Trib. Napoli, sentenza 14/02/2024, n. 1164

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 14/02/2024, n. 1164
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1164
Data del deposito : 14 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. A B ha emesso, in data 14/02/2024, all'esito del deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.2944 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. M R R, presso la quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
, n.q. di eredi di , Controparte_1 CP_2 Persona_1 rappresentate e difese, in virtù di mandato in atti, dall'avv. M C, presso cui elettivamente domiciliano;
convenute
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3 rapp.to e difeso dall'Avv.G P in virtù di procura generale alle liti, elett.te dom.to in Napoli in via A. De Gasperi n.4, convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.02.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver lavorato continuativamente alle dipendenze della signora Pt_2
[...]


, de cuius delle parti convenute in giudizio, dal 04.05.2020 al 31.03.2021, 24
[...] ore su 24, presso l'abitazione di quest'ultima sita in NAPOLI, via Augusto De Martino
n. 1, in qualità di collaboratrice domestica di persona autosufficiente nei primi 5 mesi,
e non autosufficiente nel periodo successivo;
di essere stata inquadrata nel livello
CSUPER del CCNL di riferimento;
di aver prestato servizio come badante;
di essersi occupata dei servizi domestici e familiari, di aver accudito la nelle sue Per_1 funzioni esistenziali e di relazione;
di aver percepito una retribuzione mensile di €
800,00 ;
di non aver ricevuto le relative buste paga;
di aver altresì usufruito di una retribuzione in natura, ex art. 2242 c.c., consistente in vitto e alloggio;
che il datore di lavoro ha omesso di versare i contributi assicurativi dovuti.
Tanto premesso, lamentando di non essere stata correttamente retribuita in base alla quantità e qualità del lavoro espletato, di non aver ricevuto alcunché a titolo di lavoro straordinario e TFR, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare intercorso con la parte convenuta un rapporto di lavoro domestico dal 04.05.2020 al 31.03.2021 , della durata giornaliera di 24 ore su 24 retribuito con € 800,00 al mese ;
di condannare parte convenuta a versare all' e all' i contributi determinati, in CP_3 CP_4
relazione al punto a) del ricorso, limitatamente a quelli non prescritti e al risarcimento del danno in suo favore, causato dalla omessa contribuzione per i contributi di cui si accerterà la debenza;
di condannare parte convenuta al pagamento della complessiva somma di € 6.175,00 o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, secondo i conteggi e per le causali allegati al ricorso. Spese vinte.
Nel resistere alla domanda le convenute e Controparte_1 CP_2
n.q. suindicata, ne hanno dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto
[...] chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, hanno contestato la ricostruzione dei fatti così come operata dalla ricorrente precisando che il rapporto di lavoro è effettivamente iniziato il 1 aprile
2021 con durata a tempo indeterminato, con mansioni di badante e proseguito sino al 13.05.2021;
che prima di tale periodo la ricorrente ha solo frequentato saltuariamente la casa della al fine di prendere confidenza con quest'ultima e Per_1 imparare l'italiano. Hanno poi evidenziato che la ricorrente non ha mai pernottato presso l'abitazione della de cuius, non ha mai prestato lavoro notturno e non ha fruito di vitto e alloggio;
infine hanno dedotto che alla ricorrente è stato corrisposto tutto
2
quanto dovuto in virtù del rapporto di lavoro intercorso ivi compreso il versamento dei contributi.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' all'udienza del CP_3
21.12.2022, il convenuto , ha chiesto emettersi pronuncia sulla fondatezza CP_5
della domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato, con condanna del datore di lavoro all'adempimento contributivo .
******
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine, va evidenziato che la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata con la signora , dante causa delle due resistenti, fin dal 4.5.2020. Persona_1
Ed infatti risulta pacifico in causa – oltre a costituire circostanza documentata - che la ricorrente sia stata assunta dalla signora in data 1.4.2021. Persona_1
Pertanto il periodo controverso, in relazione al quale la ricorrente ha dedotto di aver lavorato come 'badante' convivente, è unicamente quello ricompreso tra il 4.5.2020 e il 31.3.2021, preso a riferimento nel conteggio allegato al ricorso, in relazione al quale di contro le resistenti, convenute in giudizio nella qualità di eredi della hanno del tutto Per_1 disconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la loro genitrice e la ricorrente.
Come è noto, il lavoratore che agisca per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna alla corresponsione della equa retribuzione ha
l'onere di provare (ex art. 2697 primo comma cod. civ.) i fatti costitutivi del proprio diritto.
In particolare, in un giudizio di accertamento, l'attore ha l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni fortemente significativi altri utilizzabili semplicemente come indici sintomatici, che consentano la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione.
Ebbene, nell'ambito dell'indagine orientata alla verifica dell'esistenza e della natura del rapporto intercorso tra la ricorrente e la dante causa delle resistenti, condotta sulla base dei dati fattuali prospettati nel ricorso ed emersi dalla prova testimoniale, espletata con
l'escussione di due testi, deve concludersi per l'infondatezza della domanda.
La teste ha dichiarato:” Testimone_1
ADR sono amica della ricorrente da molti anni, sono da 14 anni in Italia ed ho sempre lavorato, sia come assistente ad anziani che in ospedale. Negli anni 2020 e 2021 ho lavorato nella zona del preciso che io lavoro ad ore e nella stessa giornata lavoro, Per_2
3
compresa la notte, presso più sedi e quindi o anche in un'altra zona di Per_2 CP_6
Napoli.
ADR non conosco né . Conosco una persona di Persona_3 CP_2 nome presso cui ha lavorato la mia amica, l'abitazione si trovava nella zona di Per_1
Capodimonte, vi sono stata tre volte , se ben ricordo, perché la mia amica mi consegnava del denaro da mandare in Georgia, ricordo che in una occasione era agosto 2020, in un'altra era ottobre/ novembre dell'anno 2020 non so essere più precisa, la terza in primavera però nell'anno 2021.
ADR in queste occasioni sono stata pochi minuti, giusto per prendere il denaro e andare via, io non ho l'abitudine di trattenermi in casa di estranei.…Io so che la ricorrente svolgeva attività di pulizia, cucinava, e conviveva con la predetta usciva a fare commissioni Per_1 come in farmacia e faceva la spesa…ADR io non ho mai visto fare queste attività alla ricorrente, però so che abitava in quella casa in quanto non abitava nella nostra casa che si trovava e si trova tuttora a piazza Garibaldi, preciso che si tratta di un'abitazione condivisa tra amiche dello stesso paese di provenienza…le tre occasioni che ho menzionato in cui sono stata presso la casa della erano tutte di pomeriggio;
l'appartamento si trovava al Per_1 primo piano.
ADR la ricorrente ha lavorato da maggio 2020 al decesso della sig.ra che fu a maggio Per_1
2021, ha sempre convissuto con la ad eccezione del periodo in cui è stata sottoposta Per_1 ad un intervento chirurgico, per il quale è stata ricoverata a dicembre 2020 fino a gennaio
2021, in questo periodo fu sostituita da una nostra amica di nome non mi Persona_4 risulta che la ricorrente abbia percepito nel periodo che ho menzionato, indennità dall . CP_3
ADR prima di questo lavoro, la ricorrente ha lavorato notte e giorno presso una collega della figlia della sig.ra ( cfr test in atti) Per_1
Risulta evidente che la testimonianza sopra riportata non apporti significativi elementi di giudizio all'indagine che si sta compiendo, in quanto l'amica della ricorrente ha dichiarato di essere stata solo in tre occasioni presso l'abitazione della , di cui la terza nella Persona_1 primavera del 2021. Quindi, considerato che l'inizio della primavera si fa coincidere con il giorno 21 marzo, protraendosi la stessa stagione fino al 21 giugno, il dato, così come riferito dalla teste, non consente di escludere che questa terza occasione sia riconducibile al rapporto di lavoro intrapreso l'1.4.2021, come da contratto.
Quanto alle altre uniche due occasioni ricordate dalla , fatte risalire ad Testimone_1 agosto 2020 e 'ottobre/ novembre dell'anno 2020', anch'esse risultano di scarsa rilevanza al fine che qui interessa, dal momento che la teste ha precisato di essersi trattenuta solo pochi minuti, senza mai vedere la e soprattutto senza avere mai visto l'amica impegnata in Per_1 alcuna delle attività domestiche o di assistenza descritte nel ricorso. Assume rilevanza inoltre che la abbia dichiarato che nel periodo oggetto di giudizio fosse impegnata nel Tes_1
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proprio lavoro ad ore, svolto i vari punti della città, anche di notte. Questa circostanza pertanto priva di valenza probatoria quanto riferito dalla stessa testimone in ordine all'assenza della ricorrente dalla comune abitazione sita in piazza Garibaldi, nelle ore notturne, giacché anche la testimone per motivi di lavoro non ha trascorso regolarmene la notte in casa propria. Ad ogni modo le modalità di lavoro della teste, come dalla stessa precisate, non consentono di ritenere che la possa sapere che la ricorrente Tes_1 abbia pernottato fuori casa per tutto il periodo dedotto in giudizio, né che abbia trascorso ciascuna di queste notti presso l'abitazione della . Persona_1
La teste ha dichiarato:” collaboro in uno studio professionale di una Testimone_2 ginecologa da circa 11 anni, con impegno sia di mattina che di pomeriggio a seconda degli appuntamenti medici. Abitando nello stesso quartiere, conosco da molti anni le convenute, ho conosciuto anche la sig.ra ne frequentavo l'abitazione, essendo anche lei Persona_1 contenta di queste mie visite. Le convenute abitano, , sullo stesso Persona_3 pianerottolo della madre, a cinque minuti a piedi dall'abitazione della madre. CP_2
La sig.ra è stata autonoma fino a pochi mesi prima del decesso e precisamente fino a Per_1 gennaio 2021, era in grado di badare a se stessa, talvolta siamo anche uscite insieme in zona, per tale ragione non ha mai necessitato di una badante.
A gennaio 2021 vi è stato un graduale peggioramento in quanto la signora si stava lasciando un po' andare, avendo anche i suoi acciacchi.
ADR la quando non era in compagnia delle figlie o mia, stava da sola. La prima volta Per_1 che ho visto la ricorrente è stato ad aprile del 2021, preciso che la è deceduta il Per_1
12.05.2021. Nelle occasioni in cui l'ho vista, ha preparato il caffe, preparava il pranzo .
ADR la ricorrente fu conosciuta per passaparola in quanto era stata la badante di una collega di , quest'ultima è un'insegnante. Persona_3
ADR andavo a casa della sig.ra circa 4 volte a settimana, nel fine settimana avevamo Per_1
l'abitudine di giocare a carte. ADR ricordo che la ricorrente non parlava bene l'italiano e non lo capiva bene, infatti era difficile comunicare. La ricorrente non ha mai coabitato con la sig.ra Sono a conoscenza di questa circostanza in quanto, pur non trattenendomi di Per_1 notte, quando la sera mi trovavo a casa della sig.ra vedevo arrivare la figlia, in abiti da Per_1 casa, e presumo che dormisse dalla madre.”
ADR la , come insegnante ha svolto attività didattica a distanza, Persona_3 durante il periodo della pandemia, non ricordo quando riprese a frequentare la scuola di persona, voglio aggiungere che, anche il marito di era in smart Persona_3 working, e talvolta mi ha contattato perché portassi ad es. del pane alla o anche a Per_1 lui…da gennaio 2021 la sig.ra ha iniziato a mostrare difficoltà a camminare avendo Per_1 necessità di un bastone, o di appoggiarsi a qualcuno avendo difficoltà motorie, da quel momento in poi le figlie si determinarono a cercare una persona che stesse in casa con lei
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almeno per un po', avendo paura che lei cadesse. … non saprei precisare quante volte è capitato che non abbia visto la ricorrente negli orari che ho detto.… io non ho mai visto la ricorrente svolgere questo tipo di attività sulla persona della che io ricordi, non ho mai Per_1 visto la ricorrente nelle giornate di sabato e di domenica, le volte in cui io sono stata presso la sua abitazione…” ( cfr test in atti)
Posto che la testimonianza assume rilevanza con esclusivo riferimento al periodo in contestazione ( 4.5.2020 / 31.3.2021), come precisato in premessa, dalle dichiarazioni riportate si può evincere che la non abbia avuto necessità di assistenza Persona_1 personale già da maggio 2020, tanto da dover fare ricorso ad una 'badante' notte/giorno, tenuto conto altresì delle condizioni familiari e, in particolare, della vicinanza fisica alla madre anziana delle due figlie, delle quali, , residente in un'abitazione Persona_3 situata sullo stesso pianerottolo della Per_1
Risulta rilevante inoltre che la teste, pur frequentando abitualmente l'abitazione della Per_1 non l'abbia mai 'incrociata' in casa di quest'ultima prima di aprile 2021, ossia nel periodo in contestazione, in cui la ha dedotto di essere stata impegnata nell'assistenza della Pt_1 on orario h24 Per_1
Conclusivamente deve ritenersi infondata l'asserita intercorrenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la dante causa delle parti resistenti, che abbia avuto i connotati della subordinazione descritti nel ricorso, prima della data di assunzione (1.4.2021 )
Pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non potendosi fare luogo alla condanna per lite temeraria, in assenza di alcuna allegazione in ordine al danno, patrimoniale e non, conseguente alla resistenza in giudizio.
Dispone che la presente sentenza emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta sia comunicata alle parti costituite.
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