Trib. Catania, sentenza 14/06/2024, n. 2910

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 14/06/2024, n. 2910
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2910
Data del deposito : 14 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:


1. dott. M E Presidente


2. dott. M R A Giudice


3. dott. I M E C B Giudice rel. est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3037/2023 R.G. promossa da
nata in Giarre il 9/2/1970, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. G P che la rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nato in Linguaglossa il 5/6/1967. CP_1
CONVENUTO-
CONTUMACE
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa all'esito del decorso in data
1


15/4/2024 dei termini di legge per il deposito degli scritti
conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato a
[...]
- unitamente al provvedimento di fissazione della udienza CP_1
presidenziale - ex art. 140 cpc con formalità di rito espletate in data 13 e
14/4/2023 e compiuta giacenza - chiedeva al Tribunale Parte_1
di Catania la pronuncia della sua separazione personale dal coniuge
[...]
. CP_1
Esponeva che il matrimonio celebrato il 8/9/1990 e dal quale erano nate due figlie il 20/12/1991 (portatrice di handicap) e il Per_1 Per_2
19/9/1995, economicamente indipendente, si era rivelato infelice a causa della avvenuta cessazione della affectio coniugalis determinata dalle condotte omissive ed abbandoniche del coniuge che avevano causato il fallimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza, indi cessata da tempo;
chiedeva l'assegnazione della casa familiare per ivi vivere con la figlia
maggiorenne ma non economicamente indipendente e Per_1
portatrice di handicap, seco ivi convivente, avendo peraltro il marito lasciato la casa familiare già dal novembre 2020, e la imposizione a carico del marito del contributo ordinario e straordinario per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_1
e portatrice di handicap, seco ivi convivente.
All'udienza del 25/5/2023, dinnanzi al Presidente che, constatata
l'infruttuosità del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, compariva esclusivamente la ricorrente, che insisteva in
2
ricorso;
indi, con provvedimento ex art. 708 cpc emanato in udienza, il
Presidente rendeva le statuizioni ivi calendate;
in esito alla rituale e tempestiva notificazione ex art. 140 cpc con formalità di rito espletate in data 4/7/2023 e compiuta giacenza, del provvedimento presidenziale con cui veniva fissata l'udienza dinnanzi al Giudice Istruttore e della ordinanza ex art. 708 cpc emanata alla udienza presidenziale in data
25/5/2023 , venuta la causa alla indi fissata udienza in data
23/1/2024, il difensore della ricorrente , precisava le Parte_1
conclusioni: “chiedendo pronunciarsi la separazione personale giudiziale tra i coniugi senza addebito alcuno e con integrale conferma delle statuizioni rese dal Presidente con il provvedimento ex art. 708 cpc emanato all'udienza presidenziale in data 25/5/2023, notificato e non reclamato”, onde la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi all'esito del decorso in data 15/4/2024 dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del convenuto
[...]
il quale non ha ritenuto nonché di costituirsi in giudizio, CP_1
nemmeno di comparire alla udienza presidenziale, nonostante la rituale e tempestiva notificazione allo stesso degli atti processuali a cura di parte attrice, giusta quanto specificamente esposto in svolgimento.
Tanto premesso e ben evidenziato che in sede di precisazione analitica delle conclusioni alla udienza in data 23/1/2024, il difensore della ricorrente , precisava le conclusioni: “chiedendo Parte_1
pronunciarsi la separazione personale
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