Trib. Perugia, sentenza 11/02/2025, n. 70

TRIB Perugia
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 11/02/2025, n. 70
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 70
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA riliquidazione pensione per ricalcolo della retribuzione pensionabile
In nome del Popolo italiano tenendo conto delle competenze extramensili

TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 155/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
CI RI (avv. Luca Putignano)
- ricorrente contro
IN (avv. Roberto Annovazzi)
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza dell'11.2.2025,
la seguente
SENTENZA
1. IC AR si è rivolta a questo Tribunale per sentir dichiarare il proprio diritto al ricalcolo della pensione in godimento cat. VO nella misura di € 1.179,92
“…includendo nel calcolo della retribuzione pensionabile relativa ai periodi figurativi di cassa
integrazione e mobilità sopra indicati gli emolumenti extramensili (tredicesima mensilità)
esclusi dall'IN;…”, con conseguente condanna del resistente alla riliquidazione del trattamento e al pagamento degli arretrati spettanti per l'importo mensile di € 88,12 o quella che risulterà in corso di causa previa eventuale CTU “nei limiti del triennio
anteriore ricorso”. Ha riferito di essere titolare del diritto a pensione dall'aprile 2000, con


della legge 33/1995 (recte, 335/1995) ha determinato la retribuzione pensionabile dei periodi di rapporto con accredito figurativo dei contributi (nella specie collocamento in cassa integrazione e in mobilità) senza tenere conto delle c.d. competenze extramensili
(le mensilità aggiuntive), richiamando l'orientamento giurisprudenziale di legittimità
secondo cui compete ad PS dare dimostrazione di avere incluso gli emolumenti in questione nella base pensionabile.
2. Costituitosi in giudizio, l'PS ha eccepito l'improponibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa, l'improcedibilità dell'azione per omessa proposizione del ricorso amministrativo, la decadenza “tombale” dal diritto, la prescrizione del diritto all'accredito della contribuzione figurativa, la prescrizione quinquennale dei ratei. Nel
merito, ha confutato il fondamento della pretesa avanzata dichiarando di essersi attenuto ai criteri stabiliti dalle sentenze n. 17044/2021 e 6161/2018 della Cassazione
calcolando la prestazione sulla base degli elementi retributivi risultanti dall'estratto contributivo e dai dati trasmessi dal datore di lavoro.
3. Tutte le eccezioni preliminari sono manifestamente infondate, o meglio palesemente inconferenti: la pretesa avanzata in questa sede riguarda la riliquidazione di un trattamento pensionistico che sarebbe stato non correttamente determinato dall'PS ab
origine (e quindi non l'accredito di contribuzione figurativa) e perciò di una questione che deve essere portata all'attenzione del Giudice senza necessità di introdurre,
mediante apposita domanda, un nuovo procedimento amministrativo, come si desume, del resto, dall'u.c. dell'art. 47 del d.p.r. n. 639/1970 che, nell'affermare che la decadenza previdenziale trova applicazione “…anche alle azioni giudiziarie aventi ad
oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del
credito…”, stabilisce che il termine di decadenza decorre “…dal riconoscimento parziale
della prestazione ovvero dal pagamento della sorte…” (cfr sul punto, Cass., sez. lavoro,
22820/2021
), sicché non può porsi in radice alcun problema di proponibilità della domanda ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533/1973 né di procedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 443 c.p.c. Inoltre, il fatto che il ricorrente ha limitato la pretesa alle differenze spettanti sulla pensione ricalcolata nel triennio antecedente al deposito del
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ricorso rende fuori centro anche le eccezioni di decadenza (triennale per l'appunto) e di prescrizione quinquennale delle differenze maturate sui ratei.
4. Nel merito, la pretesa è fondata e va accolta per le considerazioni esposte.
4.1 E' pacifico e documentato in atti che PS ha liquidato in favore della ricorrente il trattamento pensionistico di vecchiaia a carico della gestione lavoratori dipendenti sulla base di un'anzianità contributiva di 1530 settimane in quota A (fino al 31.12.1992)
e 377 in quota B (dopo il 31.12.1992) per un importo mensile che, alla data della decorrenza, era pari ad € 1.150,24. Dalla lettura dell'estratto contributivo si evince,
inoltre, che, nell'arco temporale dal 1962 al 2000 e – nei limiti della pretesa avanzata
come dettagliata nel conteggio contenuto nel ricorso dal 1990 in avanti – in alcuni periodi alla ricorrente è stata accreditata contribuzione figurativa per collocamento in cassa integrazione e mobilità.
4.2 L'art. 8 della legge 155/1981, rubricato “contributi figurativi” prevede che “

1. Ai fini

del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna
settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in
vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro
nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione,
nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto
sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in
base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i
trattamenti di integrazione salariale.

2. Nei casi in cui nell'anno solare non risultino

retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è
determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel
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