Trib. Avellino, sentenza 07/05/2024, n. 492
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1472/2022, introdotta
DA
LI OS (c.f.: [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sabrina Mautone, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI (c.f.: 80021670585), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniela Dal Bo, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: disporre la disapplicazione del provvedimento di reiezione datato 16.10.2019 e l'accertamento del diritto all'erogazione dell'indennità di maternità ex L. 379/1990, con condanna della resistente alla liquidazione, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.5.2022, la sig.ra IT OS, premesso di essere iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino al n. 1039 ed alla
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, esponeva che, in data 30.8.2019, aveva presentato domanda di maternità ex art. 15 del Regolamento previdenziale (prot. n. 120590/19) in relazione alla propria gravidanza, la cui data iniziale era il 4.11.2018, con data presunta del parto addì 11.8.2019, mentre il parto era
1
poi effettivamente avvenuto in data 31.7.2019.
Aggiungeva che, in data 9.9.2019, in riscontro all'istanza, la Cassa richiedeva documentazione ad integrazione, ed in specie attestazione afferente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente part time con Istituto Paritario Ippolito Nievo s.r.l., con sede legale con LA (NA), rapporto da essa intrattenuto fino al 7.5.2019, ossia prima della maturazione del diritto alla maternità e prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto.
Precisava che, rispetto a tale rapporto lavorativo, non era mai stata iscritta alla gestione separata I.N.P.S. ex art. 2 co. 26 L. 335/1995, non avendone i requisiti contributivi, ed anzi mantenendo sempre l'iscrizione alla Cassa Commercialisti.
Affermava di non aver diritto al pagamento dell'indennità di maternità da parte dell'I.N.P.S. e di non averlo comunque ricevuto, proprio perché non sussisteva il requisito del versamento di almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di maternità nella gestione separata.
Lamentava che, in data 23.10.2019, aveva ricevuto comunicazione del provvedimento del 16.10.2019, con cui il Direttore Generale aveva respinto la domanda per titolarità del diritto ad altra indennità di maternità.
Vano il ricorso amministrativo e la dichiarazione di diniego dell'indennità I.N.P.S..
Eccepiva la violazione dell'art. 71 D. Lgs. 151/2001.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
In specie, eccepiva l'insussistenza del preteso diritto giacché la ricorrente aveva intrattenuto il predetto rapporto di lavoro subordinato con la s.r.l. Ippolito Nievo e, quindi, era stata iscritta all'I.N.P.S. per il periodo dal 28.1.2016 al 7.5.2019 (data delle dimissioni volontarie).
Sosteneva che tale copertura previdenziale, esclusa l'esistenza di iscrizione alla gestione separata, determinava il diritto alla percezione dell'indennità di maternità a carico dell'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 24 co. 2 D. Lgs. 151/2004 (“Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra
l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni”), e ciò in quanto la professionista aveva rassegnato le dimissioni volontarie in data 7.5.2019, ossia nei 60 giorni anteriori l'inizio del congedo, fissato per l'11.6.2019 (due mesi antecedenti la data presunta del parto - 11.8.2019).
2
Aggiungeva che la ricorrente, evidentemente consapevole di ciò, nel febbraio 2021 aveva presentato domanda di erogazione dell'indennità di maternità all'I.N.P.S., il quale aveva rigettato l'istanza non già per insussistenza del diritto, bensì esclusivamente per tardività della richiesta e conseguente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1472/2022, introdotta
DA
LI OS (c.f.: [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sabrina Mautone, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI (c.f.: 80021670585), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniela Dal Bo, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: disporre la disapplicazione del provvedimento di reiezione datato 16.10.2019 e l'accertamento del diritto all'erogazione dell'indennità di maternità ex L. 379/1990, con condanna della resistente alla liquidazione, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.5.2022, la sig.ra IT OS, premesso di essere iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino al n. 1039 ed alla
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, esponeva che, in data 30.8.2019, aveva presentato domanda di maternità ex art. 15 del Regolamento previdenziale (prot. n. 120590/19) in relazione alla propria gravidanza, la cui data iniziale era il 4.11.2018, con data presunta del parto addì 11.8.2019, mentre il parto era
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poi effettivamente avvenuto in data 31.7.2019.
Aggiungeva che, in data 9.9.2019, in riscontro all'istanza, la Cassa richiedeva documentazione ad integrazione, ed in specie attestazione afferente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente part time con Istituto Paritario Ippolito Nievo s.r.l., con sede legale con LA (NA), rapporto da essa intrattenuto fino al 7.5.2019, ossia prima della maturazione del diritto alla maternità e prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto.
Precisava che, rispetto a tale rapporto lavorativo, non era mai stata iscritta alla gestione separata I.N.P.S. ex art. 2 co. 26 L. 335/1995, non avendone i requisiti contributivi, ed anzi mantenendo sempre l'iscrizione alla Cassa Commercialisti.
Affermava di non aver diritto al pagamento dell'indennità di maternità da parte dell'I.N.P.S. e di non averlo comunque ricevuto, proprio perché non sussisteva il requisito del versamento di almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di maternità nella gestione separata.
Lamentava che, in data 23.10.2019, aveva ricevuto comunicazione del provvedimento del 16.10.2019, con cui il Direttore Generale aveva respinto la domanda per titolarità del diritto ad altra indennità di maternità.
Vano il ricorso amministrativo e la dichiarazione di diniego dell'indennità I.N.P.S..
Eccepiva la violazione dell'art. 71 D. Lgs. 151/2001.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
In specie, eccepiva l'insussistenza del preteso diritto giacché la ricorrente aveva intrattenuto il predetto rapporto di lavoro subordinato con la s.r.l. Ippolito Nievo e, quindi, era stata iscritta all'I.N.P.S. per il periodo dal 28.1.2016 al 7.5.2019 (data delle dimissioni volontarie).
Sosteneva che tale copertura previdenziale, esclusa l'esistenza di iscrizione alla gestione separata, determinava il diritto alla percezione dell'indennità di maternità a carico dell'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 24 co. 2 D. Lgs. 151/2004 (“Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra
l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni”), e ciò in quanto la professionista aveva rassegnato le dimissioni volontarie in data 7.5.2019, ossia nei 60 giorni anteriori l'inizio del congedo, fissato per l'11.6.2019 (due mesi antecedenti la data presunta del parto - 11.8.2019).
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Aggiungeva che la ricorrente, evidentemente consapevole di ciò, nel febbraio 2021 aveva presentato domanda di erogazione dell'indennità di maternità all'I.N.P.S., il quale aveva rigettato l'istanza non già per insussistenza del diritto, bensì esclusivamente per tardività della richiesta e conseguente
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