Trib. Salerno, sentenza 11/12/2024, n. 3790
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Testo completo
Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico Dott.ssa Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod.
proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 6165/2021
TRA
FI LF, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Emilio
Serraino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Luigi Guercio, n. 197
– attore –
CONTRO
IL ZI, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo,
dall'Avv. Simona Maraio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via Silvio
Baratta, n. 11
– convenuta –
FI AN, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario,
dall'Avv. Emilio Serraino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via Luigi
Guercio, n. 197
– interveniente volontaria –
Condominio di Via Gaspare Mosca, n. 12 Salerno – in persona del suo amministratore pro tempore –
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Isabella
Dambrosio ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Associazione Professionale “CCS
Avvocati Associati Capo, Comeggio e Salerno” in Salerno alla Piazza F. Alario, n. 1
– terzo chiamato in causa –
– Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 1441/2021 emesso dal Tribunale di Salerno in
data 22 giugno 2021 e notificato in data 28/30 giugno 2021.
Conclusioni: come da scritti difensivi depositati telematicamente nei termini assegnati con ordinanza
del 9-10 gennaio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1441/2021 emesso dal Tribunale di Salerno in data 22 giugno 2021 e
notificato in data 28/30 giugno 2021, la Sig.ra IL ZI ingiungeva al Sig. FI LF,
nella qualità di garante nel contratto di locazione concluso fra la ricorrente e la Sig.ra FI AN
in data 1 giugno 2017 e registrato il successivo 5 giugno 2017, concernente l'immobile ubicato in
Salerno, alla Via Gaspare Mosca, n. 12, il pagamento della somma di € 8.474,00, oltre accessori, per
il mancato pagamento di canoni di locazione.
Deduceva preliminarmente il ricorrente la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inoperatività ai
sensi dell'art. 1598 cod. civ. della clausola di garanzia atteso che la morosità contestata dalla locatrice
si riferiva a canoni maturati dal luglio 2020 e dunque dopo l'intervenuta proroga biennale del
contratto di locazione (stipulato per anni tre con decorrenza dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2020 e
con proroga per altri due anni in caso di mancata tempestiva disdetta).
Eccepiva altresì la risoluzione con effetto immediato del rapporto locatizio per inadempimento della
locatrice ovvero, in subordine, il diritto della conduttrice FI AN alla riduzione del canone di
locazione in ragione dei danni subiti in conseguenza dell'inagibilità dell'immobile.
Deduceva inoltre la nullità della clausola contrattuale (art. 6 del contratto di locazione) che
determinava il canone in € 680,00 mensili, posto che, vertendosi nella fattispecie in ipotesi di
“contratto a canone concordato”, lo stesso risultava inferiore a quello ricavabile dall'applicazione dei
parametri vigenti per il Comune di Salerno nell'anno 2007, pari ad € 441,75 mensili. Contestava,
inoltre, subordinatamente, l'ammontare della morosità atteso il rilascio dell'immobile in data 5
maggio 2021.
Instava conseguentemente per l'accoglimento dell'impugnazione, con revoca del decreto ingiuntivo
opposto, nonché, in riconvenzionale, per la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione in
conseguenza del grave inadempimento imputabile alla locatrice , ovvero, gradatamente, per la
riduzione dei canoni di locazione con condanna della locatrice al rimborso delle somme corrisposte
in eccedenza dalla conduttrice, ammontanti ad € 8.815,25, pari all'eccedenza di € 238,25 moltiplicata
le 37,5 mensilità corrisposte alla maggiore somma di € 680,00 mensili. Chiedeva altresì la condanna
della ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in conseguenza delle infiltrazioni
verificatesi all'interno dell'immobile condotto in locazione nonché al pagamento delle spese di
giudizio con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi la convenuta Sig.ra IL
ZI eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della
notifica, siccome avvenuta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico Dott.ssa Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod.
proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 6165/2021
TRA
FI LF, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Emilio
Serraino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Luigi Guercio, n. 197
– attore –
CONTRO
IL ZI, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo,
dall'Avv. Simona Maraio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via Silvio
Baratta, n. 11
– convenuta –
FI AN, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario,
dall'Avv. Emilio Serraino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via Luigi
Guercio, n. 197
– interveniente volontaria –
Condominio di Via Gaspare Mosca, n. 12 Salerno – in persona del suo amministratore pro tempore –
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Isabella
Dambrosio ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Associazione Professionale “CCS
Avvocati Associati Capo, Comeggio e Salerno” in Salerno alla Piazza F. Alario, n. 1
– terzo chiamato in causa –
– Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 1441/2021 emesso dal Tribunale di Salerno in
data 22 giugno 2021 e notificato in data 28/30 giugno 2021.
Conclusioni: come da scritti difensivi depositati telematicamente nei termini assegnati con ordinanza
del 9-10 gennaio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1441/2021 emesso dal Tribunale di Salerno in data 22 giugno 2021 e
notificato in data 28/30 giugno 2021, la Sig.ra IL ZI ingiungeva al Sig. FI LF,
nella qualità di garante nel contratto di locazione concluso fra la ricorrente e la Sig.ra FI AN
in data 1 giugno 2017 e registrato il successivo 5 giugno 2017, concernente l'immobile ubicato in
Salerno, alla Via Gaspare Mosca, n. 12, il pagamento della somma di € 8.474,00, oltre accessori, per
il mancato pagamento di canoni di locazione.
Deduceva preliminarmente il ricorrente la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inoperatività ai
sensi dell'art. 1598 cod. civ. della clausola di garanzia atteso che la morosità contestata dalla locatrice
si riferiva a canoni maturati dal luglio 2020 e dunque dopo l'intervenuta proroga biennale del
contratto di locazione (stipulato per anni tre con decorrenza dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2020 e
con proroga per altri due anni in caso di mancata tempestiva disdetta).
Eccepiva altresì la risoluzione con effetto immediato del rapporto locatizio per inadempimento della
locatrice ovvero, in subordine, il diritto della conduttrice FI AN alla riduzione del canone di
locazione in ragione dei danni subiti in conseguenza dell'inagibilità dell'immobile.
Deduceva inoltre la nullità della clausola contrattuale (art. 6 del contratto di locazione) che
determinava il canone in € 680,00 mensili, posto che, vertendosi nella fattispecie in ipotesi di
“contratto a canone concordato”, lo stesso risultava inferiore a quello ricavabile dall'applicazione dei
parametri vigenti per il Comune di Salerno nell'anno 2007, pari ad € 441,75 mensili. Contestava,
inoltre, subordinatamente, l'ammontare della morosità atteso il rilascio dell'immobile in data 5
maggio 2021.
Instava conseguentemente per l'accoglimento dell'impugnazione, con revoca del decreto ingiuntivo
opposto, nonché, in riconvenzionale, per la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione in
conseguenza del grave inadempimento imputabile alla locatrice , ovvero, gradatamente, per la
riduzione dei canoni di locazione con condanna della locatrice al rimborso delle somme corrisposte
in eccedenza dalla conduttrice, ammontanti ad € 8.815,25, pari all'eccedenza di € 238,25 moltiplicata
le 37,5 mensilità corrisposte alla maggiore somma di € 680,00 mensili. Chiedeva altresì la condanna
della ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in conseguenza delle infiltrazioni
verificatesi all'interno dell'immobile condotto in locazione nonché al pagamento delle spese di
giudizio con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi la convenuta Sig.ra IL
ZI eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della
notifica, siccome avvenuta
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