Trib. Castrovillari, sentenza 15/01/2025, n. 71
TRIB Castrovillari
Sentenza
15 gennaio 2025
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15 gennaio 2025
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15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 658/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 658/2022 promossa da:
LB AN E IT IA con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Cinicola;
ATTORI contro
IF PL INVESTING S.P.A., con il patrocinio dell'Avv. Marco Rossi;
CONVENUTO
OGGETTO: Inadempimento contrattuale in opposizione avverso decreto ingiuntivo n.58/2022
Tribunale di Castrovillari
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.03.2022, LB NF e LI CI proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.58/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari e notificato in data 16.02.2022, con il quale, su istanza di IF PL S.p.a., veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 71.333,34 a titolo di somme dovute in relazione al contratto di finanziamento n. 302915294, oltre interessi legali e spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione LB NF e LI CI, deducevano che:
1. LB
NF in data 15.07.2008 stipulava un contratto di finanziamento, in forma di prestito pagina 1 di 5
personale, per la somma di euro 43.072,00 comprensiva di commissioni e polizza assicurativa da restituire in 96 mesi, con un Tasso Nominale Annuo iniziale pari al 12,200% ed un TAEG dichiarato in contratto del 13,073%;
2.le obbligazioni del contratto di finanziamento venivano assunte, in qualità di coobbligato, da LI CI;
3. l'Istituto di credito aveva unilateralmente variato nel tempo, non solo il tasso di interesse debitore, ma in generale tutte le condizioni contrattuali applicate nei rapporti bancari in senso sfavorevole e senza dare alcuna comunicazione;
3. l'Istituto di Credito chiedeva ed otteneva l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 71.333,34 oltre interessi, calcolata, considerata la somma già restituita nel tempo, solo attraverso capitalizzazione di interessi e commissioni in misura in gran lunga superiore al tasso convenzionale e con evidente violazione della normativa di cui all'art. 121, lett. e D.lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario);.
4. Inoltre, l'Istituto di Credito nel conteggio effettuato non aveva applicato la norma di cui all'art. 5 del dlt 231/2002 che prevede espressamente il saggio da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo dei pagamenti.
Sostenevano, pertanto, che dalla documentazione prodotta dall'Istituto di Credito emergeva la palese inesattezza della somma ingiunta.
Concludevano, chiedendo: ”Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa revocare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il D.I. 58/2022 dell'11.02.2022 perché infondato in fatto ed in diritto;
condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute dagli attori per la redazione della perizia tecnica di parte;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre rimb. forf., cap ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Si costituiva in giudizio la IF PL S.p.a., la quale resisteva all'avversa opposizione, sostenendo di aver fornito prova della pretesa creditoria e dell'inadempimento dell'opponente.
Deduceva l'infondatezza e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 658/2022 promossa da:
LB AN E IT IA con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Cinicola;
ATTORI contro
IF PL INVESTING S.P.A., con il patrocinio dell'Avv. Marco Rossi;
CONVENUTO
OGGETTO: Inadempimento contrattuale in opposizione avverso decreto ingiuntivo n.58/2022
Tribunale di Castrovillari
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.03.2022, LB NF e LI CI proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.58/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari e notificato in data 16.02.2022, con il quale, su istanza di IF PL S.p.a., veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 71.333,34 a titolo di somme dovute in relazione al contratto di finanziamento n. 302915294, oltre interessi legali e spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione LB NF e LI CI, deducevano che:
1. LB
NF in data 15.07.2008 stipulava un contratto di finanziamento, in forma di prestito pagina 1 di 5
personale, per la somma di euro 43.072,00 comprensiva di commissioni e polizza assicurativa da restituire in 96 mesi, con un Tasso Nominale Annuo iniziale pari al 12,200% ed un TAEG dichiarato in contratto del 13,073%;
2.le obbligazioni del contratto di finanziamento venivano assunte, in qualità di coobbligato, da LI CI;
3. l'Istituto di credito aveva unilateralmente variato nel tempo, non solo il tasso di interesse debitore, ma in generale tutte le condizioni contrattuali applicate nei rapporti bancari in senso sfavorevole e senza dare alcuna comunicazione;
3. l'Istituto di Credito chiedeva ed otteneva l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 71.333,34 oltre interessi, calcolata, considerata la somma già restituita nel tempo, solo attraverso capitalizzazione di interessi e commissioni in misura in gran lunga superiore al tasso convenzionale e con evidente violazione della normativa di cui all'art. 121, lett. e D.lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario);.
4. Inoltre, l'Istituto di Credito nel conteggio effettuato non aveva applicato la norma di cui all'art. 5 del dlt 231/2002 che prevede espressamente il saggio da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo dei pagamenti.
Sostenevano, pertanto, che dalla documentazione prodotta dall'Istituto di Credito emergeva la palese inesattezza della somma ingiunta.
Concludevano, chiedendo: ”Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa revocare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il D.I. 58/2022 dell'11.02.2022 perché infondato in fatto ed in diritto;
condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute dagli attori per la redazione della perizia tecnica di parte;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre rimb. forf., cap ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Si costituiva in giudizio la IF PL S.p.a., la quale resisteva all'avversa opposizione, sostenendo di aver fornito prova della pretesa creditoria e dell'inadempimento dell'opponente.
Deduceva l'infondatezza e
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