Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 7458

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 7458
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7458
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 07.11.2024, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 17725/2023,
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ivi residente in [...], rappresentata e difesa, in C.F._1 virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Piero Ferrara (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis;

Ricorrente
CONTRO
, già (CF-P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 CP_1 alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing.
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Verde (C.F. ) e CP_2 C.F._3
Ornella Giaculli (C.F. , tutti elettivamente domiciliati in alla Via C.F._4 CP_1 Cont Comunale Del Principe 13/A presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura speciale alle liti del 12.06.2023 per notaio Rep. n. 3877 Racc. n. 2553;
Persona_1
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: festivo infrasettimanale.


previsto un'obbligazione alternativa, la cui scelta è stata attribuita al creditore-lavoratore, da effettuarsi entro il termine di giorni 30. Tanto premesso, rappresentando il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 9 CCNL di categoria, evidenziando l'inadempimento della convenuta e la fondatezza della domanda e, in particolare, la cumulabilità del preteso emolumento con le altre indennità previste per i turnisti, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto, per le prestazioni indicate in ricorso, al compenso previsto dall'art. 9 Accordo 18/7/99 integrativo del CCNL Comparto Sanità 7/4/99, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali- oggi art. 29 CCNL 2016-2018-;
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in suo favore, dell'importo di € 3.236,76, secondo i conteggi elaborati nel corpo del ricorso in relazione ai suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
spese vinte, con attribuzione. Si è costituita in giudizio l' , eccependo la prescrizione del credito Controparte_1 azionato e l'infondatezza della domanda. Ha rappresentato l'assenza di prova in ordine ai fatti dedotti e la non applicabilità alla vicenda in esame dell'art. 9 del C.C.N.L. Comparto Sanità 20 settembre 2001 e successive modifiche, contestando la cumulabilità della predetta previsione con l'art 44 CCNL Sanità 1995 e successive modifiche, evidenziando di aver di fatto pagato, in tutto o in parte, quanto domandato dalla ricorrente.
Disposta udienza cartolare ex art. 127 c.p.c., il Giudice decide con sentenza. 2.
In questioni analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del
2021).
In adesione a tale orientamento, va osservato che i Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore.
La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo>.
La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e, all'art. 44 inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai
dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal
CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro
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