Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1590

TRIB Napoli
Sentenza
14 febbraio 2025
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Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1590
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1590
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

n. 21521/2023 r.g.a.c.
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Cristina Correale Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva in decisione dell'11.2.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21521 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Luigi Parte_1
Corsiero, presso il cui studio elett.nte domicilia, sito a Maddaloni, via San Francesco d'Assisi, 118, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 265 del 7.7.2023, notificato il 27.9.2023, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente il 25.1.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 26.6.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso depositato il 24.10.2023 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere giunto in Italia nel 2017, dopo avere abbandonato nel 2012 il proprio paese e la città di Berekum, dove aveva sempre vissuto, ed avere anche lasciato la Libia, in cui aveva vissuto per quattro anni;
di avere presentato domanda di protezione internazionale che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, il 30.1.2019, gli aveva rigettato e di avere proposto, quindi, opposizione ex art. 35bis d.lgs. 25\2008, dinanzi al Tribunale di Napoli, parimenti respintagli;
di vivere, all'attualità, a Casal di Principe, in via Cavour, e di avere ottenuto una promessa di assunzione dal titolare di un'azienda agricola, tale Della Volpe Raffaele, il 16.5.2022; di parlare la lingua italiana e di avere anche voluto iscriversi ad un corso di lingua, senza, tuttavia, poterlo fare a causa della mancanza di un permesso di pagina 1 di 8


soggiorno;
di avere regolarmente lavorato per un periodo in cui pendeva la sua domanda di protezione internazionale;
che le condizioni del paese non consentivano un suo rientro. Chiedeva, dunque, di riconoscergli il diritto al rilascio del permesso di cui all'art. 19, c. 1 e 1.1 e 1.2, d. lgs. n. 286/1998. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il 10.11.2023 il si costituiva Controparte_1 in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale del 28.11.2023, il Tribunale rigettava la domanda cautelare, rilevando l'assenza di indici d'integrazione nel territorio nazionale e di condizioni nel paese di origine, tali da esporlo al rischio di una deprivazione dei diritti fondamentali al di sotto della soglia costitutiva della dignità umana o d'insicurezza. Fissava, altresì, per il 22.1.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 22.1.2025. Parte ricorrente si richiamava alle sue conclusioni, dichiarando di svolgere attività lavorativa non regolarizzata e di essersi impegnato a prestare attività di volontariato, individuando un datore di lavoro disposto ad assumerlo regolarmente, come da documentazione versata in atti. Lamentava che, alla luce della mancanza di idoneo documento di riconoscimento, null'altro avrebbe potuto fare per dimostrare la propria integrazione sul territorio. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale dinanzi a sé ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c., per l'11.2.2025. All'udienza dell'11.2.2025, all'esito della discussione orale della causa, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione sulla medesima. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,
pagina 2 di 8 del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “

1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale
.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove
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