Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 395
TRIB Foggia
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all' esito dell' udienza del 10.02.2025, tenuta ai sensi dell'articolo 127ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 180/2024 R.G.L. vertente
TRA
INPS, in persona del legale rapp.te pro tempore, con l'avv. Francesca Banchetti
ricorrente – opponente
E
ED DO ER, con gli avv.ti Romeo Tigre e Cristian Mastropasqua
resistente – opposto
OGGETTO: fondo di garanzia, opposizione a decreto ingiuntivo n. n.427/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 9.1.2024 parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il D.I. n..427/2023, notificatole il 11.12.2023, con la quale le si ingiungeva il pagamento della somma di € 80.236,40 a titolo di Tfr, oltre accessori e spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione eccepiva: la mancata denuncia della contribuzione ed in particolare il mancato accantonamento dei contributi per il Fondo di Garanzia e comunque la misura degli accantonamenti ai sensi dell'art.2, comma 8, della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ; la non
opponibilità della sentenza che riconoscerebbe il credito azionato all'INPS e, comunque, che il credito di €.66.297,42 ivi indicato si riferisca al TFR;
la spettanza, il computo ed il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria alla somma di €.66.297,42, nonché, in ogni caso, il computo di interessi successivi al fallimento;
che i conteggi effettuati e, comunque, che l'importo richiesto di
80.236,40 corrispondano al TFR maturato;
la presenza di dichiarazioni mendaci ex art.47 D.P.R.
445/2000 all'interno della domanda di accesso al fondo di garanzia, per cui il ricorrente andrebbe comunque assoggettato alla sanzione di decadenza dei benefici ex art. 75 D.P.R. 445/2000; la circostanza che l'ammissione al passivo fallimentare si riferisca ad un soggetto - la DF - diverso dal dedotto datore di lavoro e, fermo quanto sopra, comunque l'operatività e l'esistenza della DF, nel periodo in cui l'odierno opposto avrebbe lavorato e il diritto al TFR sarebbe maturato e sorto;
la decadenza ex art. 47, c. 3, D.P.R. n. 639/1970; la maturazione della prescrizione.
2.Con ordinanza del 9.12.2024 si rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto.
L'odierna udienza è stata tenuta secondo le modalità in epigrafe indicate, pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
***
3.L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Il lavoratore, a sostegno dalla domanda monitoria e nella memoria difensiva, ha dedotto quanto segue:
che ha incardinato un ricorso ex art. 414 cpc in data 17.10.2012 rubricato al RGLn. 8863/2021 con cui deduceva di aver lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della ditta D'FF
IO RD & C. SN (c.f. 00399220714) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in San Severo (FG) al Viale 2 Giugno n. 260 dal 30.1.1961 al 31.12.2010, con la qualifica di impiegato specializzato sino al 1980 e dal 1981 con la qualifica di capofficina inquadrato al VII livello del CCNL metalmeccanici industria e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, chiedeva il pagamento del TFR;
che il giudizio si è concluso con sentenza n.
1682 del 7.3.2017 che ha così statuito “ accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la s.n.c.
D'uff. IO RD & C. in persona del legale rappresentante pt., a corrispondere a ED
NA RI, a titolo di trattamento di fine rapporto, la complessiva somma di € 66.297,42 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione di credito all'effettivo soddisfo;
condanna la resistente a corrispondere alla parte ricorrente e, per essa, all'Avv. Romeo
Tigre, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre IVA,
CAP e spese generali ” (doc. B - all. 1 del fascicolo monitorio); che la suddetta sentenza, munita di
formula esecutiva in data 13.3.2017 (divenuta irrevocabile in data 16.4.2017), è stata notificata telematicamente alla società resistente in uno ad atto di precetto il 19.3.2017 (doc. B - all. 2 del fascicolo monitorio); che, dopo aver esperito invano le procedure esecutive (doc. B - all. 3 del fascicolo monitorio – verbale di pignoramento mobiliare negativo dell'11.5.2018) in data 2.11.2018 promuoveva ricorso per la dichiarazione di fallimento nei confronti del datore di lavoro GR FF.
IO RD & c. SN R.G. prefall. n. 206/2018 (doc. B – all. n. 4 del fascicolo monitorio), società che, nelle more, come si evince dalla visura camerale storica della società recante P.Iva n.
00399220714, cambiava denominazione dapprima in MC s.n.c. di UA RD e successivamente in M.C. s.n.c. di DI NU RI IV (doc. C – Visura camerale storica aggiornata); che, all'udienza prefallimentare del 31.1.2019, la ditta D'FF IO
RD & C. SN dichiarava di aver presentato in data 30.1.2019 una istanza di concordato preventivo, per questo motivo il G.D. disponeva la riunione del fascicolo pre fallimentare recante
RG Fall. n. 206/2018 con il fascicolo del concordato preventivo recante RG Conc. Prev. n. 4/2019
(doc. D. Udienza prefallimentare del 31.1.2019); che, stante l'assenza delle comunicazioni da parte della cancelleria fallimentare, in data 10.10.2019 chiedeva informazioni in merito allo stato di avanzamento della procedura e riceveva una risposta del Gd in data 16.5.2020 (doc. E. richiesta informazioni della procedura del 10.10.2019 e risposta del Gd del 16.5.2020); nel frattempo un'altra società facente capo sempre al medesimo soggetto giuridico ma con denominazione e partita iva differente, ovvero la GR FFiciale IO RD & C. SRL in liquidazione falliva
(Sent. di fallimento del 3.10.2017– RG Fall. n. 93/2017) e la Curatela Fallimentare della medesima società fallita, con ricorso del 22.12.2018 chiedeva l'estensione di fallimento della DF- società di
Fatto; che, in data 3.5.2021, il Tribunale di GI (provvedimento notificato dalla Cancelleria in data 5.10.2021 – Cfr. doc. H), dichiarava inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla M.C. S.N.C. di RD UA (F. Provvedimento del 3.5.2021 di rigetto della proposta del concordato preventivo;
che tale provvedimento- che sul PCT risulta essere nominato
“non luogo a provvedere (desistenza del creditore istante)- ha ingenerato una erronea convinzione nell'INPS, in quanto il creditore istante che aveva desistito non era il ricorrente ma l' azienda
D' FFiciale IO RD & C. SRL, che ha desistito dall'azione, per cui il Tribunale ha disposto l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo ”); che, con sentenza del
14.9.2021 n. 46/2021 – R.G. Fall. n. 45/2021, il Tribunale di GI - accertata la sussistenza di una società di fatto tra la già fallita "D'FFiciale IO RD & C. srl e la M.C. s.n.c. di DI
NU RI IV già M.C. s.n.c. di UA RD e prima D'FF. IO
RD & C. snc - dichiarava il fallimento a rito ordinario della DF - Società di fatto - costituita dalle seguenti società, e dai relativi soci illimitatamente responsabili:
- "D' FFiciale IO RD & c srl." (già dichiarata fallita);- M.C. s.n.c. di DI ZL
RI IV" (nuova denominazione della "M.C. s.n.c. di RD UA", prima
·'D'FFìciale IO RD & C. s.n.c."), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Di ZI IA LI, corrente in San Severo alla Via Giuseppe Vernola s.n.c. (Codice Fiscale
00399220714), nonché in estensione dei soci illimitatamente responsabili "D' FFiciale IO
RD & c srl." (già dichiarata fallita);- M.C. s.n.c. di DI ZL RI IV" (nuova denominazione della "M.C. s.n.c. di RD UA", prima ·'D'FFìciale IO RD &
C. s.n.c."), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Di ZI IA LI, corrente in San Severo alla Via Giuseppe Vernola s.n.c. (Codice Fiscale 00399220714); nonché, in estensione, dei soci illimitatamente responsabili della "M.C. S .. C. di DI NU RI
IV" (nuova denominazione della "M.C. s.n.c. di RD UA", già "D'FFìciale
IO RD & C. s.n.c.") RD UA (nato a [...] il [...], deceduto il
28/11/2020 - RDDRD46H06I158S); Di ZI IA LI (nata a [...] il [...] –
[...]D.C. S.R.L.S UNIPERSONALE - 04361000716 , in persona del legale rappresentante amministratore unico Di ZI IA LI, con sede in San Severo via Turati n.
32 (doc. G_ Sentenza dichiarativa di fallimento della SFD – RG Fall. n. 45/2021); che il provvedimento di non luogo a provvedere sulla proposta di concordato preventivo (denominato desistenza del creditore istante) è stato notificato dalla cancelleria solamente in data 5.10.2021 in uno alla summenzionata sentenza di dichiarazione di fallimento della DF (H_ PEC e comunicazione di non luogo a procedere del concordato preventivo e comunicazione della sentenza di fallimento della DF); che, tempestivamente, in data 10.11.2021 il ricorrente si è insinuato al passivo fallimentare (R.G. Fall. 45/2021) in quanto creditore della DF (doc. B_ all. 5 del fascicolo monitorio) ed è stato ammesso integralmente per € 80.236,40 (di cui € 66.297,42 per TFR sorta capitale e gli interessi legali maturati dal 31.12.2010 al 30.9.2021 – come da conteggi cfr. doc. I) in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 cpc ed inserito al n. 11 – a) dello stato passivo esecutivo del suddetto fallimento del
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