.2021 chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge
[...]
, sposata con rito concordatario in Manfredonia (FG) il CP_1
pagina 1 di 16 Per_ 12.4.2014, e dall'unione con la quale, erano nati (cl. 2014), (cl. Per_2
2017) e (cl. 2018). Il ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto Per_3
coniugale e della intollerabilità della convivenza, riferiva che a settembre del 2018 la moglie era ritornata a Foggia insieme ai figli per farsi assistere dai genitori nel periodo conclusivo della terza gravidanza e che tale scelta, pur prospettata come transitoria e strettamente legata alla specifica circostanza della gestazione, era stata poi da lei resa unilateralmente definitiva;
riportava, poi, delle conseguenti difficoltà da quel momento da lui incontrate nel vedere con regolarità i figli, difficoltà crescenti e perdurate sino ad aprile 2019, quando lei gli comunicava la volontà di separarsi;
si doleva, infine, della sua graduale estromissione dalla vita dei minori, stante gli ostacoli frapposti dalla madre alla frequentazione degli stessi, nonché il suo mancato coinvolgimento nelle decisioni di maggiore importanza a loro riferibili. Alla luce di quanto esposto, il Parte_1 concludeva, dunque, chiedendo l'addebito della separazione alla moglie sul presupposto della violazione del dovere coniugale di coabitazione, l'affido condiviso della prole, con collocamento della stessa presso di sé nella casa familiare, una regolamentazione della frequentazione materna da definirsi more ordinario, un contributo della al sostentamento dei figli da CP_1
quantificarsi secondo giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, lo stesso instava per il collocamento dei minori presso la madre, un proprio assegno di mantenimento pari a complessivi € 500,00 mensili, un suo concorso alle spese straordinarie in ragione del 50%.
Il 13.10.2021 si costituiva in giudizio che, pur Controparte_1
convenendo sulla domanda di separazione ex adverso formulata, ricostruiva la vicenda familiare sulla base di una versione dei fatti del tutto antitetica, e infatti: esordiva mettendo in luce le costanti offese, morali e fisiche, ricevute in costanza di matrimonio dal marito, come pure la relazione adulterina da questi intrecciata e all'attualità ancora perdurante;
proseguiva evidenziando il disinteresse da egli mostrato nella cura dei figli, a lei da sempre integralmente demandata;
sottolineava, altresì, il carattere consensuale della scelta del suo trasferimento a
Foggia, in totale coerenza con quanto da loro stabilito in occasione delle due
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precedenti gravidanze, e di aver poi sì deciso di rimanere in Puglia perché stanca delle violenze, psicologiche e fisiche, subite dal marito;
negava, in ultimo, di aver mai osteggiato le visite paterne, invero da lui organizzate solo in presenza di concomitanti impegni di lavoro e da ella al contrario favorite, stante l'ospitalità a più riprese offerta dai di lei genitori. Sulla scorta di tali considerazioni, la resistente instava, quindi, per il rigetto della domanda avversaria di addebito, viceversa da pronunciarsi a carico del marito per violazione dei doveri coniugali di fedeltà, assistenza morale e collaborazione nell'interesse della famiglia;

l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento formale degli stessi presso di sé nella casa dei propri genitori a Foggia;
un calendario delle visite paterne conciliabile con le notevoli distanze intercorrenti tra i luoghi di residenza dei genitori;
un contributo paterno al mantenimento ordinario della prole determinato nella somma globale di € 1.500,00 mensili (ovvero € 500,00 per ognuno di essi), con spese straordinarie ripartite nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza presidenziale tenutasi il 26.10.2021, le parti, confermata la volontà di non riconciliarsi, ad esito di breve discussione addivenivano ad un accordo provvisorio per la regolamentazione complessiva della gestione della prole minore, i cui termini venivano messi verbale (e che segnatamente prevedevano:
“i figli minori resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre in Foggia, via Martiri di Via Fani 76;
il padre incontrerà e terrà con sé i figli secondo i seguenti tempi e modalità: - il padre si recherà a prelevare i figli all'uscita da scuola, una volta al mese, indicativamente il secondo week end del mese, tenendoli con sé dal giovedì all'uscita da scuola fino alla domenica sera riaccompagnandoli dalla madre prima di cena. Nel caso di impegni lavorativi inderogabili, il padre comunicherà con congruo anticipo il prelevamento dei minori nella giornata del venerdì, con riaccompagnamento il lunedì sera prima di cena;
- la madre accompagnerà i figli

a Bologna presso la casa paterna una volta nell'arco di un trimestre, possibilmente in coincidenza con la settimana delle vacanze scolastiche di
Carnevale e degli eventuali ponti del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e
8 dicembre, con preferenza per quello che consente una permanenza maggiore
pagina 3 di 16 con il padre. Il padre riaccompagnerà i bambini alla casa materna la domenica sera prima di cena oppure l'ultima sera del periodo di festività/ponte qualora questo non cada di domenica;
durante le vacanze scolastiche estive il padre terrà con sé i figli per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio e di agosto, e dunque complessivamente 30 gg. I bambini verranno condotti a Bologna dalla madre e riaccompagnati a Foggia dal padre, salvo diverso accordo tra le parti. Il padre comunicherà alla sig.ra il periodo delle vacanze suddette entro la CP_1

fine del mese di maggio di ciascun anno. Per le festività natalizie i minori trascorreranno con i rispettivi genitori una settimana ciascuno, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno. La madre accompagnerà i bambini a Bologna e il padre li riaccompagnerà alla casa materna. Per le festività del 2021 la sig.ra accompagnerà i bambini a Bologna il 23 CP_1
dicembre e il padre li riaccompagnerà a Foggia il 30 dicembre. Le festività scolastiche pasquali verranno trascorse con i rispettivi genitori alternativamente di anno in anno. La Pasqua 2022 verrà trascorsa dai bambini con la madre. La madre accompagnerà i bambini a Bologna e il padre li riaccompagnerà alla casa materna. Tutte le clausole suddette potranno essere derogate sulla base di accordo tra le parti. Il contributo paterno al mantenimento ordinario della prole viene determinato in € 600,00 mensili complessive (€ 200,00 per ciascun figlio), somma, rivalutabile in base agli indici Istat annuali, da versare alla beneficiaria entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso questo Tribunale”;
cfr. relativo verbale di udienza, pp. 2 e 3).
In data 27.10.2021 il Pubblico Ministero interveniva senza formulare rilievi.
All'avvio della fase di merito, le parti, fatta rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.
e ferma la richiesta di assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. con riferimento alle questioni accessorie, precisavano congiuntamente le conclusioni sul vincolo, sulle quali il Collegio si pronunciava con sentenza parziale resa il
17.2.2022.
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La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, l'interrogatorio formale delle parti, nonché l'escussione di testimoni.
All'udienza del 18.1.2024, il ricorrente precisava le conclusioni come da foglio di pc depositato in telematico in data 17.1.2024, la resistente come da memoria ex. art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. del 28.3.2022;
il Giudice istruttore, dato atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i richiesti termini ex art. 190 c.p.c..
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi Parte_1
e sono già separati per effetto della
[...] Controparte_1
sentenza parziale n. 474/2022 resa da questo Tribunale in data 17.2.20233 e pubblicata l'1.3.2022, passata in giudicato.
Tanto premesso, nel merito, si osserva quanto segue:
Sull'addebito della separazione
Le parti si sono rivolte reciproche domande di addebito della separazione, insistendo per il loro accoglimento fino in sede di precisazione delle conclusioni.
Nello specifico, il ricorrente ha fondato la propria richiesta sul presupposto dell'abbandono della casa familiare da parte della moglie, la quale, ritornata dai genitori a Foggia insieme ai figli per un periodo concordato come temporaneo ed esclusivamente riconducibile alla terza gravidanza allora in corso (settembre
2018), dopo qualche mese, e segnatamente nel mese di aprile del 2019, avrebbe poi ingiustificatamente reso definitivo tale trasferimento, così venendo meno al dovere coniugale di coabitazione;
d'altra parte, la resistente ha svolto speculare domanda nei confronti del marito sulla scorta delle continue aggressioni, fisiche e morali, che egli le avrebbe inferto nel corso del coniugio, aggressioni che, ripetute nel tempo e divenute sempre più frequenti, avrebbero finito per renderle intollerabile la prosecuzione
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