Trib. Alessandria, sentenza 07/11/2024, n. 245
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Testo completo
V.G. n. 1338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1338/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
NATIVI SILVIA
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. NATIVI SILVIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i SI,ri
e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegneranno a Pt_1 CP_1
1 comunicare l'uno all'altra eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
2. la casa coniugale, sita in Borghetto Borbera, frazione Persi, via Molino n. 32, rimarrà nella piena disponibilità della SI.ra ivi compresi gli arredi e gli oggetti in essa contenuti;
3. il SI. con Parte_1 CP_1
il consenso della moglie, si è trasferito nell'immobile sito in GA di cui ne ha la detenzione qualificata a seguito di atto di compravendita;
4. La figlia minore sarà affidata in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa ed anagrafica della stessa presso la casa materna. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali della minore. Si impegnano altresì a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse della figlia, evitando di comunicare tramite terzi ed impegnandosi a dare ascolto e precedenza alle eSIenze della figlia;
5. per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche disgiuntamente dai genitori previo contatto telefonico;
6. il padre avrà diritto di visita libero previo accordo preventivo di almeno 48 ore con la SI.ra nell'impossibilità di attuare ciò, il padre potrà vedere e Pt_1
tenere con sé la minore due giorni a settimana nelle giornate di martedì e giovedì, nonché a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
7. il SI. avrà diritto di contattare CP_1
telefonicamente la SI.ra anche quotidianamente, purché ciò avvenga nel rispetto delle Pt_1
eSIenze di vita e scolastiche della minore e della di lei madre, inoltre anche in giornate “non di sua spettanza” potrà recarsi alle attività di per un semplice saluto ovvero per assistere alle Per_1
varie terapie della bambina, il tutto salvo parere contrario dei terapisti che seguono 8. Per Per_1
ciò che riguarda il compleanno della figlia sarà festeggiato preferibilmente con entrambi i genitori, nell'impossibilità di attuare ciò, verrà celebrato alternativamente.
9. i coniugi assumeranno adeguati e tempestivi accordi nel rispetto delle rispettive eSIenze lavorative e delle eSIenze della minore, con riferimento alle ferie estive e invernali;
in ogni caso, la minore trascorrerà, con il padre una settimana nel periodo delle vacanze Natalizie e due settimane anche non consecutive nel periodo delle vacanze estivi detti periodi verranno preventivamente concordati tra le parti (vacanze
Natalizie entro il 30 Novembre, vacanze estive entro il 30 Maggio). I giorni di Natale e Pasqua, nonché tutte le altre festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori. I coniugi si comunicheranno reciprocamente le località delle vacanze con la ragazza. Eventuali viaggi con i minori in Paesi interni ed esterni all'UE dovranno essere preventivamente ed espressamente concordati con l'altro genitore. 10. considerato il tipo di affidamento di Per_1
(congiunto perfetto) con calendarizzazione delle giornate con mamma e papà per un tempo sostanzialmente identico (15 giorni con un genitore e 16 con altro) il SI. e la SI. CP_1
provvederanno al mantenimento della minore quando la minore è presso di loro;
le spese Pt_1
2 straordinarie per la figlia verranno suddivise al 50% secondo il protocollo del Tribunale di
Alessandria che qui si richiama e le parti dichiarano di conoscere. 11. la corresponsione dell'assegno unico avverrà nella misura del 100% in capo alla SI.ra 12. i genitori nel Pt_1 rispetto reciproco e,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1338/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
NATIVI SILVIA
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. NATIVI SILVIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i SI,ri
e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegneranno a Pt_1 CP_1
1 comunicare l'uno all'altra eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
2. la casa coniugale, sita in Borghetto Borbera, frazione Persi, via Molino n. 32, rimarrà nella piena disponibilità della SI.ra ivi compresi gli arredi e gli oggetti in essa contenuti;
3. il SI. con Parte_1 CP_1
il consenso della moglie, si è trasferito nell'immobile sito in GA di cui ne ha la detenzione qualificata a seguito di atto di compravendita;
4. La figlia minore sarà affidata in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa ed anagrafica della stessa presso la casa materna. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali della minore. Si impegnano altresì a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse della figlia, evitando di comunicare tramite terzi ed impegnandosi a dare ascolto e precedenza alle eSIenze della figlia;
5. per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche disgiuntamente dai genitori previo contatto telefonico;
6. il padre avrà diritto di visita libero previo accordo preventivo di almeno 48 ore con la SI.ra nell'impossibilità di attuare ciò, il padre potrà vedere e Pt_1
tenere con sé la minore due giorni a settimana nelle giornate di martedì e giovedì, nonché a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
7. il SI. avrà diritto di contattare CP_1
telefonicamente la SI.ra anche quotidianamente, purché ciò avvenga nel rispetto delle Pt_1
eSIenze di vita e scolastiche della minore e della di lei madre, inoltre anche in giornate “non di sua spettanza” potrà recarsi alle attività di per un semplice saluto ovvero per assistere alle Per_1
varie terapie della bambina, il tutto salvo parere contrario dei terapisti che seguono 8. Per Per_1
ciò che riguarda il compleanno della figlia sarà festeggiato preferibilmente con entrambi i genitori, nell'impossibilità di attuare ciò, verrà celebrato alternativamente.
9. i coniugi assumeranno adeguati e tempestivi accordi nel rispetto delle rispettive eSIenze lavorative e delle eSIenze della minore, con riferimento alle ferie estive e invernali;
in ogni caso, la minore trascorrerà, con il padre una settimana nel periodo delle vacanze Natalizie e due settimane anche non consecutive nel periodo delle vacanze estivi detti periodi verranno preventivamente concordati tra le parti (vacanze
Natalizie entro il 30 Novembre, vacanze estive entro il 30 Maggio). I giorni di Natale e Pasqua, nonché tutte le altre festività religiose o civili seguiranno il regime dell'alternanza tra i genitori. I coniugi si comunicheranno reciprocamente le località delle vacanze con la ragazza. Eventuali viaggi con i minori in Paesi interni ed esterni all'UE dovranno essere preventivamente ed espressamente concordati con l'altro genitore. 10. considerato il tipo di affidamento di Per_1
(congiunto perfetto) con calendarizzazione delle giornate con mamma e papà per un tempo sostanzialmente identico (15 giorni con un genitore e 16 con altro) il SI. e la SI. CP_1
provvederanno al mantenimento della minore quando la minore è presso di loro;
le spese Pt_1
2 straordinarie per la figlia verranno suddivise al 50% secondo il protocollo del Tribunale di
Alessandria che qui si richiama e le parti dichiarano di conoscere. 11. la corresponsione dell'assegno unico avverrà nella misura del 100% in capo alla SI.ra 12. i genitori nel Pt_1 rispetto reciproco e,
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