Trib. Alessandria, sentenza 07/11/2024, n. 245

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Alessandria, sentenza 07/11/2024, n. 245
Giurisdizione : Trib. Alessandria
Numero : 245
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

V.G. n. 1338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1338/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
NATIVI SILVIA
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. NATIVI SILVIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
[…] voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:

1. i SI,ri

e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegneranno a Pt_1 CP_1
1 comunicare l'uno all'altra eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;

2. la casa coniugale, sita in Borghetto Borbera, frazione Persi, via Molino n. 32, rimarrà nella piena disponibilità della SI.ra ivi compresi gli arredi e gli oggetti in essa contenuti;

3. il SI. con Parte_1 CP_1

il consenso della moglie, si è trasferito nell'immobile sito in GA di cui ne ha la detenzione qualificata a seguito di atto di compravendita;

4. La figlia minore sarà affidata in modo Per_1

condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa ed anagrafica della stessa presso la casa materna. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali della minore. Si impegnano altresì a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse della figlia, evitando di comunicare tramite terzi ed impegnandosi a dare ascolto e precedenza alle eSIenze della figlia;

5. per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche disgiuntamente dai genitori previo contatto telefonico;

6. il padre avrà diritto di visita libero previo accordo preventivo di almeno 48 ore con la SI.ra nell'impossibilità di attuare ciò, il padre potrà vedere e Pt_1

tenere con sé la minore due giorni a settimana nelle giornate di martedì e giovedì, nonché a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;

7. il SI. avrà diritto di contattare CP_1

telefonicamente la SI.ra anche quotidianamente, purché ciò avvenga nel rispetto delle Pt_1
eSIenze di vita e scolastiche della minore e della di lei madre, inoltre anche in giornate “non di sua spettanza” potrà recarsi alle attività di per un semplice saluto ovvero per assistere alle Per_1
varie terapie della bambina, il tutto salvo parere contrario dei terapisti che seguono 8. Per Per_1
ciò che riguarda il compleanno della figlia sarà festeggiato preferibilmente con entrambi i genitori, nell'impossibilità di attuare ciò, verrà celebrato alternativamente.

9. i coniugi assumeranno adeguati e tempestivi accordi nel rispetto delle rispettive eSIenze lavorative e delle eSIenze della minore, con riferimento alle ferie estive e invernali;
in ogni caso, la minore trascorrerà, con il padre una settimana nel periodo delle vacanze Natalizie e due settimane anche non consecutive nel periodo delle vacanze estivi detti periodi verranno preventivamente concordati tra le parti (vacanze

Natalizie entro il 30 Novembre, vacanze estive entro il 30 Maggio). I giorni di Natale e Pasqua, nonché tutte le altre festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori. I coniugi si comunicheranno reciprocamente le località delle vacanze con la ragazza. Eventuali viaggi con i minori in Paesi interni ed esterni all'UE dovranno essere preventivamente ed espressamente concordati con l'altro genitore. 10. considerato il tipo di affidamento di Per_1
(congiunto perfetto) con calendarizzazione delle giornate con mamma e papà per un tempo sostanzialmente identico (15 giorni con un genitore e 16 con altro) il SI. e la SI. CP_1
provvederanno al mantenimento della minore quando la minore è presso di loro;
le spese Pt_1

2 straordinarie per la figlia verranno suddivise al 50% secondo il protocollo del Tribunale di
Alessandria che qui si richiama e le parti dichiarano di conoscere. 11. la corresponsione dell'assegno unico avverrà nella misura del 100% in capo alla SI.ra 12. i genitori nel Pt_1 rispetto reciproco e,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi