Trib. Udine, sentenza 13/06/2024, n. 114
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:
dott.ssa A A Presidente
dott.ssa M D Giudice
dott.ssa E S Giudice relatore
Nella causa civile iscritta al n. 1741/2024 R.C.F., promossa con ricorso congiunto depositato il
16.02.2024
DA
E Parte_1 Parte_2
Entrambi con i proc. e dom. avv.ti M L e C G
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_1
Udine
INTERVENUTO
avente ad oggetto: separazione consensuale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 16.02.2024 i ricorrenti chiedevano congiuntamente all'intestato
Tribunale dichiararsi la separazione personale alle conclusioni ivi rassegnate, con richiesta di sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi con il deposito di note scritte.
Il Giudice, conseguentemente, assegnava alle parti, per l'udienza del 23.05.2024, termine per il deposito delle note che i ricorrenti provvedevano a depositare nel termine concesso.
1
Nelle more del procedimento, in data 20 maggio 2024, con nota sottoscritta dalle parti, i sig.ri
[...]
dichiaravano di essersi riconciliati ai sensi dell'art. 154 Parte_3
c.c., di abbandonare la domanda di separazione personale e di voler rinunciare alla prosecuzione del giudizio.
La domanda va accolta, atteso che l'art.154 c.c. stabilisce “che la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta. Con la riconciliazione si estingue l'azione e si impedisce che i fatti precedenti alla stessa, purché conosciuti dal coniuge, possano fondare una nuova domanda di separazione”.
La natura del processo, che ha visto le parti richiedere congiuntamente l'omologa delle condizioni di separazione, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le stesse.