Trib. Ragusa, sentenza 08/03/2025, n. 59
Sentenza
8 marzo 2025
Sentenza
8 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1820/2024 R.G. avente ad oggetto divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) cumulativamente promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in C.le Passo Parrino n. 16, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angela
Iemmolo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi
Moncada che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 05.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Modica il 20.07.2006, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2006, numero 105, parte II,
Serie A, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, 04.06.2004) - Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente - e (Modica, 07.07.2010); Per_2
che veniva presentato ricorso per separazione giudiziale da parte del Sig. recante n.ro R.G. Parte_1
2438/2021, poi trasformato in separazione consensuale;
che quindi gli stessi si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 1521/2022 del giorno
04.11.2022 resa dal Tribunale in intestazione, e che da allora non si sono riconciliati;
che, con ordinanza del 30.10.2024, veniva fissata l'udienza del 05.02.2025 contestualmente sostituita con il deposito di note scritte, stante la richiesta delle parti e la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte a firma congiunta, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1521/2022 del 04.11.2022, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che