Trib. Forli, sentenza 11/02/2025, n. 60
TRIB Forli
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 163/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 163/2022 promossa da:
ADRIATICO SERVIZI DEL DOTT. MARCO MOLESI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI MATTEO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
OLIVIERI MATTEO
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
A.L.F.A. SERVIZI S.R.L. (C.F. 02184620546), con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TEDESCHI GIUSEPPE
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria, per tutte le ragioni esposte, così giudicare e provvedere: IN VIA
PRINCIPALE Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Respingere
l'opposizione, rigettare la domanda riconvenzionale e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione.
pagina 1 di 10 IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
AL IZ srl al pagamento della somma di € 65.422,50, o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per parte convenuta in riassunzione:
“In via principale attesa la revoca del d.i. opposto avanti al Tribunale di Roma e comunque per tutti i motivi esposti in atti, rigettare le domande attoree di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, di rigetto dell'opposizione e di conferma in ogni sua parte del d.i. opposto, in quanto infondate in fatto e in diritto;
parimenti, in via principale accertare e dichiarare, in ogni caso, per i motivi esposti in atti, l'insussistenza e/o comunque l'infondatezza delle pretese di parte attrice e, per
l'effetto, rigettare le domande tutte avanzate dall'attrice poiché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'insussistenza e/o comunque l'infondatezza delle pretese di parte attrice così come azionate e, per l'effetto, disporre la riduzione della somma richiesta dall'attrice all'importo eventualmente ritenuto dovuto e/o equo e/o di giustizia;
in via riconvenzionale per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare gli inadempimenti contrattuali tutti in capo a parte attrice e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, parte attrice alla corresponsione delle somme dovute, nonché al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla convenuta nella misura che risulterà accertata in corso di causa, o che sarà ritenuta di giustizia, pure con valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di' del dovuto al saldo effettivo, anche, in denegata ipotesi di accoglimento totale, o parziale delle avverse richieste, compensando detti importi con quelli eventualmente ritenuti dovuti a parte attrice;
parimenti, in via riconvenzionale per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella causazione dei danni patiti dalla convenuta, previo accertamento dei fatti causali del danno e del diritto della convenuta al suo risarcimento e, per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente patito dalla convenuta in conseguenza degli eventi di cui in narrativa, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal di' dovuto al saldo effettivo, anche, in denegata ipotesi di accoglimento totale, o parziale delle avverse richieste, compensando detti importi con quelli eventualmente ritenuti dovuti a parte attrice. in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 10
Va premesso che il presente giudizio consegue alla riassunzione del giudizio portante R.G. 6805/21 instaurato innanzi al Tribunale di Roma e conclusosi giusta sentenza n. 16762/21, con la quale è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore della competenza del Tribunale di Forlì.
Ha riassunto il giudizio IC IZ del dott. Marco ES, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
L'attore in riassunzione ha rivestito – innanzi al Tribunale di Roma – la posizione di convenuto opposto, avendo chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 54893/20 nei confronti di
AL IZ s.r.l.; decreto ingiuntivo poi revocato a fronte dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'ingiunto, cui ha aderito l'ingiungente.
Pertanto, oggetto del presente giudizio è la domanda in riassunzione avanzata da IC IZ del dott. Marco ES nei confronti di AL IZ s.r.l.
In estrema sintesi IC IZ espone:
- In data 5 maggio 2015 tra le parti è stato concluso contratto di consulenza per la gestione dell'appalto relativo a “Attività di manutenzione e controllo del patrimonio arboreo ferrovia
Roma- Viterbo”;
- IC IZ ha perciò emesso le relative note pro forma, solo in parte pagate da AL
IZ s.r.l., residuando un insoluto per Euro 30.195,00;
- In data 1° ottobre 2015 tra le medesime parti è stato concluso contratto di consulenza per la gestione di “Appalto misto (servizi + lavori) relativi alla manutenzione e controllo del patrimonio arboreo della metropolitana linee A, B, C, Ferrovia Regionale Roma - Lido e
Ferrovia Regionale Roma – Giardinetti”;
- IC IZ ha perciò emesso le relative note pro forma, solo in parte pagate da controparte, residuando un insoluto di Euro 35.227,50;
- Il credito residuo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 163/2022 promossa da:
ADRIATICO SERVIZI DEL DOTT. MARCO MOLESI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI MATTEO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
OLIVIERI MATTEO
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
A.L.F.A. SERVIZI S.R.L. (C.F. 02184620546), con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TEDESCHI GIUSEPPE
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria, per tutte le ragioni esposte, così giudicare e provvedere: IN VIA
PRINCIPALE Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Respingere
l'opposizione, rigettare la domanda riconvenzionale e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione.
pagina 1 di 10 IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
AL IZ srl al pagamento della somma di € 65.422,50, o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per parte convenuta in riassunzione:
“In via principale attesa la revoca del d.i. opposto avanti al Tribunale di Roma e comunque per tutti i motivi esposti in atti, rigettare le domande attoree di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, di rigetto dell'opposizione e di conferma in ogni sua parte del d.i. opposto, in quanto infondate in fatto e in diritto;
parimenti, in via principale accertare e dichiarare, in ogni caso, per i motivi esposti in atti, l'insussistenza e/o comunque l'infondatezza delle pretese di parte attrice e, per
l'effetto, rigettare le domande tutte avanzate dall'attrice poiché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'insussistenza e/o comunque l'infondatezza delle pretese di parte attrice così come azionate e, per l'effetto, disporre la riduzione della somma richiesta dall'attrice all'importo eventualmente ritenuto dovuto e/o equo e/o di giustizia;
in via riconvenzionale per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare gli inadempimenti contrattuali tutti in capo a parte attrice e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, parte attrice alla corresponsione delle somme dovute, nonché al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla convenuta nella misura che risulterà accertata in corso di causa, o che sarà ritenuta di giustizia, pure con valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di' del dovuto al saldo effettivo, anche, in denegata ipotesi di accoglimento totale, o parziale delle avverse richieste, compensando detti importi con quelli eventualmente ritenuti dovuti a parte attrice;
parimenti, in via riconvenzionale per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella causazione dei danni patiti dalla convenuta, previo accertamento dei fatti causali del danno e del diritto della convenuta al suo risarcimento e, per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente patito dalla convenuta in conseguenza degli eventi di cui in narrativa, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal di' dovuto al saldo effettivo, anche, in denegata ipotesi di accoglimento totale, o parziale delle avverse richieste, compensando detti importi con quelli eventualmente ritenuti dovuti a parte attrice. in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 10
Va premesso che il presente giudizio consegue alla riassunzione del giudizio portante R.G. 6805/21 instaurato innanzi al Tribunale di Roma e conclusosi giusta sentenza n. 16762/21, con la quale è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore della competenza del Tribunale di Forlì.
Ha riassunto il giudizio IC IZ del dott. Marco ES, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
L'attore in riassunzione ha rivestito – innanzi al Tribunale di Roma – la posizione di convenuto opposto, avendo chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 54893/20 nei confronti di
AL IZ s.r.l.; decreto ingiuntivo poi revocato a fronte dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'ingiunto, cui ha aderito l'ingiungente.
Pertanto, oggetto del presente giudizio è la domanda in riassunzione avanzata da IC IZ del dott. Marco ES nei confronti di AL IZ s.r.l.
In estrema sintesi IC IZ espone:
- In data 5 maggio 2015 tra le parti è stato concluso contratto di consulenza per la gestione dell'appalto relativo a “Attività di manutenzione e controllo del patrimonio arboreo ferrovia
Roma- Viterbo”;
- IC IZ ha perciò emesso le relative note pro forma, solo in parte pagate da AL
IZ s.r.l., residuando un insoluto per Euro 30.195,00;
- In data 1° ottobre 2015 tra le medesime parti è stato concluso contratto di consulenza per la gestione di “Appalto misto (servizi + lavori) relativi alla manutenzione e controllo del patrimonio arboreo della metropolitana linee A, B, C, Ferrovia Regionale Roma - Lido e
Ferrovia Regionale Roma – Giardinetti”;
- IC IZ ha perciò emesso le relative note pro forma, solo in parte pagate da controparte, residuando un insoluto di Euro 35.227,50;
- Il credito residuo
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