Trib. Messina, sentenza 20/01/2025, n. 98
TRIB Messina
Sentenza
20 gennaio 2025
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20 gennaio 2025
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TRIB Messina
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20 gennaio 2025
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20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 2600 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n.3756 dell'anno 2020, vertente
TRA
SAN SEBASTIANO Srl, (P.IVA 02962990832), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurilio Scafidi per procura in atti
OPPONENTE (proc. 2600/19) – CONVENUTO (proc. 3756/19)
E
AM CE nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Antonino De Francesco
OPPOSTO (proc. 2600/19) – ATTORE (proc. 3756/20)
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.483/19 (proc. 2600/19) e risoluzione contratto di appalto e vendita (proc. 3756/20)
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la SA TI srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo avverso il decreto ingiuntivo 483/19, emesso dal Tribunale di pagina 1 di 10
Messina in data 26.3.2019, notificato in data 11.4.2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 24.000,00 oltre interessi legali e spese del giudizio in favore di
AM CE, che aveva posto a fondamento della pretesa creditoria la penale di euro
1.500,00 per ogni mese di ritardo nella consegna delle unità appaltate di cui al contratto di vendita e appalto stipulato in data 30.3.2016.
Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto il ritardo non è imputabile ad essa società, ma alla sospensione dei lavori per presunte irregolarità urbanistiche della concessione edilizia e per la presunta violazione di distanze legali denunciate al Comune dalla ditta TI – Gallo. La SA TI, pertanto, era costretta a presentare un progetto in variante – condiviso con AM CE -, che veniva approvato definitivamente il
5.9.2017 e i lavori riprendevano nell'anno 2018, dovendo, la società, riorganizzare nuovamente il cantiere, rimodulare i contratti di appalto e pagare gli oneri di urbanizzazione.
In via subordinata chiedeva la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Si costituiva AM CE, che deduceva l'infondatezza dell'opposizione in quanto ì la violazione delle distante nel progetto non è dovuta a caso fortuito;
dopo il progetto in variante i lavori sono iniziati con notevole ritardo con il pretesto di dovere riorganizzare il cantiere.
Deduceva, inoltre, la congruità della penale pattuita nel contratto di appalto e vendita.
All'udienza del 21.11.2019 il Giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 8.6.2021 il Giudice disponeva la riunione del giudizio n.3756/20 e assegnava nuovamente i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Nel proc. n.3756/20 AM CE citava in giudizio la SA TI srl chiedendo di accertare l'esistenza di un grave inadempimento della SA TI srl, che non ha ripreso i lavori, e la risoluzione del contratto di vendita e appalto, riconoscendo, alla SA TI, un importo a titolo di indennità per le opere realizzate.
pagina 2 di 10
Si costituiva la SA TI srl, che evidenziava diverse difficoltà nell'esecuzione dei lavori e dichiarava di aderire alla domanda di risoluzione del contratto e di retrocessione in favore di AM CE al fronte del pagamento di un indennizzo per le opere realizzate.
Con ordinanza del 21.2.2022 il Giudice rigettava la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della società e la prova per testi articolata dall'opposto in quanto vertente su circostanze non contestate o demandabili al CTU e disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'iniziale fattibilità del progetto e nominava allo scopo l'ing. Francesco
Muscherà.
Depositata l'elaborato di consulenza tecnica, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2 ottobre 2024 subentrava la scrivente ed assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
In data 30 marzo 2016 AM CE stipulava con la SA TI srl un contratto di appalto e vendita con il quale AM trasferiva alla SA TI il fabbricato sito al piano terra in via Antonello Freri, censito al catasto al foglio 133 particella 118 sub 1 e l'intera cubatura della limitrofa particella 913 del foglio 133 per la realizzazione, previa demolizione del fabbricato esistente, di un nuovo edificio consistente in un piano terra destinato a parcheggio e locale bottega, sei piani a destinazione abitativa e un sottotetto.
Le parti convenivano il prezzo della vendita e il prezzo dell'appalto, pattuendo espressamente che i crediti derivante dal contratto di vendita, secondo un preciso cronoprogramma, si compensano volontariamente con i crediti di pari importo derivanti dal contratto di appalto. Le parti, peraltro, hanno espressamente previsto (art. 15 del contratto) che la vendita e l'appalto sono funzionalmente e casualmente collegati.
pagina 3 di 10
Si tratta, pertanto, di un contratto misto di vendita e di appalto, in cui oggetto della vendita sono il terreno e il fabbricato sopraindicato e oggetto dell'appalto la costruzione su detto terreno di una bottega e di un appartamento.
Per determinare la disciplina applicabile deve essere esaminata la fattispecie concreta e l'incidenza delle singole prestazioni sul sinallagma contrattuale allo scopo di stabilire se l'obbligazione di dare della compravendita (acquisto della proprietà e pagamento del prezzo) prevalga o meno dell'obbligazione di facere del contratto.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 2600 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n.3756 dell'anno 2020, vertente
TRA
SAN SEBASTIANO Srl, (P.IVA 02962990832), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurilio Scafidi per procura in atti
OPPONENTE (proc. 2600/19) – CONVENUTO (proc. 3756/19)
E
AM CE nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Antonino De Francesco
OPPOSTO (proc. 2600/19) – ATTORE (proc. 3756/20)
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.483/19 (proc. 2600/19) e risoluzione contratto di appalto e vendita (proc. 3756/20)
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la SA TI srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo avverso il decreto ingiuntivo 483/19, emesso dal Tribunale di pagina 1 di 10
Messina in data 26.3.2019, notificato in data 11.4.2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 24.000,00 oltre interessi legali e spese del giudizio in favore di
AM CE, che aveva posto a fondamento della pretesa creditoria la penale di euro
1.500,00 per ogni mese di ritardo nella consegna delle unità appaltate di cui al contratto di vendita e appalto stipulato in data 30.3.2016.
Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto il ritardo non è imputabile ad essa società, ma alla sospensione dei lavori per presunte irregolarità urbanistiche della concessione edilizia e per la presunta violazione di distanze legali denunciate al Comune dalla ditta TI – Gallo. La SA TI, pertanto, era costretta a presentare un progetto in variante – condiviso con AM CE -, che veniva approvato definitivamente il
5.9.2017 e i lavori riprendevano nell'anno 2018, dovendo, la società, riorganizzare nuovamente il cantiere, rimodulare i contratti di appalto e pagare gli oneri di urbanizzazione.
In via subordinata chiedeva la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Si costituiva AM CE, che deduceva l'infondatezza dell'opposizione in quanto ì la violazione delle distante nel progetto non è dovuta a caso fortuito;
dopo il progetto in variante i lavori sono iniziati con notevole ritardo con il pretesto di dovere riorganizzare il cantiere.
Deduceva, inoltre, la congruità della penale pattuita nel contratto di appalto e vendita.
All'udienza del 21.11.2019 il Giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 8.6.2021 il Giudice disponeva la riunione del giudizio n.3756/20 e assegnava nuovamente i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Nel proc. n.3756/20 AM CE citava in giudizio la SA TI srl chiedendo di accertare l'esistenza di un grave inadempimento della SA TI srl, che non ha ripreso i lavori, e la risoluzione del contratto di vendita e appalto, riconoscendo, alla SA TI, un importo a titolo di indennità per le opere realizzate.
pagina 2 di 10
Si costituiva la SA TI srl, che evidenziava diverse difficoltà nell'esecuzione dei lavori e dichiarava di aderire alla domanda di risoluzione del contratto e di retrocessione in favore di AM CE al fronte del pagamento di un indennizzo per le opere realizzate.
Con ordinanza del 21.2.2022 il Giudice rigettava la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della società e la prova per testi articolata dall'opposto in quanto vertente su circostanze non contestate o demandabili al CTU e disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'iniziale fattibilità del progetto e nominava allo scopo l'ing. Francesco
Muscherà.
Depositata l'elaborato di consulenza tecnica, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2 ottobre 2024 subentrava la scrivente ed assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
In data 30 marzo 2016 AM CE stipulava con la SA TI srl un contratto di appalto e vendita con il quale AM trasferiva alla SA TI il fabbricato sito al piano terra in via Antonello Freri, censito al catasto al foglio 133 particella 118 sub 1 e l'intera cubatura della limitrofa particella 913 del foglio 133 per la realizzazione, previa demolizione del fabbricato esistente, di un nuovo edificio consistente in un piano terra destinato a parcheggio e locale bottega, sei piani a destinazione abitativa e un sottotetto.
Le parti convenivano il prezzo della vendita e il prezzo dell'appalto, pattuendo espressamente che i crediti derivante dal contratto di vendita, secondo un preciso cronoprogramma, si compensano volontariamente con i crediti di pari importo derivanti dal contratto di appalto. Le parti, peraltro, hanno espressamente previsto (art. 15 del contratto) che la vendita e l'appalto sono funzionalmente e casualmente collegati.
pagina 3 di 10
Si tratta, pertanto, di un contratto misto di vendita e di appalto, in cui oggetto della vendita sono il terreno e il fabbricato sopraindicato e oggetto dell'appalto la costruzione su detto terreno di una bottega e di un appartamento.
Per determinare la disciplina applicabile deve essere esaminata la fattispecie concreta e l'incidenza delle singole prestazioni sul sinallagma contrattuale allo scopo di stabilire se l'obbligazione di dare della compravendita (acquisto della proprietà e pagamento del prezzo) prevalga o meno dell'obbligazione di facere del contratto.
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