Trib. Firenze, sentenza 13/12/2024, n. 4002

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 13/12/2024, n. 4002
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 4002
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott. Roberto Monteverde Presidente dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice relatore dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g 3725/2023 promosso da

(C.F. con il patrocinio dell'avv. Roberta Randellini Parte_1 C.F._1
(CF. );
C.F._2
RICORRENTE contro
in persona del Ministro p.t. e , in Controparte_1 Controparte_2 persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;

RESISTENTE
Nella camera di consiglio del 9.10.2024
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98



1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo.

Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 13.03.2023,
[...]
, nato in [...] il [...], impugna il decreto adottato dalla Questura della Parte_1
Provincia di emesso in data 10.02.2023 e notificato il 16.02.2023, con cui il Questore ha CP_2 rigettato la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1.
D.L.vo 286\1998, dallo stesso avanzata in data 26.08.2022, adeguandosi al parere negativo della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale del 07.12.2022.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98.
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Deduce il ricorrente che, per contro, è persona profondamente integrata nel tessuto sociale italiano, paese in cui è giunto, ed ove ha sempre risieduto stabilmente, dal 2014 ad oggi.
Dichiara, al riguardo, di aver presentato, non appena arrivato in Italia, domanda di protezione internazionale, esaminata e rigettata dalla Commissione Territoriale di Verona in data 20.08.2015.
In conseguenza dell'impugnazione proposta dal ricorrente, la decisione negativa della
Commissione veniva confermata prima dal Tribunale di primo grado, con ordinanza del 04.04.2018, e poi dalla Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza del 20.01.2020 (v. parere della CT, note del
13.03.2023).
Così, nel tentativo di regolarizzare la propria posizione sul territorio, il ricorrente avanzava, nel
2020, domanda di emersione (v. note del 13.03.2023), ma la pratica veniva respinta per ragioni reddituali imputabili al datore di lavoro.
Successivamente, avanzata istanza di protezione speciale 19 ter D. Lgs. 286/1998, rigettata dal
Questore di Arezzo, il ricorrente impugnava, col ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 che ha dato luogo al presente procedimento, il decreto di rigetto del Questore, chiedendo, oltre al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 ter, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, istanza che veniva accolta da questo giudice con decreto del 05.04.2023.
A riprova di quanto asserito in merito al proprio radicamento in Italia, il ricorrente depositava ampia documentazione comprovante lo stabile e continuativo percorso di integrazione socio lavorativa intrapreso sin dal suo arrivo nel paese.
In particolare, il ricorrente depositava: estratto conto contributivo attestante lo svolgimento CP_3 ininterrotto di attività lavorativa dal 01.04.2015 al 26.01.2020;
e, per il periodo successivo al gennaio
2020, ovvero dal 26.01.2020 al 03.05.2020 e dal 06.06.2020 al 31.12.2021, in coincidenza con
l'esaurimento di tutti i gradi di impugnazione esperibili avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione nonché del rigetto della domanda di emersione, comprovante la percezione da parte del ricorrente dell'indennità mensile di disoccupazione AS (v. note del 13.03.2023).
Il ricorrente depositava, inoltre, il modello Unilav del 08.08.2023 concernente l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato presso la , con sede in Controparte_4
Terranova Bracciolini, decorrente dal 21.08.2023 al 23.09.2023, attributivo della qualifica di pulitore di rivestimento metallici;
nonché, le buste paga, concernenti il medesimo rapporto di lavoro, relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, dalle quali risulta attribuita al ricorrente la qualifica di operaio di 6° livello e la percezione di uno stipendio mensile netto di 1159,25 euro (v. note del 23 ottobre
2023).
Con note del 15.04.2024 e 16.04.2024 il ricorrente depositava il modello Unilav del 24.01.2024, dal quale risulta l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato presso la
[...]
decorrente dal 29.01.2024 al 29.07.2024, dal quale emerge l'attribuzione al Controparte_5 ricorrente della qualifica di orafo;
un contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto dal ricorrente col medesimo datore di lavoro in data 29.01.2024, con scadenza il 29.07.2024, comprovante la percezione da parte del ricorrente di un reddito lordo mensile di 1482,80 euro;
nonché, le buste paga di febbraio e marzo 2024, relative al sopra citato contratto di lavoro dipendente, dalle quali risulta
l'attribuzione al ricorrente della qualifica di orafo di 5° livello nonché la percezione di uno stipendio netto mensile di 1319,51 euro (v. note del 12 e del 15 aprile 2024).
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Con note del 02.09.2024, il ricorrente depositava le buste paga, relative al sopra citato contratto di lavoro dipendente presso la con sede in , via Galvani 23, attributive al Controparte_5 CP_2 medesimo della qualifica di orafo di 5° livello, riferite ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2024, dalle quali risulta la percezione da parte dello stesso di un reddito mensile netto di 1359,82 euro (v. note del 02.09.2024).
Con note del 05.10.024 il ricorrente depositava il modello Unilav attestante l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore alberghiero presso la
[...] con sede in Chianciano Terme, via A. Manzoni n. 5, decorrente dal 06.09.2024 al CP_6
31.03.2025.
Infine, con note del 11.10.2024 il ricorrente depositava la busta paga di settembre 2024 relativa al rapporto di lavoro sopra citata presso la dalla quale risulta la percezione di uno CP_6 reddito mensile netto di euro 637,00.
Con riguardo al profilo alloggiativo, il ricorrente dichiarava di vivere stabilmente in provincia di
, risultando, difatti, agli atti una dichiarazione di ospitalità datata 19.08.2022 (v. note CP_2
13.03.2023) attestante la residenza del ricorrente presso il Comune di Montevarchi, via Cennano 85.
Dichiara, infine, di parlare e comprendere in modo sufficiente la lingua italiana e che con i proventi dell'attività lavorativa svolta in Italia è sempre in grado di mantenere la famiglia rimasta in
Bangladesh.
Lamenta, quindi, il ricorrente l'illegittimità della decisione Commissione Territoriale, che ha ritenuto non accoglibile la domanda di protezione speciale, ritenendo non sufficientemente provato da parte del ricorrente, nonostante la lunga permanenza in Italia, lo svolgimento di un serio percorso di integrazione, non risultando lo stesso, al momento della decisione, in possesso né di attività lavorativa né legami familiari in Italia, trovandosi moglie e figlio in Bangladesh.
Contrariamente a quanto dedotto dalla Commissione, il ricorrente rileva che la situazione di integrazione socio lavorativa consolidatasi in Italia doveva essere valutata quale elemento fondante la protezione richiesta, in quanto un eventuale rimpatrio lederebbe il suo diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.
Dichiara che, all'attualità, lo svolgimento di attività lavorativa gli è precluso dal mancato rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno provvisorio, nonostante l'accoglimento da parte di questo giudice dell'istanza di sospensiva avanzata dal ricorrente.
Deduce, inoltre, la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse respinto in patria, in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta alla condizione culturale, sociale, politica ed economica del Bangladesh, quale emerge dalle principali fonti internazionali, laddove permane una situazione di diffusa instabilità il rischio di subire attentati è molto elevato e sono sconsigliati viaggi per i soggetti provenienti dall'estero.
Insiste, poi, sulla base della novellata formulazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, perché sia valorizzata la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata al percorso di integrazione lavorativa intrapreso in Italia.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
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Il si è costituito in giudizio deducendo, a sostegno del richiesto rigetto Controparte_1 della domanda di protezione speciale, la mancanza di seri profili di integrazione a carico del ricorrente, avendo quest'ultimo, asseritamente, svolto solo sporadicamente attività lavorativa in
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