Trib. Sassari, sentenza 09/02/2024, n. 1250
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Testo completo
N. R.G. 1218/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maena Savasta ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1218/2018 promossa da:
RA GE ASSOCIAZIONE DEI VIGILI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL SOCCORSO SARDO ATTORE/I Contro
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DI SASSARI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 1 di 7 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiama, in fatto, il contenuto narrativo del ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione, regolarmente notificato nonché il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/06/2018;
La Direzione Territoriale del Lavoro di Sassari, visto il rapporto amministrativo ed il verbale di accertamento di illecito amministrativo, sanzionava le violazioni sotto indicate con l'emissione della ordinanza ingiunzione n. 21 emessa in data 23/02/2018 per la complessiva somma di
€ 24.115,13 per le violazioni di cui:
- art. 4 bis, co. 2 D. Lgs. 181/2000, come modificato dall'art. 6, co. 1
D.Lgs. 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, lett. a) e b), L.
183/2010 (per aver omesso di far sottoscrivere e di consegnare la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o il contratto individuale di lavoro
- art. 39 co. 1 D. L. 112/2008, conv. con modif. in Legge n. 133/2008
(poiché, il datore di lavoro non ha istruito il libro unico del lavoro e non ha registrato i dati relativi alla prestazione lavorativa, nonostante abbia avuto alle proprie dipendenze il lavoratore al lavoratore IA AR IA occupato dal 07/11/2010 al 10/08/2014;
- art. 3, co. 3 D.L. 12/2002, come da ultimo modificato dal D.L. 145/2013, conv. con modificazioni dalla L. 9/2014 per aver impiegato lavoratori subordinati, senza effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione
pagina 2 di 7
del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.
°°°
La causa veniva istruita con prove documentali ed orali e all'udienza del
07/07/2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisone anche in seguito alla reciproca rinuncia dei rispettivi testi, rinviava per la discussione
e lettura del dispositivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maena Savasta ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1218/2018 promossa da:
RA GE ASSOCIAZIONE DEI VIGILI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL SOCCORSO SARDO ATTORE/I Contro
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DI SASSARI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 1 di 7 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiama, in fatto, il contenuto narrativo del ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione, regolarmente notificato nonché il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/06/2018;
La Direzione Territoriale del Lavoro di Sassari, visto il rapporto amministrativo ed il verbale di accertamento di illecito amministrativo, sanzionava le violazioni sotto indicate con l'emissione della ordinanza ingiunzione n. 21 emessa in data 23/02/2018 per la complessiva somma di
€ 24.115,13 per le violazioni di cui:
- art. 4 bis, co. 2 D. Lgs. 181/2000, come modificato dall'art. 6, co. 1
D.Lgs. 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, lett. a) e b), L.
183/2010 (per aver omesso di far sottoscrivere e di consegnare la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o il contratto individuale di lavoro
- art. 39 co. 1 D. L. 112/2008, conv. con modif. in Legge n. 133/2008
(poiché, il datore di lavoro non ha istruito il libro unico del lavoro e non ha registrato i dati relativi alla prestazione lavorativa, nonostante abbia avuto alle proprie dipendenze il lavoratore al lavoratore IA AR IA occupato dal 07/11/2010 al 10/08/2014;
- art. 3, co. 3 D.L. 12/2002, come da ultimo modificato dal D.L. 145/2013, conv. con modificazioni dalla L. 9/2014 per aver impiegato lavoratori subordinati, senza effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione
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del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.
°°°
La causa veniva istruita con prove documentali ed orali e all'udienza del
07/07/2023 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisone anche in seguito alla reciproca rinuncia dei rispettivi testi, rinviava per la discussione
e lettura del dispositivo
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