Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 2818
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 204 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giacomo Grasso;
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Carmine Cusano
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti. Il P.M. ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n.4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come
1
segue.
Con ricorso depositato il 10/01/2019 ha chiesto la pronuncia della separazione dalla Parte_1 coniuge con la quale aveva contratto matrimonio concordatario il Controparte_2
30/10/2006 in Lucera, precisando che dall'unione erano nate le figlie e (rispettivamente Per_1 Per_2 in data 19/12/2008 e in data 21/09/2011) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, soprattutto a causa del comportamento adottato dalla moglie;
ha, quindi, chiesto l'addebito della separazione alla moglie, l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione delle stesse presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale allo stesso
e la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, Controparte_2 contestando la domanda di addebito nei suoi confronti;
ha chiesto di addebitare la separazione al marito per aver intrapreso una relazione extraconiugale, abbandonato la casa coniugale ed essersi disinteressato alle esigenze della famiglia ed, inoltre, ha chiesto l'affidamento condiviso delle minori con loro collocazione presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale, nonché di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella memoria di costituzione.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza in data
03.06.2019, ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti (“ affida le figlie minori (nt. il Per_1
19.12.2008) e (nt. il 21.9.2011), in via congiunta ad entrambe i genitori, prevedendo che restino collocati Per_2 stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre potrà vedere
e tenere con sé le figlie minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlie vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00;
b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. assegna la casa coniugale alla convenuta che la abiterà unitamente ai figli minori, presso di sé collocati in via prevalente;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e dei 2 figli minori,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 204 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giacomo Grasso;
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Carmine Cusano
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti. Il P.M. ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n.4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come
1
segue.
Con ricorso depositato il 10/01/2019 ha chiesto la pronuncia della separazione dalla Parte_1 coniuge con la quale aveva contratto matrimonio concordatario il Controparte_2
30/10/2006 in Lucera, precisando che dall'unione erano nate le figlie e (rispettivamente Per_1 Per_2 in data 19/12/2008 e in data 21/09/2011) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, soprattutto a causa del comportamento adottato dalla moglie;
ha, quindi, chiesto l'addebito della separazione alla moglie, l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione delle stesse presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale allo stesso
e la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, Controparte_2 contestando la domanda di addebito nei suoi confronti;
ha chiesto di addebitare la separazione al marito per aver intrapreso una relazione extraconiugale, abbandonato la casa coniugale ed essersi disinteressato alle esigenze della famiglia ed, inoltre, ha chiesto l'affidamento condiviso delle minori con loro collocazione presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale, nonché di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella memoria di costituzione.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza in data
03.06.2019, ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti (“ affida le figlie minori (nt. il Per_1
19.12.2008) e (nt. il 21.9.2011), in via congiunta ad entrambe i genitori, prevedendo che restino collocati Per_2 stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre potrà vedere
e tenere con sé le figlie minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlie vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00;
b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. assegna la casa coniugale alla convenuta che la abiterà unitamente ai figli minori, presso di sé collocati in via prevalente;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e dei 2 figli minori,
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