Trib. Firenze, sentenza 28/01/2025, n. 131

TRIB Firenze
Sentenza
28 gennaio 2025
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TRIB Firenze
Sentenza
28 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 28/01/2025, n. 131
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 131
Data del deposito : 28 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 944/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 944/2022 tra
CA SC RICORRENTE
e
INAIL
RESISTENTE
Oggi 28 gennaio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per CA SC l'avv. Daniele Brotini in sostituzione dell'avv. AURELI FRANCA Per INAIL l'avv. MARIANI ROSANNA, oggi sostituita dall'avv. Lorenzo Messeri
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Brotini, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente,
chiede che sia disposta la compensazione integrale delle spese processuali, atteso che il CTU ha accertato sia la sussistenza della malattia, che il nesso di causalità con gli eventi stressogeni lavorativi.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 944/2022 promossa da:
CA SC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. AURELI FRANCA, con elezione di domicilio in VIA RICASOLI 118 57126 LIVORNO, presso il difensore avv. AURELI FRANCA
PARTE RICORRENTE contro
INAIL (C.F. 01165400589), con il patrocinio dell'avv. MARIANI ROSANNA, elettivamente domiciliato in VIA M. BUFALINI 7 50122 FIRENZE, presso il difensore avv. MARIANI ROSANNA PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.05.2022, LO SC ha esposto e dedotto:
a) di lavorare dal 1980 come impiegato, presso la Banca Nazionale del Lavoro (BNL), addetto alla gestione e alla consulenza finanziaria di clienti privati, e di avere vissuto, a partire dagli anni
2015-2016, un profondo disagio in ambito lavorativo (che si manifestava con nausea, diarrea, crisi di panico, sensazione di soffocamento, disorientamento, insonnia, incubi, ansia), iniziato a seguito di un trasferimento di filiale, da lui non condiviso e intimato senza preavviso, e continuato a fronte di continue e pressanti richieste e di monitoraggi da parte dei suoi superiori, tanto da ottenere, in data 6.09.2016, una valutazione di “disturbo dell'adattamento con ansia compatibile con la situazione lavorativa anamnesticamente stressogena, caratterizzata prevalentemente da disagio nella gestione dell'interfaccia casa-lavoro”, da parte del Centro per lo studio del disadattamento lavorativo della Medicina Preventiva del Lavoro dell'AOUP (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
situazione di disagio culminata nell'episodio del 19.06.2019, quando, a seguito di una telefonata con un dirigente, effettuata con toni accesi, accusatori e intimidatori, cadeva in preda di uno stato di agitazione, con tremori diffusi e crisi lipotimica, che lo costringevano a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Empoli (v. doc. n.
2
3 del fascicolo di parte), con conseguente accertamento, da parte del Dipartimento della
Prevenzione dell'ASL di Empoli, di una ricaduta correlata a cause insite nell'organizzazione del lavoro (v. doc. n. 5 e 6 del fascicolo di parte);

b) di avere presentato ad INAIL, in data 19.02.2020, domanda di riconoscimento di malattia professionale per “disturbo dell'adattamento cronico”, come da certificazione medica di malattia professionale redatta in pari data dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana,
Medicina Preventiva del Lavoro (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);

c) che la predetta domanda veniva rigettata da INAIL, in data 17.02.2021 (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte);

d) di avere proposto opposizione avverso il predetto diniego, in data 11.06.2021, chiedendo l'accertamento del grado di menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 12% (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte);
opposizione rigettata, a seguito di collegiale medica, come da comunicazione del 30.06.2021 (v. doc. n. 13 del fascicolo di parte).
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “Accertare e dichiarare il nesso quanto meno concausale fra l'attività lavorativa svolta dal Sig. LO SC e l'affezione denunciata in narrativa con una diminuzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) pari al 12% delle
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