Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/06/2024, n. 428
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1711 del 2022 R. Gen., promossa
DA
Velare S.r.l., c.f. e P.Iva 02567560905, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Cataldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
La Maddalena, Piazza Garibaldi n° 5,
Parte appellante
CONTRO
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Capitaneria di Porto di La Maddalena, in persona del Comandante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Cagliari, via Dante 23,
Parte appellata
all'udienza di discussione del 5.6.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale e la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2021 la Velare s.r.l. proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione
n. 108 del 2021 emessa dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena il 16.8.2021, con cui si intimava il pagamento della somma di €. 3.699,48, in riferimento alla violazione della disposizione di cui all'art. 2 comma 4 del D. L.vo n. 171 del 2005, punita dall'art. 55 comma 1 del medesimo decreto, per avere, quale proprietaria dell'imbarcazione da diporto denominata "Hola", ed in difetto di autorizzazione, noleggiato la predetta imbarcazione a NT GI.
Sosteneva l'illegittimità dell'ordinanza impugnata atteso che il contratto stipulato con il NT doveva essere qualificato come locazione dell'unità da diporto, attività per il cui svolgimento era autorizzata, e concludeva come in atti.
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L' amministrazione convenuta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle argomentazioni svolte dalla controparte e chiedeva che il ricorso fosse respinto.
Il Giudice, con la sentenza n. 76 del 2022, depositata il 10.10.2022, disattendeva la prospettazione dell'opponente e respingeva il ricorso, riducendo però l'importo della sanzione irrogata al minimo edittale.
La Velare s.r.l. impugnava tale pronuncia e ribadiva le argomentazioni già esposte circa il difetto di prova in ordine alla stipulazione di un contratto di noleggio, anche in considerazione delle produzioni documentali effettuate nel corso del giudizio di primo grado;
contestava inoltre la mancata illustrazione dell'iter logico giuridico seguito dal giudice e concludeva come in atti. L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio ed insisteva per il rigetto
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