Trib. Macerata, sentenza 08/01/2024, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Macerata, sentenza 08/01/2024, n. 9
Giurisdizione : Trib. Macerata
Numero : 9
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. RE Enrico Polimeni, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1962 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente tra D.I.MA. S.R.L. (01140570431), rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo
Gino Sinatra e PaTR Trifoni
-attrice- contro RE S.R.L. (14034091000) e AN IO (C.F.
[...]), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cocola
-convenuti- SI IO ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. Niccolò Casinelli
-convenuto- e GIOALE S.R.L.S. (16008821007), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Proia
-convenuta- Oggetto: violazione patto di non concorrenza – concorrenza sleale – risar- cimento danni. Conclusioni: come da rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2023, Parte attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa, rigettata e respinta:

1. in via principale nei confronti di RE S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore e di RE IO, anche in qualità di AR: a.
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il compimento da parte di RE S.r.l, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, di atti e fatti violativi dell'obbligo di non concorrenza previsto dall'art. 19.1 del Contratto di Affiliazione Commerciale stipulato tra RE Srl e DI S.r.l il 21.10.2016, nonché di quanto ulteriormente disposto dalla scrittura privata del 11-12 dicembre 2020 nel quale il predetto impegno di non concorrenza era stato oggetto di espressa riconferma e apposto quale condizione di efficacia della scrittura privata medesima;
b.- accertare e dichiarare quale conseguenza del suddetto inadempimento, nonché della violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c. la risoluzione della Scrittura Privata e i conseguenti derivanti effetti;
c.- dichiarare tenuta e condannare RE S.r.l- in persona del legale
Pag. 1 a 21 rappresentante pro tempore, e il AR RE IO, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito e patiendo da DI per l'intervenuta violazione degli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 19 del predetto contratto di affiliazione;
in conseguenza condannare RE e il AR a pagare a DI la penale prevista dall'art. 19.2 del Contratto di Affiliazione Commerciale determinata a) da un importo fisso di Euro 50.000,00 (cinquantamila) e da un importo giornaliero di Euro 5.000,00 (cinquemila) per ogni giorno o frazione di giorno di violazione del presente patto di non concorrenza con decorrenza dalla data di accertato compimento del primo atto di concorrenza sleale ovvero da diversa successiva data ovvero nella diversa misura, che sarà determinata all'esito del giudizio, previa determinazione delle singole componenti di danno patite ingiustamente da DI e tra esse la perdita dell'avviamento, i mancati ricavi, il danno all'immagine, l'utilizzo indebito del know how DI come descritti in atti e/o ogni ulteriore profilo di danno comunque accertato e ciò anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;
il tutto oltre a rivalutazione monetaria e interessi moratori dal giorno della domanda al saldo;
d.- condannare RE S.r.l, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, e il AR, in solido tra loro, a cagione della predetta risoluzione della scrittura privata dell'11-12 dicembre 2020 al pagamento dell'importo di Euro 72.829,33, oltre a interessi moratori ex Dlgs 231/2002 con decorrenza dalle rispettive date di scadenza originaria del credito vantato da DI S.r.l nei confronti di RE S.r.l, ovvero da diversa data coincidente con la data della intervenuta risoluzione della predetta scrittura privata per inadempimento di DI e/o del AR sino alla data di effettivo pagamento;
e.- inibire a RE Srl sia direttamente sia per interposta persona la prosecuzione e la ripetizione di atti di concorrenza fino al termine contrattuale del 16.03.2022 e ordinare alla ES la cessazione di ogni attività commerciale concorrente ai sensi dell'art. 19.1 per il periodo ivi indicati;
f.- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inadempimento di RE in forza dell'art. 16. del Contratto nonché dichiarare tenuta e condannare RE, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a D.I.MA. s.r.l. la penale prevista all'art. 16.5 del Contratto pari all'1% del fatturato realizzato da RE nel 2020, per ogni mese o frazione di mese di mancata rimozione dell'insegna e dei loghi DI /PO di RE, nella misura minima di € 6.231,70 ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno della domanda al saldo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno della domanda al saldo;


2. in via principale nei confronti di RE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ES IO e GIOALE, in persona del rappresentante legale pro tempore g.-
accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa, che i comportamenti descritti e provati in narrativa da parte di uno o più delle suddette persone fisiche e giuridiche e segnatamente RE S.r.l, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, e/o ES IO e /o GIOALE S.r.l.s, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, eventualmente anche in concorso tra loro, costituiscono atti di concorrenza sleale a danno nei confronti di DI;

Pag. 2 a 21 h.- condannare conseguentemente RE S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, e/o il Sig. ES IO, e/o GIOALE S.r.l,.s. eventualmente anche in concorso e in solido tra loro, ovvero parte dei predetti soggetti in solido tra loro, al pagamento del risarcimento del danno ingiustamente causato a DI S.r.l nella misura che sarà determinata previa determinazione delle singole componenti di danno patite ingiustamente da DI e tra esse la perdita dell'avviamento, i mancati ricavi, il danno all'immagine, l'utilizzo indebito del know how, lo sviamento di clientela, come descritti in atti e/o ogni ulteriore profilo di danno comunque accertato all'esito del giudizio anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;
il tutto oltre a rivalutazione monetaria e interessi moratori dal giorno della domanda al saldo;
i- inibire a RE S.r.l in persona del legale rappresentante pro tempore, e/o al Sig. ES IO e/o a GIOALE S.r.l.s, in persona del rappresentante legale pro tempore sia direttamente sia per interposta persona la prosecuzione e la ripetizione di tali comportamenti di concorrenza sleale e di tutte le iniziative che integrano condotte che siano concorrenzialmente sleali ex art. 2598, 2599 c.c. e seguenti. l- procedere alla pubblicazione della sentenza di accertamento e condanna dei predetti atti di concorrenza sleale e/o aventi natura illecita, ex art. 2600 cod. civ secondo comma, a spese dei predetti soggetti su un giornale a livello nazionale e locale, nei termini che saranno decisi a esito del presente giudizio m.- respingere perché infondata la domanda riconvenzionale promossa da
BR in sede di costituzione nel presente giudizio e inoltre, se cosi ritenuto, accertarne la evidente temerarietà ex art. 96 cpc condannando BR a ogni provvedimento conseguente a tale ulteriore pronuncia in via istruttoria ordinare ai sensi di legge, a RE e GIOALE l'esibizione delle scritture contabili obbligatorie e di tutte le fatture emesse e ricevute con i relativi registri anche ai fini del concorso nella determinazione del danno ammettere prova testimoniale sui soggetti e sui capitoli così come puntualmente indicati e formulati nella seconda memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c. disporre ove non ritenuti bastevoli i documenti probatori delle singole componenti di danno versati in atti, consulenza tecnica di ufficio atta ad accertare i profili di corretta quantificazione di tutte o parte delle componenti di danno patite da DI così come puntualmente formulata nella seconda memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c. in ogni caso dichiarare tenuta e condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a DI spese e compensi professionali di lite, oltre CPA e IVA come per legge»;
convenuti RE S.r.l. e RE IO: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa:
- In via principale, rigettare, per le ragioni esposte, le domande spiegate dalla DI nei confronti della RE e del Sig. RE IO.
Pag. 3 a 21 - In via riconvenzionale, -nell'ipotesi in cui venga dichiarato risolto l'accordo transattivo- previo accertamento del danno patrimoniale subito dalla RE a causa della erronea prospettazione dei ricavi così come contenuta nel business plan fornito dall'attrice, condannare quest'ultima al risarcimento del pre- detto danno, quantificato prudenzialmente in euro 500.000,00, ovvero nella mag- giore o minore misura che verrà dimostrata nel corso del presente giudizio, anche a mezzo di espletanda CTU o liquidata in via equitativa dal Tribunale adito. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, anche della fase cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antista- tario. In via istruttoria Si rinnova la richiesta di ammissione dell'interpello formale del legale rap- presentante pro tempore della MA S.r.l. sulle seguenti circostanze, tutte precedu- te dalla locuzione “Vero che”: a) La BR, alla vigilia della sottoscrizione dell'accordo transattivo, pro- pose alla MA la gestione diretta del punto vendita oggetto della transazione? b) La MA si disse non interessata alla gestione diretta? c) Le regioni per cui la MA si disse non interessata alla gestione diretta sono legale alla scarsa remuneratività del punto vendita? d) Dopo la chiusura del punto vendita la MA non ha raccolto offerte di al- tri franchisor? e) MA acquista infatti prodotti già surgelati (da terzi) e li rivende compor- tandosi come un mero distributore/grossista?
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