Trib. Tivoli, sentenza 10/07/2024, n. 1182

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 10/07/2024, n. 1182
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 1182
Data del deposito : 10 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice S O
SENTENZA

pronunciata all'udienza del 10/7/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3186/2019 r.g. tra
, con il patrocinio dall' Avv.to G M, Parte_1 ricorrente contro in qualità di titolare dell'impresa individuale denominata CP_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv.to P A, Controparte_2 resistente nonché contro con il patrocinio dell'Avv.to P A, Controparte_3
resistente
e con il patrocinio dell'Avv.to M m e dell'Avv. M B N, CP_4
resistente

Le domande delle parti

1. Parte ricorrente chiede di “accertare e dichiarare la perdurante esistenza tra le parti del presente giudizio di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato decorrente dal 21.05.2007;

2. dichiarare la nullità di eventuali contratti tipici o atipici tra le parti dai quali risulti diversamente disciplinato il rapporto de quo, in quanto stipulati in violazione di norme imperative inerenti la disciplina del rapporto di lavoro subordinato effettivamente intercorso con la ricorrente ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c.;

3. in ogni caso, accertare e dichiarare la
sussistenza, nel caso di specie, di somministrazione irregolare e/o fraudolenta di manodopera tra da un Parte_2 lato e la cessata a socio unico, dall'altro, in relazione ai periodi di lavoro fittiziamente Controparte_5 ricondotti alla prima, con conseguente declaratoria di nullità di tutti gli atti posti in essere dalle predette società per realizzare la predetta fattispecie vietata dalla legge;

4. in ogni caso accertare e dichiarare l'avvenuta cessione di azienda o ramo di azienda, nel 2016, tra a socio unico da un lato e Controparte_5 Controparte_2 dall'altro, con particolare riferimento all'intera struttura/magazzino di via Case Rosse 42 a Roma, e delle universalità di beni e dotazioni alla stessa riconducibili;
in ogni caso, accertare dichiarare la responsabilità patrimoniale diretta, personale

e solidale della Sig.ra in relazione alle obbligazioni di legge e contrattuali nascenti dal dedotto Controparte_3 rapporto di lavoro con il ricorrente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 2267, 2291, 2318, 2330, 2362, 2393,
2394, 2395, 2393, 2394, 2395 c.c.

6. per l'effetto, condannare nella qualità di titolare della ditta CP_1 individuale con sede legale in via della Stella 106 a Palestrina (RM) – in solido Controparte_2 individualmente o pro quota con , in proprio, corrente in via di Valle Alessandra 30/L a Roma - al Controparte_3 pagamento in favore di , anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. della somma complessiva Parte_1 di € 163.541,87 (di cui € 22.917,55 per TFR) a titolo di differenze retributive ed anche a titolo risarcitorio in relazione al dedotto periodo di lavoro dal novembre 2011 ad oggi (giugno 2019) o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;

7. accertare e dichiarare il mancato e/o insufficiente assolvimento degli oneri contributivi per gli anni 2011, 2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e

2019 da parte di entrambe le parti convenute e, per l'effetto, condannare queste ultime a versare all ed all CP_4 CP_6
i contributi, limitatamente a quelli non prescritti, determinati in relazione a quanto accertato ai punti di domanda nn.1 e
2;

8. condannare la controparte a risarcire, per equivalente, a parte ricorrente, il danno causato dalla omessa contribuzione nella misura accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificarsi in separato giudizio o da liquidare in via equitativa;

9. con interessi e rivalutazione monetaria come per legge”
, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi.

2. le resistenti e la chiedono il rigetto Controparte_3 Controparte_2 del ricorso, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi.

3. chiede “nel merito tenere indenne l' da qualunque accertamento e/o condanna che dovesse CP_4 CP_4 intervenire tra le parti in causa ed in subordine voglia dichiarare la intervenuta prescrizione della contribuzione dovuta all' . CP_4
Le ragioni della decisione
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio le resistenti deducendo di aver prestato la propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze delle stesse a decorrere dal
21.5.2007 (doc. 7). In particolare il ricorrente premette di essere stato assunto in tale data dalla società con contratto a tempo indeterminato con mansioni di facchino e Controparte_5
magazziniere, occupandosi del carico, dello scarico e della consegna di mobili con l'ausilio di furgoni aziendali in tutto il Lazio, con sede di lavoro presso il magazzino sito via di Case Rosse n. 42, in Roma, inquadrato nel V livello del CCNL Commercio e Terziario;
deduce altresì che detto rapporto di lavoro si è formalmente interrotto nell'autunno del 2011 con il fittizio licenziamento e la prosecuzione del rapporto in nero in favore della società di , con le stesse mansioni e gli CP_2 CP_1 stessi orari (6:00 – 18:00 dal lunedì al venerdì) sino al novembre 2017;
deduce il ricorrente che la
[...]
è formalmente cessata nel 2016 e ad essa è subentrata ai sensi dell'art. 2112 c.c. Controparte_5 nell'attività di deposito la ;
afferma che di fatto ha svolto la propria Controparte_2 attività lavorativa alle dipendenze delle resistenti e in particolare sostiene di essere stato sottoposto, fin dall'assunzione, alle direttive gerarchiche della sig.ra che concretamente dirigeva Controparte_3
l'intero magazzino, moglie del Sig. socio unico della e Controparte_7 Controparte_5 successivamente dal 2016 alle direttive della figlia subentrata nella conduzione della CP_2 struttura, ereditando ex art. 2112 c.c. tutta l'universalità dei beni materiali;
deduce di aver sempre avuto
l'obbligo di rispettare le direttive impartite di giustificare le assenze per malattia, di richiedere permessi e che pertanto le resistenti stesse devono essere considerate le sostanziali datrici di lavoro.
2. Deduce, inoltre, che per due mesi – ottobre e novembre 2012 - è stato assunto fittiziamente alle dipendente dalla con contratto a tempo determinato, inquadrato nel Parte_2 livello 6, part-time 50%, con mansioni di operaio (doc. 9 a visura della società – doc. 9 b buste paga), ma che al di là dell'evidenza documentale ha continuato a svolgere l'attività lavorativa nei confronti delle resistenti, senza che ciò abbia inciso in alcun modo sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e abbia comportato alcuna interruzione del rapporto. Sostiene quindi una interposizione illecita di manodopera tra le resistenti e la rappresenta altresì che il rapporto di lavoro Parte_2 si è interrotto in data 27.11.2017 a seguito del ricovero del ricorrente in ospedale a causa di un ictus.
3. Lamenta di non aver mai ricevuto la giusta retribuzione, sostenendo di aver percepito nel periodo non regolarizzato il solo importo di euro 60,00 al giorno e di non aver mai ricevuto il TFR;
che a seguito dell'infortunio non ha percepito né la retribuzione né l'indennità di malattia.
4. Ha quindi chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno
e indeterminato a decorrere dal 21.5.2007, nonché l'accertamento della sussistenza di somministrazione irregolare di manodopera tra la e la oltre che la nullità Parte_2 Controparte_5 della cessazione d'azienda tra la e la e per Controparte_5 Controparte_2
l'effetto la condanna delle resistenti in solido al pagamento della complessiva somma di euro 163.541,87
a titolo di differenze retributive, ferie non godute, straordinari, festività, quattordicesima e TFR (euro
22.917,55) oltre alla regolarizzazione dei contributi previdenziali.
5. Si sono costituite le resistenti, negando l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, deducendo di non aver mai avuto alcun tipo di rapporto di lavoro con il ricorrente;
in particolare la sig.
nega che tra la e la sia CP_2 Controparte_5 Controparte_2 CP_2 intervenuto un trasferimento di ramo di azienda, in quanto la società è Controparte_5 stata dichiarata fallita nel marzo del 2016 già prima della nascita della ;
la Controparte_2 signora nega il proprio coinvolgimento nell'attività delle suddette società. Controparte_3
6. A fronte della richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva è stata disposta la chiamata in giudizio l' la quale costituendosi ha chiesto l'estromissione per intervenuta CP_4 prescrizione e nel merito deposita estratto conto contributivo dal quale risulta che il ricorrente è stato dipendente della fino a marzo 2013 (doc. 8). Parte_2
7. La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale delle resistenti e l'escussione dei testimoni ammessi per parte ricorrente, e discussa all'udienza odierna a seguito di trattazione ex art.
127 ter c.p.c..
8. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
9. Il ricorrente chiede il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con le dipendenti, in assenza di regolarizzazione, sussistendo per alcuni periodi una regolarizzazione con altri soggetti che il ricorrente assume essere riconducibili alle resistenti stesse.
10. A riguardo, deve precisarsi che il raggiungimento della prova circa l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro resta a carico del lavoratore, che ha l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto stesso;
quindi, lo svolgimento delle mansioni allegate con assoggettamento al potere datoriale, nelle varie esplicitazioni di questo che connotano la eterodirezione lavorativa, intesa quale potere di modulare gli elementi fondamentali della prestazione del lavoratore.
11. Deve tuttavia sottolinearsi che i canoni della eterodirezione non
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