Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 9
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 11570/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso presentato
da
rappresentata e difesa dall'avv. MARRONE STEFANO, Parte_1
presso quest'ultimo elettivamente domiciliata, per mandato in calce
al ricorso introduttivo,
- Ricorrente -
contro
rappresentato e difeso dall'avv. MERLIN ANGELO, Controparte_1
presso quest'ultimo elettivamente domiciliato, per mandato in calce
alla comparsa di costituzione,
- Resistente -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“La figlia minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con domiciliazione presso la madre a Camponogara.
Pag. 1 di 9
Il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati,
dal venerdì pomeriggio, quando l'andrà a prendere all'uscita da
scuola, dal centro estivo o a casa della madre, al lunedì mattina
quando la riporterà a scuola, al centro estivo o a casa della madre;
ove il papà per problemi di lavoro non potesse riportare la bambina
il lunedì mattina, la riporterà la domenica sera entro le ore 21.00,
avvertendo del cambiamento tempestivamente la mamma;
Il padre terrà con sé un giorno, nella settimana in cui non Per_1
trascorrerà con lei il week end, il mercoledì dall'uscita da scuola,
dal centro estivo o da casa della mamma, dove il padre l'andrà a
prendere, fino alla mattina del giovedì quando la riaccompagnerà a
scuola, al centro estivo o a casa della mamma. Ove il papà non possa
tenerla con sé il mercoledì potrà tenerla con le stesse modalità il
martedì, previo tempestivo avviso alla madre. Durante le vacanze di
Natale, trascorrerà con la mamma la vigilia e con il papà il Per_1
pranzo di Natale e, a settimana alterne, una settimana dal 24 al 30
dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascuno dei genitori.
Quest'anno la mamma terrà con sé la figlia la settimana dal 24 al
30 dicembre. Le parti possono comunque sempre accordarsi
diversamente con congruo anticipo. I genitori rimarranno ad anni
alterni con durante le vacanze pasquali, salvo diversi accordi. Per_1
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia
due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre
entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto alle ulteriori festività e/o
ponti scolastici, la figlia li trascorrerà ad anni alterni con
Pag. 2 di 9
ciascun genitore (ponte del 1/11 e ponte del 8/12 da un lato e il
25 aprile ed il 1 maggio dall'altro).
Il sig. si impegna a versare alla madre a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia la somma di 300,00 euro Per_1
mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, con
decorrenza da dicembre 2024, entro il 5 di ogni mese. Il sig.
rinuncia alla percezione dell'Assegno Unico in favore CP_1
della IG , dichiarando di rimettere la querela sporta in Pt_1
data 23.1.2024 al riguardo con accettazione della rinuncia della
IG . Inoltre verserà il 50% delle spese straordinarie come CP_2
da protocollo di questo Tribunale.
Il tutto a spese compensate, con rinuncia da parte degli avvocati
alla solidarietà professionale.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle
parti.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 12.6.2024 la ricorrente Parte_1
esponeva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il
resistente dalla quale nasceva il 23.9.2017 a Chioggia Chiereghin
Gaia, minorenne;
che, in seguito, venuti meno i presupposti per la