Trib. Sondrio, sentenza 04/12/2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sondrio, sentenza 04/12/2024
Giurisdizione : Trib. Sondrio
Numero :
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1282/2018 promossa da
MARTRAS S.R.L. (c.f./p.iva 00914770144), con il patrocinio dell'avv. MAGGIPINTO ANDREA contro
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.f./p.iva 97139590588), con il patrocinio dell'AVVOCATURA TA MI .

OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa

RAGIONI DELLA DECISIONE
MARTRAS S.R.L. dava impulso al presente procedimento, proponendo ricorso in cui esponeva:
A) In data 25 ottobre 2017, la Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Privacy notificava alla Società la richiesta di informazioni del Garante n. 31540/114083 del 3.10.2017 (doc. 3). In pari data, presso i locali della Società, gli operanti della Guardia di Finanza eseguivano la richiesta di informazioni e di esibizione di documenti ex art. 157 d.lgs. 196/2003 al fine di “consentire una compiuta verifica sui trattamenti di dati personali effettuati dal Consorzio, volti a rilevare la posizione geografica di persone
o oggetti, mediante una rete di comunicazione elettronica, che verrebbero svolti avvalendosi dei servizi di geolocalizzazione di autoveicoli” (sub doc. 4 il verbale delle operazioni, con relativi allegati).
Alla presenza del legale rappresentante della Società, dunque, gli operanti svolgevano attività di servizio ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 e dell'art. 157 del Codice. Successivamente, il 6
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novembre 2017 la Società inviava alla Guardia di Finanza l'ulteriore documentazione richiesta in relazione alle garanzie adottate dalla Società ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
B) In data 20 dicembre 2017, la Guardia di Finanza notificava il summenzionato Verbale, contestando alla Società di aver “omesso di provvedere alla notificazione prevista dall'art. 37 comma 1 lett. a) del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
, rendendosi così responsabile della violazione amministrativa di cui all'art. 163 dello stesso decreto, sanzionata con il pagamento di una somma da € 20.000,00 a €
120.000,00”. Tale conclusione si poggiava sui seguenti presupposti di fatto: (i) “la Società, a far data dall'anno 2016, su 4 automezzi di sua proprietà e condotti da propri dipendenti, ha installato e utilizza un sistema di geolocalizzazione a mezzo del quale individua l'esatta posizione dei mezzi interessati e, conseguentemente, può risalire alla posizione geografica dei dipendenti alla guida di detti mezzi, effettuando così un trattamento di dati personali previsti dall'art. 37 del Codice”;
(ii) “L'esame delle dichiarazioni rese dalla parte e la documentazione esibita hanno consentito di individuare, sulla base dell'art. 4 del D.Lgs n.