Trib. Mantova, sentenza 06/12/2024, n. 407
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3881/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
29/07/2024
DA
) rappresentato e difeso, per PA C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LODI RIZZINI
MASSIMO
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LODI RIZZINI MASSIMO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono congiuntamente all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinché Voglia accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intervenuto tra e in data 25/02/2001, trascritto PA CP_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano (MI) nell'anno 2001, Numero 0397, Registro 01 Parte 2 Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla trascrizione della relativa sentenza.
2)Il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'educazione, all'istruzione, alla salute
verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3)Il figlio minore avrà collocazione abitativa prevalente presso la residenza Per_1 della madre in Corsico (MI), via G. Pascoli n. 11. Il padre potrà vedere il figlio quando lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con i suoi impegni.
Il figlio trascorrerà con il padre:
a)dalle ore 18,30 del venerdì fino alle ore 18 della domenica a settimane alternate;
b)n. 2 settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I coniugi si riservano, di comune accordo, di concordare anche un periodo più lungo di permanenza del figlio minore Per_1 presso il padre durante le vacanze estive, qualora il figlio avanzasse tale richiesta.
c)dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 alternativamente durante le vacanze natalizie
d)i giorni di sabato, domenica lunedì di Pasqua pure ad anni alternati. Entrambi i coniugi si impegnano a collaborare per la gestione delle problematiche lavorative che potessero insorgere nell'attuazione degli accordi sopra individuati e si riservano comunque di apportare, di comune accordo, modifiche agli stessi sulla base delle necessità e delle esigenze che dovessero eventualmente insorgere.
4)Il sig. dovrà concorrere al mantenimento del figlio minore PA
versando la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento//00), da Per_1 corrispondere alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese tramite CP_1 bonifico alle seguenti coordinate Iban:
(il sig. sta già corrispondendo il predetto importo a far data dal mese