Trib. Oristano, sentenza 19/07/2024, n. 263
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I O R I S T A N O
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 790 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, proposta da
PI IO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Massimo Graziano, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
ATTORE
CONTRO
PA IR, residente in [...]
CONVENUTA – CONTUMACE tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza: condannare la sig.ra PA MI alla restituzione della somma pari ad €
23.741,12 (ventitremilasettecentoquarantuno/12), o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta idonea al soddisfacimento del credito;
con vittoria di spese, in favore del procuratore, che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18 giugno 2021, IZ SC ha convenuto in giudizio MI PA, coniuge separato, per sentir condannare la medesima al pagamento della somma di Euro 23.741,12, o quella diversa da accertare, a titolo
1
di indebito soggettivo, ex art. 2036 cod. civ., “ed altresì” a titolo di arricchimento senza causa, ex art. 2041 cod. civ., deducendo di aver sostenuto ingenti spese sia per i lavori di ristrutturazione del locale destinato a bar e pizzeria, sito in Bosa, via
Lungo Temo De Gasperi n. 71, gestito dalla convenuta e chiamato La Perla, sia per l'avvio della relativa attività, e di averne sofferto grave depauperamento patrimoniale.
MI PA, regolarmente citata, è rimasta contumace.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per interpello e per testi.
All'udienza del 20 marzo 2024, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento delle domande di pagamento, IZ SC espone in fatto che, nel mese di agosto 2020, alcuni mesi prima che MI PA si allontanasse dalla residenza coniugale ed abbandonasse la prole, atteso il legame matrimoniale, egli sosteneva ingenti spese per la ristrutturazione del locale adibito a bar e pizzeria, di proprietà della convenuta e della sua famiglia d'origine, dove la convenuta stessa esercitava l'attività di ristoro chiamata La Perla, spese di ammontare complessivo pari a Euro 22.541,12, come da perizia di stima, ed ingenti spese, altresì, per l'avvio della suddetta attività, ivi compreso il pagamento della prima mensilità di locazione per Euro 1.200,00, prestando anche il proprio lavoro per oltre un mese, con grave depauperamento patrimoniale;
afferma in diritto la configurabilità, perciò, del pagamento di indebito soggettivo, ex art. 2036 cod. civ., e dell'arricchimento senza causa, ex art. 2041 cod. civ., in quanto, nel contribuire alle spese familiari, egli versava una somma di gran lunga superiore alle proprie condizioni economiche, restando del tutto estraneo all'esercizio dell'attività commerciale, di cui l'altra parte era esclusiva titolare.
2. La domanda di ripetizione di indebito soggettivo è infondata.
2.1. Per giurisprudenza consolidata, l'adempimento spontaneo di
2
un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina
l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude, inoltre, la surrogazione legale di cui agli artt. 1203, n. 5, e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere solventis, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I O R I S T A N O
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 790 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, proposta da
PI IO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Massimo Graziano, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
ATTORE
CONTRO
PA IR, residente in [...]
CONVENUTA – CONTUMACE tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza: condannare la sig.ra PA MI alla restituzione della somma pari ad €
23.741,12 (ventitremilasettecentoquarantuno/12), o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta idonea al soddisfacimento del credito;
con vittoria di spese, in favore del procuratore, che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18 giugno 2021, IZ SC ha convenuto in giudizio MI PA, coniuge separato, per sentir condannare la medesima al pagamento della somma di Euro 23.741,12, o quella diversa da accertare, a titolo
1
di indebito soggettivo, ex art. 2036 cod. civ., “ed altresì” a titolo di arricchimento senza causa, ex art. 2041 cod. civ., deducendo di aver sostenuto ingenti spese sia per i lavori di ristrutturazione del locale destinato a bar e pizzeria, sito in Bosa, via
Lungo Temo De Gasperi n. 71, gestito dalla convenuta e chiamato La Perla, sia per l'avvio della relativa attività, e di averne sofferto grave depauperamento patrimoniale.
MI PA, regolarmente citata, è rimasta contumace.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per interpello e per testi.
All'udienza del 20 marzo 2024, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento delle domande di pagamento, IZ SC espone in fatto che, nel mese di agosto 2020, alcuni mesi prima che MI PA si allontanasse dalla residenza coniugale ed abbandonasse la prole, atteso il legame matrimoniale, egli sosteneva ingenti spese per la ristrutturazione del locale adibito a bar e pizzeria, di proprietà della convenuta e della sua famiglia d'origine, dove la convenuta stessa esercitava l'attività di ristoro chiamata La Perla, spese di ammontare complessivo pari a Euro 22.541,12, come da perizia di stima, ed ingenti spese, altresì, per l'avvio della suddetta attività, ivi compreso il pagamento della prima mensilità di locazione per Euro 1.200,00, prestando anche il proprio lavoro per oltre un mese, con grave depauperamento patrimoniale;
afferma in diritto la configurabilità, perciò, del pagamento di indebito soggettivo, ex art. 2036 cod. civ., e dell'arricchimento senza causa, ex art. 2041 cod. civ., in quanto, nel contribuire alle spese familiari, egli versava una somma di gran lunga superiore alle proprie condizioni economiche, restando del tutto estraneo all'esercizio dell'attività commerciale, di cui l'altra parte era esclusiva titolare.
2. La domanda di ripetizione di indebito soggettivo è infondata.
2.1. Per giurisprudenza consolidata, l'adempimento spontaneo di
2
un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina
l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude, inoltre, la surrogazione legale di cui agli artt. 1203, n. 5, e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere solventis, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e
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