Trib. Catania, sentenza 09/02/2024, n. 822

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 09/02/2024, n. 822
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 822
Data del deposito : 9 febbraio 2024

Testo completo

4456/2023

TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro ,in persona del Giudice
onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 09.02.2024, assenti le parti , ha
emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4456/2023 R.G. Lavoro , promosso
DA
TO GI , nata a [...] il [...] , ivi residente , via Barletta 1, c.f. SCT GPP
42B54C351N, col patrocinio dell' avv. Vincenzo Petralia e dell'avv. Fiammetta Petralia , come
da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliata presso il loro studio in Catania , via
Verona 62 ;

Ricorrente
CONTRO
I.N.P.S. Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del Presidente legale rappresentante
p. t. con Sede Centrale in Roma , via Ciro il Grande 21, c.f. 80078750587, rappresentato e difeso,
come da procura in atti , dall'avv. Gianfranco Vittori, domiciliato elettivamente presso Avvocatura
Distrettuale Inps, Catania Piazza Della Repubblica 26 ;

Resistente
Ogg : Ripetizione di Indebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che risulta depositato il 17.04.2023 parte ricorrente agiva per ottenere l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo proposto il 17 gennaio 2022.
Con tale ricorso la parte attrice aveva chiesto in sede amministrativa l'annullamento del prov-
vedimento recante data 21 settembre 2022 , notificato il 19 ottobre 2021, col quale l'Istituto
comunicava l'accertamento di un indebito di € 4.739,87 in capo alla CI IU , in con-
seguenza del ricalcolo di pensione categoria SOSPETT n. 1815223, di cui la ricorrente era titolare.
Chiedeva altresì l'annullamento del provvedimento notificato il 19 ottobre 2021 , col quale l'Istituto aveva accertato e quantificato l'indebito nella somma di € 4.739,87.
Premetteva in fatto che con atto datato 02.03.2021, notificato il 29.03.2021, l'Istituto aveva informa
to la ricorrente dell'avvenuto ricalcolo della pensione di cui era titolare, categoria SOSPETT n.181
5223 a seguito di ricalcolo , sulla base delle risultanze della dichiarazione reddituale della ricorrente
dell'anno 2018.
Con successiva nota del 21.09.2021, notificata il 19.10.2021, l'Istituto comunicava di avere erogato
alla ricorrente odierna somme eccedenti rispetto a quelle spettanti a seguito di differenza temporale
tra l'annualità di riferimento ( 2018 ) e l'esecuzione del ricalcolo eseguito.
Da questo fatto scaturiva la pretesa dell'Ente di ottenere dalla ricorrente il rimborso di € 4.739,87
che rappresentavano i maggiori importi percepiti dalla medesima.
L'PS non riscontrava il ricorso presentato dall'interessata in via amministrativa e si formava il
silenzio –rigetto, ovverosia un provvedimento denegativo implicito che consentiva l'esercizio della
tutela dinanzi il Giudice competente.
La ricorrente odierna pertanto dichiarava di volere impugnare il provvedimento di rigetto implicito
nonché il provvedimento con il quale PS ha eseguito il ricalcolo della pensione e richiedeva il
rimborso di € 4.739,87.
Deduceva a sostegno del ricorso la tardività della domanda di recupero posta dall'PS in violazio
ne dell'art. 13, comma 2 , Legge 412/1991, che consentiva all'PS di recuperare l'indebito entro
l'anno successivo alla dichiarazione
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