Trib. Verona, sentenza 07/05/2024, n. 1065
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 6056/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Alessia Gigli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6056/2020 R.G. promossa da:
IN IO (C.F. [...]), nato a [...] in data [...] e residente in [...], rappresentato, assistito e domiciliato, come da mandato allegato all'atto di citazione, dall'avv. Leorato Erica (C.F. [...]– Fax 0456100980 – PEC: avvericaleorato@ordineavvocativrpec.it ) con studio in San Bonifacio (VR), via Ugo Foscolo n. 5
ATTORE contro
UG AN (C.F. [...]), nata a [...] in data [...] e residente in [...], rappresentata, assistita e domiciliata, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv. D'Amato Gianluca (C.F. [...]– Fax 045.8002137 – PEC: avvgianlucadamato@ordineavvocativrpec.it ) con studio in Verona, via Del fante n. 5 pagina 1 di 11
CONVENUTO
GENERALI ITALIA S.P.A. (P.IVA 00885351007), con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa e domiciliata, per procura notarile in data 18.12.14 rep. 18905 Notaio Giovanni Battista Dall'Armi di Treviso, dall'avv. Todeschini Paolo (C.F. [...]– PEC: avvpaolotodeschini@puntopec.it ) con studio in Verona, via Pallone n. 20
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Risarcimento danni
CONCLUSIONI
CA IN come note di trattazione scritta del 18.10.2023:
“Nel merito in via principale
1) Accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della signora GA AN nella causazione del sinistro di cui è causa;
2) Accertarsi e dichiararsi che le lesioni subite dal signor CA e descritte in narrativa dell'atto di citazione costituiscono conseguenza del sinistro di cui è causa;
3) Per l'effetto condannarsi la signora GA AN, in solido con il responsabile civile LI IT S.p.a., al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore, patrimoniali e non come rappresentati nell'atto introduttivo e quantificati nella somma complessiva di € 20.575,81 -di cui per danno biologico itt itp e personalizzazione € 15.510,89, per spese mediche ortopediche e sanitarie sostenute € 1.758,43, per spese sostenute per assistenza e riabilitazione € 945,00 (63 ore x € 15 h), per spese di perizia € 854,00;
per l'attività stragiudiziale e di negoziazione assistita € 1.507,49 – ovvero, nella diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria, oltre agli interessi legali dal sinistro al saldo;
4) condannarsi i convenuti alla rifusione delle spese di CTU Ing. MI pari ad € 1.763,35 già pagate dall'attore (doc. 22-23) e porsi definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU medico legale Dott. Natale. Nel merito in via subordinata Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ravvisi la corresponsabilità a carico dell'attore nella causazione del sinistro de quo, graduarsi la stessa nella misura non superiore al 30% e conseguentemente graduarsi la condanna al risarcimento di cui ai punti 3 e 4 del merito in via principale;
In via istruttoria Si reitera quanto contenuto nell'istanza per la modifica dell'ordinanza depositata il 16.12.2021. In ogni caso Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa oltre spese generali, c.p.a. 4% e Iva 22%”. pagina 2 di 11
GA AN come da foglio di precisazione delle conclusioni del 12.10.2023:
“Accertato che la sanzione elevata alla convenuta per mancata precedenza all'attore è stata annullata dal Giudice di Pace di Verona e accertato che alla data del sinistro indicato in citazione il signor CA non si trovava a percorrere una pista ciclabile e che pertanto doveva arrestarsi allo stop e concedere la precedenza alla vettura condotta dalla Dottoressa AN GA e, per l'effetto, rigettare la domanda con vittoria di spese diritti onorari di lite In subordine, nel caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda dell'attore si chiede che la Dr.ssa AN GA venga tenuta indenne, anche a titolo di manleva, dalla propria compagnia assicurativa e che la stessa possa rivolgersi a quest'ultima per ottenere il rimborso di tutte quante le somme che la convenuta verserà in favore dell'attore”
GENERALI ITALIA S.P.A. come da note scritte e conclusioni del 05.10.2023:
“ 1) Ritenuta nulla la CTU medico legale nel punto relativo alle “sofferenze”, non tenersi conto del punto stesso.
2) Respingersi le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto.
3) Compenso giudiziale e spese di lite rifuse, con rimborso forfettario spese generali, CPA
e IVA.
4) Spese di CTU a carico di parte attrice”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
CA IN, con atto di citazione del 15 luglio 2020, notificato in data 21.07.2020 a LI IT S.p.a. e in data 27.07.2020 a GA AN, ha convenuto in giudizio GA AN e LI IT S.p.a. per ottenere, in via solidale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 04/02/2019 alle 11:20 circa.
Parte attrice ha dedotto che il giorno 04/02/2019, in sella alla propria bicicletta, percorreva la pista ciclabile Piazza Umberto I con direzione Verona quando all'incrocio con via 4 Novembre, all'altezza dell'attraversamento ciclopedonale, iniziava, previa verifica che nessuna autovettura provenisse dalla sua destra o sinistra, l'attraversamento della suddetta via e, ad attraversamento quasi ultimato, veniva colpito nella parte finale della ruota posteriore, sul lato destro della bicicletta e del portapacchi, dalla parte anteriore - laterale destra dell'autovettura Toyota Yaris tg FG396RJ condotta da GA AN che, percorrendo via IV Novembre con direzione via B. Cellini, non si avvedeva del velocipede.
pagina 3 di 11
CA IN ha affermato di essere caduto rovinosamente a terra a cavallo tra la linea del margine destro della carreggiata percorsa dalla Toyota Yaris e il cordolo del marciapiede, di essere stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale civile di Borgo Trento dove, tenuto in osservazione e dimesso in data 05.02.2019, gli veniva diagnosticato “politrauma con fratture multiple costali a destra, interessamento del rachide in soggetto con alterazioni spondilo disco artrosiche, ematoma gomito dx”.
L'attore ha dedotto di essersi sottoposto a visita medico legale e di aver formulato richiesta risarcitoria a LI IT S.p.a., la quale ha, tuttavia, negato il risarcimento del danno asserendo la non responsabilità di GA AN essendo stato annullato, con sentenza del Giudice di Pace, il verbale con il quale era stata elevata alla conducente dell'autovettura la contravvenzione per violazione degli artt. 41, comma 11 e 146, comma 2 c.d.s.
CA IN ha affermato di aver inviato ad entrambe le parti convenute richiesta di negoziazione assistita, alla quale solamente GA AN ha fornito riscontro comunicando di non voler sottoscrivere alcuna convenzione dovendosi attribuire la responsabilità del sinistro esclusivamente a CA.
GA AN e LI IT S.pa. si sono costituite in giudizio, rispettivamente con comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2020 e del 19.11.2020, contestando sia la dinamica del sinistro, come descritta da CA, sia la quantificazione dei pretesi danni.
In particolare, le convenute hanno dedotto che non vi è stata alcuna omissione di precedenza da parte di GA AN e che la contravvenzione, elevata dalla Polizia municipale di San Giovanni Lupatoto per non aver concesso il conducente dell'autovettura la precedenza al ciclista, è stata annullata dal Giudice di Pace di Verona.
GA AN e LI IT S.p.a. hanno affermato che CA, al momento dell'attraversamento della strada dove è avvenuta la collisione, non percorreva una pista ciclabile e, non rispettando il segnale di stop che regolava la sua direzione di marcia, ometteva di cedere la dovuta precedenza alla conducente dell'autovettura, la quale a causa della repentinità della manovra del velocipede non ha potuto arrestare il proprio veicolo