Trib. Savona, sentenza 18/12/2024, n. 899

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Savona, sentenza 18/12/2024, n. 899
Giurisdizione : Trib. Savona
Numero : 899
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2424 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 rimessa in decisione all'udienza del 13.12.2024 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. NASUTI GIANLUCA ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
VIA P. PALEOCAPA, 8/4 17100 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv. PETRELLA GIAMBATTISTA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA PALEOCAPA
22/4 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
C.F. ), nata a RA LI (SV) il [...], in [...] curatore
[...] CodiceFiscale_4
speciale Avv. Federico Barbano in proprio, con domicilio eletto in SAVONA, VIA PALEOCAPA 25/6
e
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato come segue le proprie conclusioni:
- parte ricorrente: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso,


voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via principale
1) accertare e dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del signor per i motivi Parte_2
tutti evidenziati in narrativa;

2) revocare l'affidamento della prole al Comune di RA LI – assistenti sociali- e per l'effetto disporre
l'affidamento esclusivo delle figlie ed alla mamma con Controparte_1 CP_2 Parte_1
residenza presso l'abitazione condotta dalla predetta in Tovo San Giacomo (SV) Via Pian Del Sasso 41/3 per tutti i motivi esposti in narrativa;

3) disporre l'assegno di mantenimento ordinario nella misura di €1.500,00 (€750,00 a figlia) ovvero nella somma minore o maggiore emergenda in corso di causa per tutti i motivi esposti in narrativa;

4) accertare e dichiarare la mancata rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento a far data dal gennaio 2023 e per l'effetto condannare il sig. al versamento delle differenze non corrisposte Parte_2
dal momento della prima rivalutazione, gennaio 2023, fino al saldo;

5) confermare per il resto le condizioni di divorzio.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, rimborso delle spese generali e forfettarie, IVA e CPA comprese”;

- parte resistente: “piaccia al Tribunale Ill.mo, per i suesposti motivi, disattesa e rigettata ogni avversaria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, in quanto inammissibile ovvero infondato in fatto ed in diritto;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;

- in via principale:
- rigettare il ricorso ex adverso depositato di modifica delle condizioni di divorzio perché infondato in fatto ed in diritto;

- sempre in via principale:
- confermare le prescrizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 6/2021, così come confermate già con decreto del 22/05/2022;

- incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di provvedere a calendarizzare gli incontri padre- figlie, con la previsione di una rimodulazione ed aumento delle visite rispetto all'attuale calendario (che prevede un solo giorno settimanale), con la previsione di almeno due visite settimanali e/o di un pernottamento presso l'abitazione del padre a settimane alternate.
- in via subordinata (anche nell'ipotesi in cui – anche a seguito della CTU in corso di esecuzione – si dovesse valutare la decadenza della responsabilità genitoriale in capo alla sig.ra ovvero la diversa Parte_1
collocazione delle minori):
- disporre la collocazione delle minori e presso il padre sig. ovvero presso la CP_1 CP_2 Parte_2
nonna paterna sig.ra (in forza della disponibilità già espressa dalla stessa all'udienza Persona_1
del 09/07/2019 nell'ambito del procedimento cautelare NRG 4223/2017 sub 1);

- in ogni caso:
- con vittoria di spese di lite e dei compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre C.P.A. e
I.V.A. come per legge e successive spese occorrende”;

- il curatore speciale: Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta e disattesa ogni contraria istanza,
b) disporre l'affido dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti con l'adozione dei meglio visti provvedimenti (c.f.r Ordinanza Dott.ssa Erica Passalalpi datata 31.01.2024), anche occorrendo di carattere cautelare, al fine di garantire l'effettività dell'affido dell'Ente nominato;

c) stabilire collocazione delle minori, modalità di visita e frequentazione secondo quanto indicato dal CTU nominato e, comunque, nell'esclusivo interesse delle minori ad un sereno ed adeguato sviluppo psicofisico;

d) adottare i meglio visti provvedimenti di carattere economico, tenuto conto dei bisogni materiali delle minori e della capacità economica e reddituale dei coniugi;

e) vinte le spese di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in rilievo il giudizio promosso da per la modifica delle condizioni divorzili di cui alla Parte_1
sentenza di questo Tribunale n. 6/2021 dell'8.1.2021 essenzialmente in punto responsabilità genitoriale ed in punto economico.
e l'ex coniuge infatti, si sono uniti in matrimonio in data 27.5.2012 e dalla Parte_1 Parte_2
loro unione sono nate due figlie, (3.12.2012) ed (2.8.2017). CP_1 CP_2
Si sono separati consensualmente.
A seguito del divorzio, invece contenzioso, le figlie di questa coppia genitoriale sono state affidate ai Servizi
Sociali ai quali è stata rimessa anche l'organizzazione e calendarizzazione degli incontri padre-figlie in modalità protetta.
Preme precisare che le ragioni del regime allora stabilito sono da ricercare essenzialmente nell'elevata conflittualità presente fra le parti e nelle tendenze escludenti manifestate dalla madre.
Le condizioni divorzili, nel 2022, hanno subito una prima temporanea modifica in punto regime delle visite, avendo le parti congiuntamente chiesto ed ottenuto che per un periodo di sei mesi il padre potesse vedere le figlie ogni lunedì e sabato/domenica alla presenza della madre nonché il giorno del compleanno ed in alcuni giorni festivi.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ha dedotto che “il IG. effettuava Parte_1 Pt_2
il primo incontro con le figlie, in data 21.11.2022, alla presenza della madre e della nonna materna IG.ra
, salvo poi esprimere la volontà di non voler proseguire le visite alla prole. Invero, da quel Parte_3
giorno il IG. si sottraeva agli incontri con ed venendo evidentemente meno alle Pt_2 CP_1 CP_2
proprie responsabilità genitoriali”.
La donna ha lamentato il totale disinteresse del padre per le figlie e ha spiegato che gli incontri padre-figlie non sono più ripresi neppure in modalità protetta.
Ha contestato il mancato pagamento da parte dell'ex marito delle spese straordinarie, precisando di aver denunciato l' a fronte della reiterata omissione del sostegno economico”. Pt_2
Ha rappresentato di aver proseguito positivamente il percorso di supporto alla genitorialità ad essa destinato.
In conclusione, ha chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'ex coniuge e Parte_1
l'affido esclusivo delle figlie minori a sé nonché un aumento del contributo previsto per il mantenimento ordinario delle figlie da 700,00 euro complessivi (350,00 euro per ciascuna figlia) a 1500,00 euro complessivi (750,00 euro per ciascuna figlia).
costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande, ripercorrendo la Parte_2
lunga ed articolata vicenda processuale delle parti e precisando che, successivamente alla modifica temporanea del regime delle visite, non si è svolto alcun incontro libero fra il padre e le figlie, in quanto “la
IG.ra ha sistematicamente impedito al IG. (ed alla nonna materna IG.ra di Parte_1 Pt_2 Per_1
vedere ed incontrare le figlie”.
L'uomo ha negato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale, poiché “non è vero che il IG. si è sottratto agli incontri con le figlie, ma – al contrario Pt_2
– allo stesso IG. … è stato impedito dalla IG.ra di vedere ed incontrare serenamente le Pt_2 Parte_1
figlie”, non è vero che l' i sia sottratto ai propri obblighi di mantenimento e comunque “è evidente Pt_2
che il mancato incontro con le figlie, che per di più è addebitabile a fatto e colpa della IG.ra (che Parte_1
ha sempre boicottato ed impedito tali incontri già a far data dal giudizio di separazione), nonché il preteso mancato pagamento di spese straordinarie e dell'ISTAT non rappresentino di certo quella irrecuperabilità del rapporto padre-figlie e quella irreversibilità del pregiudizio per le figlie, quali presupposti necessari ai fini della decadenza”.
Il resistente ha spiegato che:
- il disinteresse per le figlie che gli imputa controparte è in realtà inesistente, come dimostrano le numerose richieste in via giudiziale di vedere ed incontrare le figlie e come dimostra il buon esito degli incontri che
padre e figlie hanno potuto svolgere;

- “la richiesta di revoca di affidamento delle figlie ai Servizi Sociali trova la propria reale giustificazione nella volontà della IG.ra di evitare in ogni modo il loro controllo, che evidentemente le impedisce di Parte_1
potersi comportare senza freni nei rapporti con le figlie”;

- la IG.ra ha sempre tenuto condotte gravemente escludenti, atteso che ha sempre ostacolato gli Parte_1
incontri padre-figlie, ha infondatamente quanto strumentalmente accusato l' i abusare di sostanze Pt_2
stupefacenti e di essere verbalmente aggressivo, ha tenuto condotte inadeguate alla presenza delle bambine generando nelle stesse paura e disorientamento, non ha prestato alcuna collaborazione con i Servizi Sociali con i quali anzi si è posta in modo polemico e conflittuale.
Il
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