Trib. Torino, sentenza 18/02/2025, n. 811
TRIB Torino
Sentenza
18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 20020/2023 R.G. promossa da:
AC DR (C.F. [...]) e LL VA (C.F.
[...]), rappresentati e difesi dall'Avv. ROLLERO Roberto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, C.so Stati Uniti n. 15, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;
-PARTI ATTRICI-
contro
:
IS IO (C.F. [...]) e RO AF (C.F.
[...]), rappresentati e difesi dall'Avv. DE IACO FR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, Via Piemonte n. 6, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTI CONVENUTE- avente per oggetto: risoluzione del contratto e risarcimento dei danni;
pagina 1 di 21
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per le parti attrici (nelle “note scritte” depositate in data 10.02.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
Respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa;
Dato atto degli inadempimenti posti in essere dal signor IO BI al contratto in data 23 gennaio 2023 avente ad oggetto l'organizzazione del matrimonio dei signori DR TT e VA
TE in programma il 10 giugno 2023 (di seguito, il “Contratto”);
Dato altresì atto dell'obbligo di garanzia assunto dalla signora AF OR rispetto agli obblighi previsti dal Contratto a carico del signor IO BI;
Dato parimenti atto, per quanto occorrer possa, degli atti compiuti dalla signora OR in esecuzione del Contratto medesimo;
Dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del signor IO BI ovvero accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso da lui manifestato in data 20 maggio 2023;
Dichiarare conseguentemente tenuti e condannare i signori IO BI e AF OR a restituire l'importo di euro 9.157,50 complessivamente versato dai conchiudenti in esecuzione del
Contratto, con gli interessi dal giorno 18 ottobre 2022 sull'importo di euro 3.735,00 e dal giorno 23 gennaio 2023 sull'importo di euro 5.422,50;
Dichiarare inoltre tenuti e condannare i signori IO BI e AF OR a risarcire i danni patiti dai conchiudenti a causa degli inadempimenti da loro posti in essere, per ciò che riguarda la signora OR in virtù dell'obbligo di garanzia assunto e delle attività svolte in esecuzione del
Contratto, nella misura che si propone in euro 4.132,00 o in quell'altra che fosse ritenuta dovuta in esito all'istruttoria esperita o, in subordine, da liquidarsi secondo equità (e salvo gravame);
Accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza dell'avversaria domanda riconvenzionale ovvero, in subordine, respingerla in quanto infondata in fatto e in diritto ed assolvere i conchiudenti dalla medesima;
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.”.
pagina 2 di 21 Per le parti convenute (nelle “note scritte” depositate in data 05.02.2025):
“In via pregiudiziale accertare il mancato esperimento della negoziazione assistita e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità dell'odierno giudizio nel merito.
In via principale rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto e, accogliere le seguenti richieste:
1. Rigettare integralmente tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
2. Per l'effetto, in accoglimento della riconvenzionale, riconoscere ai Sig.ri BI IO il diritto di trattenere la caparra versata a proprio favore, per i danni patiti a seguito della rescissione unilaterale dal contratto da parte dei Sig.ri TT RE e TE VA.
3. Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 26.10.2023, ritualmente notificato in data 09.11.2023, i signori
TI DR e LL VA hanno convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino i signori IS IO e RO AF, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 3 di 21 1.3. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 13.05.2024 rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Ordinanza in data 18.05.2024 il Giudice dr.ssa VIGONE ha ammesso le prove testimoniali dedotte dalle parti.
1.6. Con successiva Ordinanza in data 18.07.2024 il nuovo Giudice dr. DI CAPUA:
- letta l'istanza depositata telematicamente dalle parti attrici in data 15.07.2024, con cui si chiede, a parziale modifica dell'Ordinanza istruttoria resa in data 18-20 maggio 2024, di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di prova per testi dedotta dai convenuti e, per l'effetto, di rigettarla, fermo il resto;
- ha ritenuto che la predetta istanza debba trovare accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:
➢ le parti convenute non hanno indicato i nominativi dei testi da escutere in prova diretta in comparsa di costituzione e risposta e neppure nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2),
c.p.c., la quale ultima è destinata, tra l'altro, all'indicazione dei mezzi di prova ed alle produzioni documentali;
➢ i nominativi dei testi da escutere in prova diretta, infatti, sono stati indicati dalle parti convenute solamente nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3), c.p.c. e, dunque, tardivamente, essendo tale memoria destinata unicamente all'indicazione della prova contraria;
➢ la tardiva indicazione dei testi da escutere determina l'inammissibilità della prova testimoniale in materia diretta richiesta dalle parti convenute, essendo le indicazioni contenute nelle memorie integrative ex art. 171 ter, c.p.c. richieste « a pena di decadenza »;
➢ pertanto, i testi indicati dalle parti convenute nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3),
c.p.c. potranno essere sentiti soltanto in materia contraria e, inoltre, con esclusione della sig.ra
RO AF, essendo la parte convenuta;
- a modifica dell'Ordinanza istruttoria in data 18 maggio 2024, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di prova per testi in materia diretta dedotta dalle parti convenute (con la precisazione che i pagina 4 di 21
testi indicati dalle parti convenute nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3), c.p.c. IS
EL EB e LL FR potranno essere sentiti in materia contraria -con esclusione dunque della sig.ra RO AF-).
1.7. Sono state esperite le prove per testimoni avanti al GOP delegato.
1.8. Con Ordinanza in data 27.11.2024, il Giudice:
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., invitando le parti stesse a comunicare al Giudice sottoscritto l'adesione o meno alla predetta proposta nelle “note scritte” sotto indicate:
§ Risoluzione consensuale del contratto di cui è causa.
§ Versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 9.000,00= dalle parti convenute alle parti attrici.
§ Rinuncia delle parti alle rispettive domande.
§ Spese del presente giudizio compensate.
§ Il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
- ha avvertito le parti che, nel caso di mancata accettazione della suddetta proposta conciliativa, prima di fissare l'udienza di rimessione della causa in decisione, sarebbe stata previamente disposta la mediazione demandata dall'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022);
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 30 gennaio 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che, se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato, il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il Giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
pagina 5 di 21 1.9. Con successiva Ordinanza in data 31.01.2025, il Giudice:
- preso atto che la sola parte convenuta non ha inteso aderire alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (nonostante gli evidenti vantaggi che ne sarebbero derivati, ampiamente illustrati nella precedente Ordinanza);
- ha revocato la seguente statuizione contenuta nella precedente Ordinanza del 27.11.2024: “Avverte le parti che, nel caso di mancata accettazione della […] proposta conciliativa, prima di fissare l'udienza di rimessione della causa in decisione, sarà previamente disposta la mediazione demandata dall'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 20020/2023 R.G. promossa da:
AC DR (C.F. [...]) e LL VA (C.F.
[...]), rappresentati e difesi dall'Avv. ROLLERO Roberto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, C.so Stati Uniti n. 15, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;
-PARTI ATTRICI-
contro
:
IS IO (C.F. [...]) e RO AF (C.F.
[...]), rappresentati e difesi dall'Avv. DE IACO FR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, Via Piemonte n. 6, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTI CONVENUTE- avente per oggetto: risoluzione del contratto e risarcimento dei danni;
pagina 1 di 21
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per le parti attrici (nelle “note scritte” depositate in data 10.02.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
Respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa;
Dato atto degli inadempimenti posti in essere dal signor IO BI al contratto in data 23 gennaio 2023 avente ad oggetto l'organizzazione del matrimonio dei signori DR TT e VA
TE in programma il 10 giugno 2023 (di seguito, il “Contratto”);
Dato altresì atto dell'obbligo di garanzia assunto dalla signora AF OR rispetto agli obblighi previsti dal Contratto a carico del signor IO BI;
Dato parimenti atto, per quanto occorrer possa, degli atti compiuti dalla signora OR in esecuzione del Contratto medesimo;
Dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del signor IO BI ovvero accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso da lui manifestato in data 20 maggio 2023;
Dichiarare conseguentemente tenuti e condannare i signori IO BI e AF OR a restituire l'importo di euro 9.157,50 complessivamente versato dai conchiudenti in esecuzione del
Contratto, con gli interessi dal giorno 18 ottobre 2022 sull'importo di euro 3.735,00 e dal giorno 23 gennaio 2023 sull'importo di euro 5.422,50;
Dichiarare inoltre tenuti e condannare i signori IO BI e AF OR a risarcire i danni patiti dai conchiudenti a causa degli inadempimenti da loro posti in essere, per ciò che riguarda la signora OR in virtù dell'obbligo di garanzia assunto e delle attività svolte in esecuzione del
Contratto, nella misura che si propone in euro 4.132,00 o in quell'altra che fosse ritenuta dovuta in esito all'istruttoria esperita o, in subordine, da liquidarsi secondo equità (e salvo gravame);
Accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza dell'avversaria domanda riconvenzionale ovvero, in subordine, respingerla in quanto infondata in fatto e in diritto ed assolvere i conchiudenti dalla medesima;
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.”.
pagina 2 di 21 Per le parti convenute (nelle “note scritte” depositate in data 05.02.2025):
“In via pregiudiziale accertare il mancato esperimento della negoziazione assistita e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità dell'odierno giudizio nel merito.
In via principale rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto e, accogliere le seguenti richieste:
1. Rigettare integralmente tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
2. Per l'effetto, in accoglimento della riconvenzionale, riconoscere ai Sig.ri BI IO il diritto di trattenere la caparra versata a proprio favore, per i danni patiti a seguito della rescissione unilaterale dal contratto da parte dei Sig.ri TT RE e TE VA.
3. Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 26.10.2023, ritualmente notificato in data 09.11.2023, i signori
TI DR e LL VA hanno convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino i signori IS IO e RO AF, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 3 di 21 1.3. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 13.05.2024 rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Ordinanza in data 18.05.2024 il Giudice dr.ssa VIGONE ha ammesso le prove testimoniali dedotte dalle parti.
1.6. Con successiva Ordinanza in data 18.07.2024 il nuovo Giudice dr. DI CAPUA:
- letta l'istanza depositata telematicamente dalle parti attrici in data 15.07.2024, con cui si chiede, a parziale modifica dell'Ordinanza istruttoria resa in data 18-20 maggio 2024, di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di prova per testi dedotta dai convenuti e, per l'effetto, di rigettarla, fermo il resto;
- ha ritenuto che la predetta istanza debba trovare accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:
➢ le parti convenute non hanno indicato i nominativi dei testi da escutere in prova diretta in comparsa di costituzione e risposta e neppure nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2),
c.p.c., la quale ultima è destinata, tra l'altro, all'indicazione dei mezzi di prova ed alle produzioni documentali;
➢ i nominativi dei testi da escutere in prova diretta, infatti, sono stati indicati dalle parti convenute solamente nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3), c.p.c. e, dunque, tardivamente, essendo tale memoria destinata unicamente all'indicazione della prova contraria;
➢ la tardiva indicazione dei testi da escutere determina l'inammissibilità della prova testimoniale in materia diretta richiesta dalle parti convenute, essendo le indicazioni contenute nelle memorie integrative ex art. 171 ter, c.p.c. richieste « a pena di decadenza »;
➢ pertanto, i testi indicati dalle parti convenute nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3),
c.p.c. potranno essere sentiti soltanto in materia contraria e, inoltre, con esclusione della sig.ra
RO AF, essendo la parte convenuta;
- a modifica dell'Ordinanza istruttoria in data 18 maggio 2024, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di prova per testi in materia diretta dedotta dalle parti convenute (con la precisazione che i pagina 4 di 21
testi indicati dalle parti convenute nella memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3), c.p.c. IS
EL EB e LL FR potranno essere sentiti in materia contraria -con esclusione dunque della sig.ra RO AF-).
1.7. Sono state esperite le prove per testimoni avanti al GOP delegato.
1.8. Con Ordinanza in data 27.11.2024, il Giudice:
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., invitando le parti stesse a comunicare al Giudice sottoscritto l'adesione o meno alla predetta proposta nelle “note scritte” sotto indicate:
§ Risoluzione consensuale del contratto di cui è causa.
§ Versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 9.000,00= dalle parti convenute alle parti attrici.
§ Rinuncia delle parti alle rispettive domande.
§ Spese del presente giudizio compensate.
§ Il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
- ha avvertito le parti che, nel caso di mancata accettazione della suddetta proposta conciliativa, prima di fissare l'udienza di rimessione della causa in decisione, sarebbe stata previamente disposta la mediazione demandata dall'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022);
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 30 gennaio 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che, se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato, il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il Giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
pagina 5 di 21 1.9. Con successiva Ordinanza in data 31.01.2025, il Giudice:
- preso atto che la sola parte convenuta non ha inteso aderire alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (nonostante gli evidenti vantaggi che ne sarebbero derivati, ampiamente illustrati nella precedente Ordinanza);
- ha revocato la seguente statuizione contenuta nella precedente Ordinanza del 27.11.2024: “Avverte le parti che, nel caso di mancata accettazione della […] proposta conciliativa, prima di fissare l'udienza di rimessione della causa in decisione, sarà previamente disposta la mediazione demandata dall'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal
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