Trib. Lecce, sentenza 27/02/2024, n. 773

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 27/02/2024, n. 773
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 773
Data del deposito : 27 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria
Paola Sanghez , ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 5447 R.G. anno 2021 Affari Civili Contenziosi, previa discussione ex art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusive
TRA
NE IG
Rappresentato e difeso dall'avv. IG Mario Provenzano, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione, procuratore domiciliatario
- attore -
CONTRO
DEUTSCHE BANK S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Cotrone, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Bari alla Via
Sparano n.141
- convenuta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione notificato dall'attore NN, comparsa di costituzione e risposta depositata dalla banca convenuta Deutsche Bank S.p.A.), sia i verbali di causa, le memorie istruttorie e le


note conclusive. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusive, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
La causa veniva assegnata al giudice dott.ssa M. N. Mazzone.
Instauratosi il contradditorio tra le parti, all'udienza del 18.2.2022 venivano assegnati i termini istruttori. Ammessi i mezzi istruttori, la causa veniva istruita con i testi richiesti da parte attrice. All'udienza del 6.12.2022 la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.3.2023. In tale udienza, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.10.2023 con termine alle parti per note conclusive.
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