Trib. Roma, sentenza 06/05/2024, n. 7680

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 06/05/2024, n. 7680
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 7680
Data del deposito : 6 maggio 2024

Testo completo



Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di OM Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di OM - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12497 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra GL Avv. Giuseppe nato a [...] il [...] ed ivi res. in Via A. Gramsci n. 28, dove è anche domiciliato ai fini del giudizio, rappresentato e difeso da se medesimo (C.F. [...]– PEC giuseppegigli@ordineavvocatiroma.org - FAX 063202792) Attore Contro
Condominio in OM di Via Antonio Gramsci n. 28 C.F: 80135260588, in persona dell'amministratore pro tempore Rag. Salvatore Marcellino (con studio professionale in OM alla Via Leonardo Da Vinci 136) ed elettivamente domiciliato in OM alla Via Montevideo n. 21 presso lo studio dell'Avv. Ferdinando della Corte, C.F.: [...], PEC ferdinandodellacorte@ordineavvocatiroma.org, del Foro di OM ( fax: 068554374 - tel 068543450) e dell'Avv. Valeria Albini, C.F.: [...]pec: valeriaalbini@ordineavvocatiroma.org che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in atti NONCHE' DE MA RI VITTORIA, nata a [...] il [...], CF: [...], residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliata al n°11 di V.le Del Vignola, presso lo studio dell'Avv. Gennaro LEONE (CF: [...]), dell'Avv. Lorenzo PADULO (CF. [...]) e dell'Avv. AR Giovanna LEONE (C.F. [...]) che la rappresentano e difendono congiuntamente e/o disgiuntamente giusta procura in atti (gennaroleone1@ordineavvocatiroma.org,lorenzopadulo@ordineavvocatiroma.org,mariag iovannaleone@ordineavvocatiroma.org) convenuti Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con atto di citazione in giudizio notificato il 15.02.2023 il sig. Avv. GL Giuseppe citava in giudizio la sig.ra De MA AR TT, nonché il Condominio sito in OM, Via Gramsci n.28 innanzi al Tribunale di OM, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito…accertare e dichiarare che il concludente non è tenuto al pagamento delle bollette condominiali indicate in narrativa ed emesse in data 1.10.2022, 1.11.2022, 1.12.2022, 1.1.2023 ed 1.2.2023 per un complessivo importo di € 7.599,60 nonché delle altre che gli
1 venissero in futuro inviate senza il previo invito a partecipare alla discussione ed alla deliberazione di bilancio e riparto da parte dell'assemblea e senza la previa concessa possibilità di esaminare le documentazioni delle spese esposte in bilancio dall'Amministratore del Condominio. IN VIA SUBORDINATA: Determinare quanto effettivamente dovuto dal concludente per i titoli esposti nelle bollette su specificate e in quelle che dovessero intervenire in seguito, alla stregua delle normative di legge e di contratto.” Premetteva l'attore: di condurre in locazione l'appartamento in OM, Via A. Gramsci n. 28, piano 2°, int. 6 di proprietà della Sig.ra De MA AR TT in forza di contratto del 15.10.2020 reg.to a OM presso l'Agenzia delle Entrate U.T. OM 4 in data 21.10.2020 al n. 013026 serie 3T);
che il contratto di locazione prevedeva all'art. 4 quanto agli oneri accessori che "Il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione nonché di ricevere copia del bilancio consuntivo e/o preventivo annuali, del riparto nonché copia del provvedimento dell'assemblea condominiale che approva l'uno e l'altro. Il conduttore corrisponderà gli oneri accessori condominiali riferiti alle spese ordinarie di volta in volta al ricevimento delle bollette emesse dal Condominio ed a partire dal 1.11.2020. Ha inoltre diritto di prendere visone presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate." Deduceva parte attrice che in data 1.10.2022 gli era stata recapitata una bolletta in pari data del Condominio di € 2.187,60 per "saldo condominio 2021 (€549,75)" e per "saldo riscaldamento 2021 (€ 1.637,85)";
che, ricevuti, dall'amministratore i riparti riscaldamento e condominio del 2021, con racc. a.r. del 18.11.2022 aveva fatto presente al predetto amministratore che i rendiconti inviatigli erano in parte incomprensibili e soprattutto del tutto ingiustificati visto che il condominio non gli aveva comunicato data e luogo delle assemblee indette per la verifica dei bilanci non mettendolo in condizione di esaminare i documenti giustificativi delle spese alle quali il conduttore aveva l'onere di partecipare;
che il conduttore aveva fatto presente all'amministratore che dal bilancio delle spese condominiali non risultava che si fosse tenuto nel debito conto che l'onere del conduttore era limitato alle sole spese di manutenzione e non a quelle straordinarie e che la quota delle spese del servizio di portineria dovevano essere poste a carico del conduttore non per il totale ma solo per il 90%;
che l'attore aveva, altresì comunicato, all'amministratore di non accettare i rendiconti inviatigli in ordine ai quali non aveva potuto né controllare la correttezza delle indicazioni di spesa né esprimere i suoi pareri in occasione dell'approvazione assembleare di bilancio e riparto e che quindi si sarebbe astenuto dal saldo delle dette bollette . Si costituiva il Condominio convenuto che eccepiva la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito deduceva la infondatezza della domanda attesa: la inesistenza di un obbligo per l'amministratore di provvedere egli alla convocazione del conduttore alle assemblee nelle quali pure, ai sensi dell'art.10 legge n.392/78, questi aveva diritto di voto in sostituzione del proprietario;
la mancata impugnazione
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