Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 46
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Testo completo
N. 38328/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15/10/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 18/9/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 18/12/2024 promossa
DA
(c.f. ) nata a Parte_1 C.F._1 [...]
il 29/04/1984, rappresentata e difesa dall'avv. COSSI RAFFAELLA con studio in VIA Pt_2
S. VINCENZO, 18/A MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._2 Parte_2
06/01/1978 , rappresentato e difeso dall'avv. FELICE WALTER con studio in VIA SAN CALIMERO,
17 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.10.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione dei doveri coniugali, con ogni provvedimento di corollario;
- assegnare la casa coniugale, sita in ZO (MI), piazza San Giorgio n. 15, condotta in locazione alla SI.ra
;
Pt_1
- disporre l'affidamento super esclusivo del figlio alla madre mantenendo il di lui collocamento Persona_1 presso la stessa;
- disporre che una eventuale ripresa di contatti fra padre e figlio, fino a quando sarà minorenne, venga effettuata in modalità protetta ed osservata per tramite gli assistenti sociali di competenza, opportunamente interpellati dalla madre;
- porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 a somma di € 600,00 mensili (oltre ISTAT) oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale Per_1 di Milano fino alla di lui autonomia economica.
- Con condanna alle spese del presente giudizio e del subprocedimento n. R.G. 38328-1/2022 avente ad oggetto la richiesta e la successiva applicazione degli ordini di protezione ex artt. 342 bis e 342 ter c.p.c. nei confronti del
SI. nella misura ritenuta di giustizia. Pt_1
Per : Controparte_1
“- rigettare la domanda di addebito al resistente, per i motivi di cui sopra;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento del minore presso la madre, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo tempi e modalità da determinare;
2) porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere euro 300,00 mensili per il mantenimento del figlio;
per quanto attiene le spese extra determinare le stesse secondo i protocolli in uso;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese, Iva e cpa nella misura di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in data 7 gennaio 2011, in , trascritto in Italia presso
[...] Parte_2
il Comune di Settala (MI) anno 2012 atto n. 6, parte 2, serie C,
dalla loro unione è nato un figlio, il 18 gennaio 2012, Persona_1
con ricorso depositato il 14.10.2022, chiedeva la Parte_1 separazione con addebito al marito, l'affidamento in via super esclusiva del figlio minore Persona_1
l'incarico ai servizi sociali competenti per residenza di regolamentare gli incontri padre figlio, un assegno di mantenimento a proprio favore di € 1.000,00 ed uno perequativo per il mantenimento del figlio minore quantificato in € 750,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
contestualmente chiedeva, in via di urgenza ed inaudita altera parte, ordine di allontanamento del marito dalla casa coniugale,
a sostegno delle domande narrava di una unione coniugale costellata da continue violenze in proprio danno, spesso assistite dal figlio minore e dai figli avuti da una precedente unione, già iniziate quando la coppia viveva ancora ad e continuate anche dopo il trasferimento a Milano, evento Parte_2
verificatosi per scelta di allontanarsi dal paese di origine nella speranza che ciò potesse determinare un cambiamento nel marito;
sottolineava che, al contrario gli episod,i si erano moltiplicati a causa dell'abuso continuato che il marito faceva di super alcolici con conseguente stato di ubriachezza, al punto che più volte era stata costretta a ricorrere all'ausilio delle forze dell'ordine o alle cure del Pronto soccorso, affermava di essersi sempre sacrificata nell'interesse della famiglia - che comprendeva oltre ad
[...]
anche i due figli da lei avuti da un precedente compagno deceduto – e pertanto di avere un lavoro Per_1
precario che non le consentiva di mantenersi ed occuparsi anche del sostegno economico dei tre figli,
con decreto del 17.10.2022, confermato con ordinanza del 27.10.2022 emessa a seguito di fissazione della comparizione parti nel sub procedimento aperto, il G.I. prescriveva a
[...]
di non avvicinarsi alla casa coniugale sita in ZO (MI) pz. San Giorgio CP_1
n.15, ed ai luoghi frequentati dalla ricorrente, dal figlio della coppia nato in data [...] Persona_1
e dai figli della ricorrente e , ed in particolare alla casa familiare, alla scuola Persona_2 Per_3 frequentata dai due ragazzi e all'Università frequentata da , nonché al luogo di lavoro della Per_3
SI.ra , per un periodo di nove mesi, Pt_1
con memoria difensiva del 4.1.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda sullo status ma contestando integralmente le ulteriori domande,
[...] chiedendo il rigetto dell'addebito a proprio carico, l'affidamento condiviso del minore, il rigetto delle domande economiche, offrendo esclusivamente un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di
€ 300,00,
negava, invero, di avere nei confronti della moglie agiti violenti - tranne in un'unica occasione che tuttavia cercava di minimizzare ascrivendo il proprio comportamento all'atteggiamento provocatorio della ricorrente, - e di essere dedito all'uso di bevande super alcoliche e di conseguenza il proprio stato di ubriachezza abituale;
assumeva di avere una condizione economica che non gli consentiva di versare
l'assegno per il mantenimento del minore nella misura richiesta dalla moglie, sottolineava l'indipendenza economica della ricorrente alla quale pertanto non andava riconosciuto alcun assegno , all'udienza presidenziale del 11.1.2023, il Presidente, sentita liberamente la ricorrente, fallito il tentativo di conciliazione poiché il ricorrente, sebbene regolarmente costituito, non compariva personalmente in quanto all'estero, come da dichiarazione del difensore presente, con ordinanza a verbale emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo:
“1. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. dispone l'affidamento di nato in Cernusco sul Naviglio in data [...], in [...]_1
esclusiva alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio dello stesso/stessi;
si tratta allo stato di misura idonea a tutelare il percorso di crescita del bambino cui devono essere garantite scelte tempestive e puntuali che il padre non è in alcun modo in grado di assicurare;
emergono allo seri e gravi profili di incapacità genitoriale della signora e una adeguata capacità della madre che si sta occupando da
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15/10/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 18/9/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 18/12/2024 promossa
DA
(c.f. ) nata a Parte_1 C.F._1 [...]
il 29/04/1984, rappresentata e difesa dall'avv. COSSI RAFFAELLA con studio in VIA Pt_2
S. VINCENZO, 18/A MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._2 Parte_2
06/01/1978 , rappresentato e difeso dall'avv. FELICE WALTER con studio in VIA SAN CALIMERO,
17 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.10.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione dei doveri coniugali, con ogni provvedimento di corollario;
- assegnare la casa coniugale, sita in ZO (MI), piazza San Giorgio n. 15, condotta in locazione alla SI.ra
;
Pt_1
- disporre l'affidamento super esclusivo del figlio alla madre mantenendo il di lui collocamento Persona_1 presso la stessa;
- disporre che una eventuale ripresa di contatti fra padre e figlio, fino a quando sarà minorenne, venga effettuata in modalità protetta ed osservata per tramite gli assistenti sociali di competenza, opportunamente interpellati dalla madre;
- porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 a somma di € 600,00 mensili (oltre ISTAT) oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale Per_1 di Milano fino alla di lui autonomia economica.
- Con condanna alle spese del presente giudizio e del subprocedimento n. R.G. 38328-1/2022 avente ad oggetto la richiesta e la successiva applicazione degli ordini di protezione ex artt. 342 bis e 342 ter c.p.c. nei confronti del
SI. nella misura ritenuta di giustizia. Pt_1
Per : Controparte_1
“- rigettare la domanda di addebito al resistente, per i motivi di cui sopra;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento del minore presso la madre, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo tempi e modalità da determinare;
2) porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere euro 300,00 mensili per il mantenimento del figlio;
per quanto attiene le spese extra determinare le stesse secondo i protocolli in uso;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese, Iva e cpa nella misura di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in data 7 gennaio 2011, in , trascritto in Italia presso
[...] Parte_2
il Comune di Settala (MI) anno 2012 atto n. 6, parte 2, serie C,
dalla loro unione è nato un figlio, il 18 gennaio 2012, Persona_1
con ricorso depositato il 14.10.2022, chiedeva la Parte_1 separazione con addebito al marito, l'affidamento in via super esclusiva del figlio minore Persona_1
l'incarico ai servizi sociali competenti per residenza di regolamentare gli incontri padre figlio, un assegno di mantenimento a proprio favore di € 1.000,00 ed uno perequativo per il mantenimento del figlio minore quantificato in € 750,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
contestualmente chiedeva, in via di urgenza ed inaudita altera parte, ordine di allontanamento del marito dalla casa coniugale,
a sostegno delle domande narrava di una unione coniugale costellata da continue violenze in proprio danno, spesso assistite dal figlio minore e dai figli avuti da una precedente unione, già iniziate quando la coppia viveva ancora ad e continuate anche dopo il trasferimento a Milano, evento Parte_2
verificatosi per scelta di allontanarsi dal paese di origine nella speranza che ciò potesse determinare un cambiamento nel marito;
sottolineava che, al contrario gli episod,i si erano moltiplicati a causa dell'abuso continuato che il marito faceva di super alcolici con conseguente stato di ubriachezza, al punto che più volte era stata costretta a ricorrere all'ausilio delle forze dell'ordine o alle cure del Pronto soccorso, affermava di essersi sempre sacrificata nell'interesse della famiglia - che comprendeva oltre ad
[...]
anche i due figli da lei avuti da un precedente compagno deceduto – e pertanto di avere un lavoro Per_1
precario che non le consentiva di mantenersi ed occuparsi anche del sostegno economico dei tre figli,
con decreto del 17.10.2022, confermato con ordinanza del 27.10.2022 emessa a seguito di fissazione della comparizione parti nel sub procedimento aperto, il G.I. prescriveva a
[...]
di non avvicinarsi alla casa coniugale sita in ZO (MI) pz. San Giorgio CP_1
n.15, ed ai luoghi frequentati dalla ricorrente, dal figlio della coppia nato in data [...] Persona_1
e dai figli della ricorrente e , ed in particolare alla casa familiare, alla scuola Persona_2 Per_3 frequentata dai due ragazzi e all'Università frequentata da , nonché al luogo di lavoro della Per_3
SI.ra , per un periodo di nove mesi, Pt_1
con memoria difensiva del 4.1.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda sullo status ma contestando integralmente le ulteriori domande,
[...] chiedendo il rigetto dell'addebito a proprio carico, l'affidamento condiviso del minore, il rigetto delle domande economiche, offrendo esclusivamente un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di
€ 300,00,
negava, invero, di avere nei confronti della moglie agiti violenti - tranne in un'unica occasione che tuttavia cercava di minimizzare ascrivendo il proprio comportamento all'atteggiamento provocatorio della ricorrente, - e di essere dedito all'uso di bevande super alcoliche e di conseguenza il proprio stato di ubriachezza abituale;
assumeva di avere una condizione economica che non gli consentiva di versare
l'assegno per il mantenimento del minore nella misura richiesta dalla moglie, sottolineava l'indipendenza economica della ricorrente alla quale pertanto non andava riconosciuto alcun assegno , all'udienza presidenziale del 11.1.2023, il Presidente, sentita liberamente la ricorrente, fallito il tentativo di conciliazione poiché il ricorrente, sebbene regolarmente costituito, non compariva personalmente in quanto all'estero, come da dichiarazione del difensore presente, con ordinanza a verbale emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo:
“1. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. dispone l'affidamento di nato in Cernusco sul Naviglio in data [...], in [...]_1
esclusiva alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio dello stesso/stessi;
si tratta allo stato di misura idonea a tutelare il percorso di crescita del bambino cui devono essere garantite scelte tempestive e puntuali che il padre non è in alcun modo in grado di assicurare;
emergono allo seri e gravi profili di incapacità genitoriale della signora e una adeguata capacità della madre che si sta occupando da
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