Trib. Prato, sentenza 25/01/2025, n. 51
Sentenza
25 gennaio 2025
Sentenza
25 gennaio 2025
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Il giudice ha accolto parzialmente le domande degli attori, rigettando le richieste nei confronti dell'associazione convenuta, ritenendo che non avesse legittimazione passiva, poiché il convenuto AU VA era l'effettivo custode del cane. La sentenza ha riconosciuto la responsabilità di AU VA per inadempimento contrattuale e responsabilità aquiliana, evidenziando la sua colpa grave nell'omissione di cure necessarie per l'animale. Pertanto, AU VA è stato condannato a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in somme specifiche per ciascun attore, oltre alle spese legali. La decisione si fonda su un'interpretazione estensiva del danno non patrimoniale, riconoscendo il legame affettivo tra gli attori e l'animale come tutelato dall'ordinamento.
Sul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 2248/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2248/2022 tra le parti:
NI MI, c.f. [...], UC NE, c.f.
[...], in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori SS NE, c.f. [...], ed EM
NE, c.f. [...], rappresentati e difesi dall'avv. Irene Maria
Simona Frasconi, elettivamente domiciliati in Prato, via G. Valentini n. 8/d presso lo studio del difensore;
ATTORI
IO IO, c.f. [...], contumace;
SD TERRA DI ARTEMIDE, c.f. 94276610485, in persona del legale rappresentante CO
UM, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Renier, elettivamente domiciliata in Firenze via San Jacopino n. 24 presso lo studio del difensore;
CONVENUTI
OGGETTO: Deposito
CONCLUSIONI
Attori: a) IN VIA ISTRUTTORIA, previa parziale revoca/modifica dell'ordinanza del 22
Novembre 2023, ammettere la produzione documentale di cui ai numeri da 1 a 9 e da 15 a 21 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di questa parte, in quanto la tempestiva mancata visibilità di tali documenti nel fascicolo telematico non è dovuta a causa non imputabile alla pagina 1 di 21
scrivente difesa, rimettendo conseguentemente in termini la controparte per la replica;
b)
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA, previa parziale revoca/modifica dell'ordinanza del 11 Aprile
2024, ammettere la CTU medico-legale richiesta già in atto di citazione ed in seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.. al fine di dimostrare che, in esito al decesso ingiustificato del proprio cane gli odierni attori hanno riportato gravi traumi con conseguenti danni permanenti (trauma da stress post traumatico e disturbo dell'adattamento);
si reitera quindi l'ammissione di CTU medico legale finalizzata ad accertare i danni anzidetti e la quantificazione dei medesimi al fine di ottenere la conseguente condanna a carico dei convenuti del relativo risarcimento, avendo questi ultimi, come ampiamente rappresentato in atto di citazione, omesso di vigilare, curare e custodire adeguatamente il cane EL, cagionandone verosimilmente la morte. c) NEL MERITO, accertare il grave inadempimento contrattuale del Sig. AU VA e/o della SD RR di
EM, in persona del legale rappresentante Sig.ra OS D'TA per i fatti di cui in premessa e, per l'effetto, pronunciare la risoluzione del contratto stipulato in data 27 Luglio 2021 tra IE GL, AU VA e/o per quanto occorrer possa, RR di EM
SD, con conseguente restituzione alla Sig.ra IE GL delle somme esborsate per il servizio di pensione e custodia del cane EL come nel presente specificato in atti, per complessive Euro 325,00;
accertata e dichiarata così la condotta gravemente negligente del Sig.
AU VA e/o della SD RR di EM, per i fatti di cui in premessa, accertati come riconducibili ad un comportamento doloso e/o colposo dei convenuti anzidetti e comunque alla violazione degli obblighi extracontrattuali e contrattuali assunti, condannare i predetti convenuti, in solido tra loro o per le rispettive percentuali di responsabilità accertate o che saranno accertate in esito all'istruttoria, al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla Sig,ra GL per complessive Euro 3.075,20 come sopra dettagliate nonché, sempre per i fatti rappresentati nel presente atto, al risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nella ingiustificata e dolorosa perdita del cane EL, danno che si quantifica sin d'ora nella somma di Euro 14.000,00 in favore della Sig.ra IE GL, Euro 14.000,00 in favore del Sig. LU TI,
Euro 10.000,00 in favore del figlio maggiore AL TI ed Euro 10.000,00 in favore della figlia minore EM TI, per complessive Euro 48.000,00 (quarantottomila/00) o quella maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa o che comunque verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dai dì del fatto al saldo effettivo;
con condanna dei convenuti alla refusione delle spese del presente giudizio.
Convenuta costituita: In via preliminare: In rito: accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione per i motivi in atti esposti, con ogni consequenziale declaratoria di legge pagina 2 di 21
così come la nullità della notifica;
inoltre e comunque, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dell'associazione RR di EM, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonché di OS D'TA e per l'effetto disporre la loro estromissione dal giudizio de quo e, in ogni caso, respingersi integralmente la domanda proposta nei loro confronti, con ogni conseguente declaratoria di legge;
Nel merito e comunque: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dell'Associazione RR di EM, in persona del suo legale rappresentante p.t. e di OS D'TA e la loro assoluta estraneità ai fatti e per l'effetto dichiarare le domande attoree svolte nei confronti dell'associazione convenuta illegittime ed infondate, generiche e non provate, comunque - in ogni caso - nulle e/o inammissibili per tutti i motivi in atti indicati, sia di diritto che di fatto, sia per l'an che per il quantum;
e per l'effetto e di conseguenza: respingere integralmente le domande proposte da parte attrice rivolte nei confronti dell'odierna convenuta per tutti i motivi di diritti e di fatto in atti indicati, sia in punto di an che di quantum;
nel merito in ogni caso accertare e dichiarare che le domande proposte dalla parte attrice nei confronti dell'odierna convenuta risultano illegittime ed infondate, generiche e non provate per tutti i motivi in atti indicati;
e comunque ed in ogni caso rigettare le domande rivolte nei confronti dell'odierna convenuta per tutti i motivi di diritto e di fatto indicati. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge. Ove occorrer possa, si oppone all'eventuale proposizione di domande nuove in quanto, non solo tardive, ma anche illegittime ed infondate per le quali si dichiara di non accettare il contraddittorio. In via istruttoria conclude come da memoria ex art. 183 comma V^ n. 2 e 3. Questa difesa ribadisce e reitera la contestazione di quanto dedotto ed eccepito dalla parte avversaria e ne chiede l'integrale rigetto così come chiede l'integrale rigetto delle conclusioni avversarie in quanto destituite di qualsivoglia fondamento di diritto e di fatto. Contesta integralmente tutte le richieste istruttorie avanzate in quanto generiche, irrilevanti ed indeterminate e soprattutto valutative e suggestive, nonché tardive. In merito alle richieste istruttorie testimoniali avanzate da parte avversaria, si contestano tutti i capitoli di prova richiesti in quanto generici, indeterminati, valutativi e suggestivi. Si oppone alla richiesta di CTU richiesta da parte avversaria in quanto avente lo scopo di sostituirsi all'onere probatorio incombente alla sola parte, con chiaro intento esplorativo. Onere della prova che non è stato assolto e quindi inammissibile. Si oppone alla documentazione medica prodotta da parte avversaria in quanto si tratta di valutazioni di parte non supportate da alcuna altra valutazione medica anche strumentale a supporto e si riporta integralmente alle contestazioni di cui alla terza memoria ex 183 cpc, comma VI. Si oppone alla richiesta di produzione documentale avanzata da parte avversaria in quanto tardiva e fuori termine. Tardività imputabile alla responsabilità di pagina 3 di 21
parte avversaria. In via istruttoria si contesta tutta la documentazione prodotta da parte avversaria in quanto irrilevante, illegittima ed infondata. Si contesta la richiesta di CTU avanzata da parte avversaria in quanto avente un chiaro intento esplorativo, ma non può sostituirsi alla carenza probatoria delle parti. Quindi la consulenza tecnica finalizzata a compiere indagini esplorative non risulta ammissibile.
FATTO E DIRITTO
IE GL e LU TI, sia in proprio che in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori AL TI ed EM TI, hanno convenuto in giudizio, con citazione, AU VA e l'SD RR di EM (di seguito:
«l'SD»), formulando, nel merito, conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte.
A fondamento delle domande proposte, gli attori hanno esposto in fatto quanto segue: IE
GL era proprietaria del cane di razza «Samoiedo», di nome EL, nata il [...], identificata con microchip n° 900182000998219;
la IN era entrata a far parte della famiglia della sig.ra GL soprattutto come compagna di vita dei figli, in particolare del maggiore dei due, AL;
la famiglia era solita portare con sé EL anche nei viaggi all'estero e raramente, solo per pochi giorni, l'affidava a una pensione per cani;
nel periodo estivo 2021 vi fu la necessità di lasciare la IN presso l'SD, con sede in LE, via di CC, presieduta da OS D'TA, alla quale la sig.ra GL si era già rivolta in passato;
la sig.ra GL contattò, pertanto, AU VA il quale, all'epoca dei fatti, aveva la propria residenza presso la via di CC, per lasciare EL dal 27/07/2021 al 9/08/2021, dove in effetti la IN venne accompagnata dal sig. TI il quale, nell'occasione, consegnò al sig. VA un acconto di € 100,00 sul prezzo preventivato per la pensione;
al momento dell'ingresso nella struttura l'animale, ancora giovane, godeva di ottima salute ed era stato sottoposto alle vaccinazioni;
alle ore 6:00 circa del 9/08/2021, la sig.ra GL chiese al sig. VA, tramite Whatsapp, l'orario in cui poteva andare a prendere EL, senza ottenere risposta;
convocata telefonicamente alle ore 9:40 dello stesso giorno dalla Polizia Municipale del
Comune di LE, la sig.ra GL si recò con i familiari presso la SD dove il sig.
VA comunicò loro di avere rinvenuto quella mattina, verso le ore 7:30, nel giardino, la IN priva di vita nella stessa posizione in cui si trovava in quel momento, senza spiegare perché non fosse stata ricoverata durante la notte nel suo box, come concordato;
la carcassa dell'animale venne traportata all'Istituto Zooprofilattico di Scandicci con l'autovettura del sig.
TI, visto che il sig. VA, presso l'SD, disponeva unicamente