Trib. Massa, sentenza 09/12/2024, n. 690
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1892 Reg.
Gen. anno 2022 e promossa
da
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Luigi Bernacca, dal quale è rappresentato e difeso
giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
( elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Simone Ricci, dal quale è rappresentata e difesa,
giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 6.11.2024, la causa passava in decisione sulle seguenti
conclusioni:
per parte ricorrente: come da note scritte del 4.11.2024;
per parte resistente: come da note scritte del 29.10.2024.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 5.10.2022, esponeva che il giorno Parte_2
30.8.2012 aveva contratto matrimonio con che dall'unione CP_1
dei coniugi era nato il figlio (17.4.2002);
che la prosecuzione della Per_1
convivenza era divenuta intollerabile;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale
di Massa di pronunciare la separazione personale dei coniugi, senza
previsione di alcun assegno di mantenimento in favore della moglie.
Si costituiva la parte convenuta, non opponendosi alla richiesta separazione
e proponendo domanda di addebito a carico del ricorrente, nonché
chiedendo disporsi a carico del marito, a titolo di assegno di mantenimento e
di contributo al mantenimento del figlio, l'importo di € 1.500,00, ovvero la
diversa somma, maggiore o minore, di giustizia.
Disposta ed espletata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del
Tribunale e non riuscito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa
per l'ulteriore corso della trattazione dinanzi al g.i.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di dare corso al presente giudizio, con
toni che ancora all'attualità comprovano la persistenza di aspre dinamiche
conflittuali, evidenzia la gravità della frattura venutasi a determinare tra i
coniugi e l'impossibilità di prosecuzione della convivenza, rendendo fondata la domanda di separazione, ai sensi dell'art, 151 primo comma cod. civ.
In tal senso, devesi decidere.
3.
Ciò posto, occorre procedere allo scrutinio della domanda di addebito
proposta dalla resistente, fondata sulla dedotta violazione del dovere di
fedeltà coniugale, quale causa determinante il naufragio del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione, devesi
premettere in termini generali che, per consolidata giurisprudenza, ai fini
dell'addebitabilità della separazione, occorre accertare se le irreversibile
crisi del rapporto coniugale sia ricollegabile esclusivamente al
comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri
nascenti dal matrimonio ad opera di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto,
se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 Cod. civ. pone a carico dei coniugi sia
avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo
coniugale o per effetto di essa (in tal senso, cfr.: Cass., n. 14042/2008;
Cass., n. 14840/2006;
Cass., n.12383/2005).
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se e in
qual misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effetto
disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della
frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della
sensibilità morale dei soggetti interessati.
Con riferimento al profilo specifico dedotto dalla resistente a fondamento
della domanda di addebito, va osservato che costituisce canone
giurisprudenziale consolidato che gravi “sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa