Trib. Siena, sentenza 15/04/2024, n. 329
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Testo completo
N. 1935/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Chiara Fiamingo Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1935/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso, dall'Avv. Stefania Vichi, presso il cui studio in Abbadia San
Salvatore (SI), Via Gorizia n. 56, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
C.F.: ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria EL
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
All'udienza EL 10.4.2024,
N. 1935/2023 R.G. 2 / 11
per l'Avv. Stefania Vichi così conclude: “Voglia l'adito Tribunale, Parte_1
accertata l'impossibilità ELla convivenza fra i coniugi, accertato che il CP_1
ha violato gli obblighi di assistenza familiare e che anzi si è macchiato di reati contro la persona e la famiglia, in ragione EL pregiudizio cui sono esposte la ricorrente e le figlie, visto l'art 473 bis n. 15, dichiarare, anche con sentenza parziale, 1) la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente giuste le ragioni riportate in narrativa. 2) affidamento super esclusivo
e alla madre;
3) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento 4) condannare a contribuire al mantenimento ELle figlie nella misura che CP_1
l'adito Tribunale riterrà adeguata oltre che al 50% ELle spese straordinarie 5)
All'esito EL passaggio in giudicato ELla sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 ELla legge 1° dicembre 1970, n. 898, Voglia dichiarare lo scioglimento EL matrimonio con addebito in capo al Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”;
CP_1
per PUBBLICO MINISTERO: visto in data 24.11.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 21.9.2023, Parte_1
esponeva che, dopo avere contratto una prima volta matrimonio con CP_1
dall'unione col quale erano nate in data 22.8.2006 le figlie e e dopo Per_1 Per_2
avere divorziato dal medesimo, aveva nuovamente contratto matrimonio con lui in data 4.11.2015 in Tunisia, che la convivenza era diventata intollerabile, a causa ELla condotta EL che, dapprima l'aveva costretta a rimanere in Tunisia dai suoceri e CP_1
poi, dopo averle concesso di venire in Italia, aveva tenuto comportamenti insopportabili sia nei suoi confronti - abusando di sostanze alcoliche, offendendola, esigendo la disponibilità EL denaro da essa guadagnato col proprio lavoro, costringendola ad avere rapporti sessuali e minacciandola - sia nei confronti ELle figlie - offendendo anch'esse e trattandole senza alcuna cura e riguardo -, fino a quando essa era fuggita di casa ed era stata posta sotto protezione;
esponeva ancora che, dopo l'applicazione ELla misura cautelare EL divieto di avvicinamento e la modifica di tale misura, il si era sostituito a lei nella stipula di un contratto per la CP_1
N. 1935/2023 R.G. 3 / 11
fornitura di energia elettrica e, quindi, aveva ripreso a minacciarla, in un'occasione anche con un coltello, tanto che la misura cautelare era stata aggravata con la detenzione in carcere;
faceva presente che era pendente procedimento dinanzi al
Tribunale dei Minorenni di Firenze per la decadenza EL dalla potestà CP_1
genitoriale;
sosteneva che sussisteva la giurisdizione italiana, era applicabile la legge italiana ed era competente il Tribunale di Siena, e che il aveva tenuto CP_1
comportamenti in violazione degli obblighi matrimoniali e familiari;
chiedeva di pronunciare la separazione personale con addebito al con affidamento esclusivo CP_1
ELle figlie minorenni e previsione di un contributo al mantenimento a carico EL padre;
chiedeva altresì, nel rispetto EL termine di legge, la pronuncia di scioglimento EL matrimonio, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace all'udienza di CP_1
prima comparizione ex art. 183 c.p.c. EL 19.12.2023.
Espletati gli incombenti preliminari a tale udienza, la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti - tra cui gli atti ELle indagini preliminari svolte nei confronti EL resistente -, attraverso la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, ammessa dal Giudice con ordinanza EL 19.12.2023 ed espletata all'udienza EL
20.2.2024, nonché attraverso l'acquisizione di relazione dei Servizi sociali.
All'udienza collegiale EL 10.4.2024, precisate le conclusioni e depositata la comparsa conclusionale, la ricorrente discuteva oralmente la causa ed il Tribunale, in composizione collegiale, tratteneva la causa in decisione, ai sensi ELl'art. 275-bis comma 4° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente nella contumacia EL resistente ha richiesto la pronuncia Pt_1 CP_1
ELla separazione personale dei coniugi.
Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (la ricorrente
è di cittadinanza marocchina ed il resistente è di cittadinanza tunisina ed il matrimonio
è stato celebrato in Tunisia), occorre verificare la sussistenza ELla giurisdizione EL giudice italiano (e ELla competenza EL tribunale adito) e la legge applicabile.
N. 1935/2023 R.G. 4 / 11
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art.
3 Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri.
In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione EL Giudice italiano, in quanto
Giudice nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi ELl'art.
3 comma 1 lett. a) Reg.CE 2201/2003 citato, posto che entrambe le parti risultano residenti in Italia, la ricorrente in Abbadia San Salvatore (SI) (doc. 2 fasc.ric.) ed il resistente in Castel EL NO (GR) (doc. 13 fasc.ric.).
Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento CE
20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III);
tale norma prevede che “in mancanza di una scelta ai sensi ELl'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge ELlo Stato: a) ELla residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Chiara Fiamingo Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1935/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso, dall'Avv. Stefania Vichi, presso il cui studio in Abbadia San
Salvatore (SI), Via Gorizia n. 56, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
C.F.: ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria EL
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
All'udienza EL 10.4.2024,
N. 1935/2023 R.G. 2 / 11
per l'Avv. Stefania Vichi così conclude: “Voglia l'adito Tribunale, Parte_1
accertata l'impossibilità ELla convivenza fra i coniugi, accertato che il CP_1
ha violato gli obblighi di assistenza familiare e che anzi si è macchiato di reati contro la persona e la famiglia, in ragione EL pregiudizio cui sono esposte la ricorrente e le figlie, visto l'art 473 bis n. 15, dichiarare, anche con sentenza parziale, 1) la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente giuste le ragioni riportate in narrativa. 2) affidamento super esclusivo
e alla madre;
3) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento 4) condannare a contribuire al mantenimento ELle figlie nella misura che CP_1
l'adito Tribunale riterrà adeguata oltre che al 50% ELle spese straordinarie 5)
All'esito EL passaggio in giudicato ELla sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 ELla legge 1° dicembre 1970, n. 898, Voglia dichiarare lo scioglimento EL matrimonio con addebito in capo al Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”;
CP_1
per PUBBLICO MINISTERO: visto in data 24.11.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 21.9.2023, Parte_1
esponeva che, dopo avere contratto una prima volta matrimonio con CP_1
dall'unione col quale erano nate in data 22.8.2006 le figlie e e dopo Per_1 Per_2
avere divorziato dal medesimo, aveva nuovamente contratto matrimonio con lui in data 4.11.2015 in Tunisia, che la convivenza era diventata intollerabile, a causa ELla condotta EL che, dapprima l'aveva costretta a rimanere in Tunisia dai suoceri e CP_1
poi, dopo averle concesso di venire in Italia, aveva tenuto comportamenti insopportabili sia nei suoi confronti - abusando di sostanze alcoliche, offendendola, esigendo la disponibilità EL denaro da essa guadagnato col proprio lavoro, costringendola ad avere rapporti sessuali e minacciandola - sia nei confronti ELle figlie - offendendo anch'esse e trattandole senza alcuna cura e riguardo -, fino a quando essa era fuggita di casa ed era stata posta sotto protezione;
esponeva ancora che, dopo l'applicazione ELla misura cautelare EL divieto di avvicinamento e la modifica di tale misura, il si era sostituito a lei nella stipula di un contratto per la CP_1
N. 1935/2023 R.G. 3 / 11
fornitura di energia elettrica e, quindi, aveva ripreso a minacciarla, in un'occasione anche con un coltello, tanto che la misura cautelare era stata aggravata con la detenzione in carcere;
faceva presente che era pendente procedimento dinanzi al
Tribunale dei Minorenni di Firenze per la decadenza EL dalla potestà CP_1
genitoriale;
sosteneva che sussisteva la giurisdizione italiana, era applicabile la legge italiana ed era competente il Tribunale di Siena, e che il aveva tenuto CP_1
comportamenti in violazione degli obblighi matrimoniali e familiari;
chiedeva di pronunciare la separazione personale con addebito al con affidamento esclusivo CP_1
ELle figlie minorenni e previsione di un contributo al mantenimento a carico EL padre;
chiedeva altresì, nel rispetto EL termine di legge, la pronuncia di scioglimento EL matrimonio, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace all'udienza di CP_1
prima comparizione ex art. 183 c.p.c. EL 19.12.2023.
Espletati gli incombenti preliminari a tale udienza, la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti - tra cui gli atti ELle indagini preliminari svolte nei confronti EL resistente -, attraverso la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, ammessa dal Giudice con ordinanza EL 19.12.2023 ed espletata all'udienza EL
20.2.2024, nonché attraverso l'acquisizione di relazione dei Servizi sociali.
All'udienza collegiale EL 10.4.2024, precisate le conclusioni e depositata la comparsa conclusionale, la ricorrente discuteva oralmente la causa ed il Tribunale, in composizione collegiale, tratteneva la causa in decisione, ai sensi ELl'art. 275-bis comma 4° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente nella contumacia EL resistente ha richiesto la pronuncia Pt_1 CP_1
ELla separazione personale dei coniugi.
Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (la ricorrente
è di cittadinanza marocchina ed il resistente è di cittadinanza tunisina ed il matrimonio
è stato celebrato in Tunisia), occorre verificare la sussistenza ELla giurisdizione EL giudice italiano (e ELla competenza EL tribunale adito) e la legge applicabile.
N. 1935/2023 R.G. 4 / 11
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art.
3 Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri.
In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione EL Giudice italiano, in quanto
Giudice nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi ELl'art.
3 comma 1 lett. a) Reg.CE 2201/2003 citato, posto che entrambe le parti risultano residenti in Italia, la ricorrente in Abbadia San Salvatore (SI) (doc. 2 fasc.ric.) ed il resistente in Castel EL NO (GR) (doc. 13 fasc.ric.).
Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento CE
20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III);
tale norma prevede che “in mancanza di una scelta ai sensi ELl'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge ELlo Stato: a) ELla residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è
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