Trib. Catania, sentenza 14/06/2024, n. 2910

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 14/06/2024, n. 2910
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2910
Data del deposito : 14 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:

1. dott. Massimo Escher Presidente

2. dott. Maria Rosaria Acagnino Giudice

3. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3037/2023 R.G. promossa da
nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Graziella Pagano che la rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nato in [...] il [...]. CP_1
CONVENUTO-
CONTUMACE
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa all'esito del decorso in data
1


15/4/2024 dei termini di legge per il deposito degli scritti
conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato a
[...]
- unitamente al provvedimento di fissazione della udienza CP_1
presidenziale - ex art. 140 cpc con formalità di rito espletate in data 13 e
14/4/2023 e compiuta giacenza - chiedeva al Tribunale Parte_1
di Catania la pronuncia della sua separazione personale dal coniuge
[...]
. CP_1
Esponeva che il matrimonio celebrato il 8/9/1990 e dal quale erano nate due figlie il 20/12/1991 (portatrice di handicap) e il Per_1 Per_2
19/9/1995, economicamente indipendente, si era rivelato infelice a causa della avvenuta cessazione della affectio coniugalis determinata dalle condotte omissive ed abbandoniche del coniuge che avevano causato il fallimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza, indi cessata da tempo;
chiedeva l'assegnazione della casa familiare per ivi vivere con la figlia
maggiorenne ma non economicamente indipendente e Per_1
portatrice di handicap, seco ivi convivente, avendo peraltro il marito lasciato la casa familiare già dal novembre 2020, e la imposizione a carico del marito del contributo ordinario e straordinario per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_1
e portatrice di handicap, seco ivi convivente.
All'udienza del 25/5/2023, dinnanzi al Presidente che, constatata
l'infruttuosità del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, compariva esclusivamente la ricorrente, che insisteva in
2
ricorso;
indi, con provvedimento ex art. 708 cpc emanato in udienza, il
Presidente rendeva le statuizioni ivi calendate;
in esito alla rituale e tempestiva notificazione ex art. 140 cpc con formalità di rito espletate in data 4/7/2023 e compiuta giacenza, del provvedimento presidenziale con cui veniva fissata l'udienza dinnanzi al Giudice Istruttore e della ordinanza ex art. 708 cpc emanata alla udienza presidenziale in data
25/5/2023 , venuta la causa alla indi fissata udienza in data
23/1/2024, il difensore della ricorrente , precisava le Parte_1
conclusioni: “chiedendo pronunciarsi la separazione personale giudiziale tra i coniugi senza addebito alcuno e con integrale conferma delle statuizioni rese dal Presidente con il provvedimento ex art. 708 cpc emanato all'udienza presidenziale in data 25/5/2023, notificato e non reclamato”, onde la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi all'esito del decorso in data 15/4/2024 dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del convenuto
[...]
il quale non ha ritenuto nonché di costituirsi in giudizio, CP_1
nemmeno di comparire alla udienza presidenziale, nonostante la rituale e tempestiva notificazione allo stesso degli atti processuali a cura di parte attrice, giusta quanto specificamente esposto in svolgimento.
Tanto premesso e ben evidenziato che in sede di precisazione analitica delle conclusioni alla udienza in data 23/1/2024, il difensore della ricorrente , precisava le conclusioni: “chiedendo Parte_1
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